Prima della compilazione e presentazione del modello 730/2014, il contribuente deve anzitutto controllare se è obbligato a presentare la dichiarazione o se è esonerato.

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 modello 730 14Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito:
– redditi di lavoro dipendente
– redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio, i redditi percepiti dai co.co.co e dai lavoratori a progetto)
– redditi dei terreni e dei fabbricati redditi di capitale
– redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio, i redditi derivanti dallo sfruttamento economico di opere dell’ingegno)
– alcuni dei redditi diversi (per esempio, i redditi di terreni e fabbricati situati all’estero)
– alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (per esempio, i redditi percepiti dagli eredi e dai legatari).

Si specifica che non tutti i lavoratori dipendenti e pensionati possono utilizzare il modello 730.
Infatti, non possono avvalersi della presentazione di questo modello (e devono presentare la dichiarazione modello Unico) coloro che possiedono, oltre al reddito di lavoro dipendente, anche redditi di impresa e redditi derivanti dall’esercizio di arti o professioni.

In particolare, non possono utilizzare il modello 730, ma devono presentare il modello Unico Persone fisiche, i contribuenti che nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione hanno posseduto:
– redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione
– redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva (come ad esempio i redditi percepiti da chi esercita arti e professioni in forma abituale)
– redditi “diversi” (ad esempio, proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende).

Non possono, inoltre, utilizzare il modello 730 i contribuenti che:
– devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, modelli 770 ordinario e semplificato (ad esempio, imprenditori agricoli non esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori “porta a porta”)
– non sono residenti in Italia nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione e/o in quello di presentazione del modello
– devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti.

Casi di esonero in base al reddito

Non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi nell’anno 2013 ha posseduto:

  • solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a euro 500,00;
  • un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 8.000,00 nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato con periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni e il sostituto d’imposta non ha operato ritenute;
  • un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00 nel quale concorre un assegno periodico corrisposto dal coniuge ad eccezione di quello relativo al mantenimento dei figli;
  • un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.750,00 nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e il sostituto d’imposta non ha operato ritenute;
  • un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.750,00, nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e il soggetto ha un’età pari o superiore a 75 anni e il sostituto d’imposta non ha operato ritenute;
  • un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 4.800,00 nel quale concorre uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro (es. compensi percepiti per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente)
  • solo redditi di lavoro dipendente (anche se corrisposti da più soggetti ma certificati dall’ultimo sostituto d’imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
  • solo redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a euro 7.500,00, goduti per l’intero anno, ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;

Documenti necessari per la compilazione del 730

Per compilare il modello 730/2014 servono i seguenti documenti:
– il Cud 2014, certificazione unica da lavoro, rilasciato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico;
–  altre certificazioni di ritenute
– certificazioni fiscali delle spese sostenute nel 2013 che possano essere deducibili o detraibili;
– documenti che attestino il saldo degli acconti d’imposta operato dal contribuente in via autonoma.

Quando si presenta

Il modello 730 può essere presentato entro il 30 aprile al proprio datore di lavoro o ente pensionistico oppure entro il 31 maggio a un Caf o a un intermediario abilitato.

Entro il 31 maggio il datore di lavoro o ente pensionistico deve consegnare al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione modello 730-3, con l’indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.

Il Caf o il professionista abilitato deve consegnare entro il 17 giugno al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente.

Articolo rielaborato su fonte Agenzia delle Entrate

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