Si determina la perdita del diritto alla riscossione del credito qualora il proprio diritto non venga esercitato per un determinato periodo.
I tempi di prescrizione vengono determinati a seconda della tipologia del credito ed n generale salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, il credito si prescrive in 10 anni ( art. 2946 c.c )
La tempistica di prescrizione viene abbreviata a:
cinque anni per il diritto al risarcimento degli interessi, i crediti per canoni di locazione, per retribuzioni e trattamento di fine rapporto e i ratei di pensione
tre anni per i crediti per prestazioni professionali
due anni per i crediti derivanti dalla circolazione dei veicoli
un anno per i crediti per il pagamento dei premi di polizza assicurativa
sei mesi per i crediti degli albergatori e coloro che danno alloggio con o senza pensione
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