Il riscatto del corso di laurea permette ai dipendenti di calcolare ai fini pensionistici il periodo del proprio corso di studi.

Il riscatto del corso di laurea e’ possibile solo se il soggetto ha conseguito il titolo di studio (diploma di laurea o titolo equiparato).

Il riscatto e’ possibile anche per i soggetti inoccupati che, al momento della domanda, non siano stati mai iscritti a forme obbligatoria di previdenza e che non abbiano iniziato l’attivita’ lavorativa in Italia o all’estero.

COME FUNZIONA

Si possono riscattare:

-i diplomi universitari (corsi non siano stati di durata inferiore a 2 e superiore a 3 anni)
-i diplomi di laurea (corsi non siano stati di durata inferiore a 4 e superiore a 6 anni)
-i diplomi di specializzazione post laurea (corso di durata non inferiore a due anni)
-i dottorati di ricerca (regolati da specifiche disposizioni di legge)

Non si possono riscattare i periodi di iscrizione fuori corso o coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa

Il riscatto di laurea richiesto da soggetti inoccupati puo’ essere esercitato anche dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l’attivita’ lavorativa in Italia o all’estero.

Per il riscatto della laurea richiesto da soggetti inoccupati, l’onere e’ costituito dal versamento di un contributo all’INPS, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo degli artigiani e commercianti moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, valida nell’anno di presentazione della domanda.

LA DOMANDA
Il laureato deve presentare domanda di riscatto online all’INPS attraverso il servizio sul sito www.inps.it.