Il reddito di inclusione (REI, Gazzetta Ufficiale nel Decreto legislativo n. 147/2017), consiste in una misura di contrasto alla povertà destinata a nuclei familiari con ISEE non superiore a 6 mila euro. Possibili modifiche in vista del reddito di cittadinanza 2019.

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Il reddito di cittadinanza che entrerà in vigore nel 2019 potrebbe modificare almeno in parte il reddito di inclusione (REI)

Precedentemente l’anno scorso quelli che già beneficiavano del SIA e l’assegno di disoccupazione (ASDI) per i disoccupati a fine NASpI hanno potuto continuare a percepire il relativo beneficio economico per tutta la durata e secondo le modalità previste oppure chiedere la trasformazione in ReI, se in possesso dei requisiti richiesti per la nuova misura.

La richiesta è presentata dagli aventi diritto al proprio Comune di residenza o ai punti di accesso indicati dai Comuni stesso.  Quelli che hanno effettuato la richiesta del REI non beneficiari del SIA hanno dovuto aggiornare l’ISEE .

Per il REI i requisito minimi richiesti erano l’appartenenza a nuclei familiari:

– con almeno un figlio minorenne;
– con un figlio con disabilità (anche se maggiorenne);
– con una donna in stato di gravidanza;
– con una persona di 55 anni o più in condizione di disoccupazione.

ulteriori requisiti REI:

– una soglia ISEE non superiore a 6 mila euro;
– una soglia di accesso, ISRE, non superiore a 3 mila euro;
– un valore patrimoniale, escludendo l’abitazione principale, non superiore a 20 mila euro;
– un valore mobiliare non superiore a 10 mila euro (che scende a 8 mila euro se si tratta di una coppia e 6 mila se persona singola);
nel nucleo familiare non vi deve essere alcun soggetto percipiente NAspI o altra forma di ammortizzatore sociale;
– nessun familiare del nucleo deve possedere un autoveicolo immatricolato per la prima volta nei precedenti 24 mesi dall’invio della richiesta ad eccezione degli autoveicoli e dei motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità;
– nessun componente della famiglia deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

I richiedenti devono essere cittadini italiani, comunitari o stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE di lungo periodo, residenti in italia da almeno due anni in regime di asilo politico.