[divide]
Registrazione Marchi
La registrazione marchi permette di contraddistinguere i prodotti o i servizi, realizzati o distribuiti da un’impresa, dai concorrenti. La validità di un marchio è di 10 anni, rinnovabile alla scadenza. Chiunque, persona fisica, impresa o società, può depositare uno o più marchi.
Secondo l’art. 7 del Codice della Proprietà Industriale (CPI), possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni rappresentabili graficamente: parole (compresi i nomi di persone), disegni, lettere, cifre, suoni, forma del prodotto o della confezione di esso, combinazioni o tonalità cromatiche. Così, un suono può essere registrato come marchio, riportando su un pentagramma le note musicali che lo compongono.
In base agli elementi che lo compongono si possono individuare tre categorie di marchi:
– marchi denominativi, costituiti solo da parole;
– marchi figurativi, che consistono in una figura o in una riproduzione di oggetti reali o di fantasia;
– marchi misti o complessi, effetto della combinazione di parole e figure.
Estensione Territoriale
I marchi italiani hanno validità in tutto il territorio nazionale e vanno depositati presso l’Ufficio Marchi e Brevetti di Roma. I marchi comunitari hanno validità nei 27 paesi che aderiscono alla UE e si depositano presso la sede dell’UAMI (Ufficio Armonizzazione Mercato Interno) di Alicante (Spagna). I marchi internazionali sono validi per i paesi specifici per i quali si richiede la registrazione e si depositano a Ginevra presso la sede della WIPO (World Intellectual Property Organization).
Requisiti di un marchio
Affinché la registrazione vada a buon fine un marchio deve avere i seguenti requisiti:
Novità: cioè non essere uguale o simile ad altri marchi o altri segni distintivi che caratterizzano determinati prodotti o servizi. Quindi il rischio più grave in cui si può incorrere depositando un marchio è quello di non verificare la pre-esistenza di marchi uguali o simili;
Capacità distintiva: Il marchio non può concretizzarsi in diciture generiche o nomi che sono comunemente usati nel linguaggio per indicare il prodotto o servizio (es. non è registrabile la denominazione generica “vino” per i prodotti del settore vinicolo);
Liceità: il marchio non deve essere contrario all’ordine pubblico, al buon costume e non deve risultare ingannevole (per es. circa la composizione o la provenienza di un prodotto).
Il marchio d’impresa può essere:
– individuale: se appartiene a una singola impresa o a persona fisica (è il caso più comune);
– collettivo: quando garantisce l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi; solitamente è richiesto da un “soggetto proponente” che può essere una persona fisica o giuridica (generalmente si tratta di associazioni, cooperative o consorzi), per poi essere concesso in uso a quelle singole imprese che si impegnano a rispettare quanto stabilito nel regolamento d’uso; in deroga all’articolo 13, comma 1, del CPI, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica (e, quindi, la qualità derivante dalla particolare zona di realizzazione) dei prodotti/servizi. La registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l’uso nel commercio del nome stesso, purché questo sia conforme ai principi della correttezza professionale e limitato alla funzione di indicazione di provenienza.
La classificazione internazionale di Nizza
I marchi vengono registrati in specifiche classi economiche individuate tramite un apposita convenzione internazionale. La scelta delle classi è fondamentale, bisogna infatti assicurarsi che il marchio sia registrato per i prodotti e servizi che si vuole “proteggere”. Registrare un marchio per un numero di classi insufficienti potrebbe non offrire protezione dalla contraffazione del marchio stesso per determinati prodotti o servizi.
Differenza fra deposito e registrazione
Una volta che il marchio viene depositato presso gli uffici competenti può passare diverso tempo prima che venga concessa la registrazione (per il marchio italiano anche due o tre anni). In ogni caso la tutela legale fa riferimento alla data di deposito. Non è possibile apporre affianco al marchio il segno ® prima registrazione. Prima dell’ottenimento della registrazione si usa apporre accanto al marchio il segno ™ (trade mark, cioè marchio commerciale) o il segno D (depositato).
Altre informazioni sulla registrazione Marchi
Per il servizio di Registrazione marchi nazionali, comunitari ed internazionali compilare il modulo sottostante o contattare il n° di tel. 02.81.67.45 (dal lunedì al venerdì ore 10.00-18.00)
Compilare il modulo per ricevere senza impegno un contatto da un nostro consulente.