La legge di bilancio 2019 modifica i requisiti di accesso e le cause di esclusione dal regime forfetario di cui alla L. 190/2014.

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Non viene incisa la restante disciplina del regime forfetario 2019 (ad esempio, determinazione del reddito, imposizione sostitutiva al 5% per i primi 5 anni dall’inizio dell’attività, esclusione da IVA, semplificazione degli adempimenti fiscali e contabili, riduzione dei contributi previdenziali).

Soglia di ricavi e compensi fino a 65.000,00 euro

Dall’1.1.2019, possono accedere al regime le persone fisiche con ricavi e compensi non superiori, nell’anno precedente, a 65.000,00 euro. Sono, invece, rimossi i limiti connessi al sostenimento di spese per lavoro dipendente (5.000,00 euro) e per beni strumentali (20.000,00 euro), le quali, quindi, non devono più essere computate ai fini dell’accesso e della permanenza nel regime dall’1.1.2019.

Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, ai fini del computo del limite di ricavi o compensi, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Possesso di partecipazioni

La causa ostativa connessa al possesso di partecipazioni viene modificata come segue.

Non possono utilizzare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività: – partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR) – controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Rispetto alla versione previgente della disposizione è stato aggiunto in modo esplicito il riferimento alle imprese familiari, alle srl non in regime di trasparenza e alle associazioni in partecipazione.

Contestuale o precedente attività di lavoro dipendente La causa ostativa connessa allo svolgimento di attività di lavoro dipendente viene modificata come segue. Non possono utilizzare il regime le persone fisiche la cui attività d’impresa o di lavoro autonomo sia esercitata, prevalentemente, nei confronti di datori di lavoro, o soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili, con i quali sono in corso rapporti di lavoro oppure erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.

Rispetto alla versione precedente della norma, non sussistono più limitazioni circa l’ammontare di redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti, in quanto ciò che rileva è che l’attività non sia svolta prevalentemente nei confronti dell’attuale, di eventuali altri datori di lavoro dei 2 anni precedenti, oppure di soggetti comunque agli stessi riconducibili.

Decorrenza

Le modifiche apportate al regime forfetario decorrono dall’1.1.2019. Pertanto, la nuova soglia di ricavi/compensi e le riformate cause ostative devono essere considerate in occasione del primo accesso al regime nel 2019, oppure per verificarne la permanenza per i soggetti che già lo applicavano nel 2018.

Articolo a cura dello studio Batini Colombo Saottini

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