matrimonio

Il codice civile consente agli sposi di annullare il matrimonio simulato entro un anno dalla celebrazione se esisteva un precedente accordo tra loro

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Il Codice Civile italiano permette a due persone di sposarsi anche solo formalmente, per raggiungere scopi diversi da quelli della vita da coniugi. In questo modo gli sposi convolano ufficialmente a nozze ma hanno già deciso di non rispettare i doveri coniugali (coabitazione, fedeltà, assistenza morale e materiale e così via).

I motivi che portano le persone di effettuare un matrimonio simulato (quanto all’accordo di simulazione, esso deve essere precedente al matrimonio), ed in questo modo legittimati ad annullarlo per legge, possono essere:

– far ottenere alla controparte il permesso di soggiorno o la cittadinanza;

– due persone si uniscono in matrimonio affinché il bambino in arrivo diventi figlio legittimo e non figlio naturale;

– matrimonio celebrato per soddisfare un parente moribondo o conseguire benefici fiscali.

Il codice civile, quindi, prende espressamente in considerazione nozze di questo genere, in cui gli sposi «hanno convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esse discendenti» (Art. 123), facendo si che un matrimonio così celebrato è assolutamente valido dal punto di vista civile.

Tuttavia, la legge consente ai coniugi di impugnarlo e farne dichiarare la nullità. In questo modo i soggetti tornano ad essere di stato libero, ma dopo aver conseguito lo scopo per cui si sono sposati. Per far questo, però, il soggetto che vuole annullare il matrimonio deve dimostrare:

– l’esistenza di un accordo fatto con l’altro sposo prima del matrimonio;

– il fatto di «non aver convissuto come coniugi» dopo la celebrazione.

Chi volesse impugnare il matrimonio potrà farlo con ogni mezzo (accordo scritto, testimoni, ecc.), siccome la prova è libera. Tuttavia, siccome la volontà simulatrice deve essere bilaterale, ossia presente in entrambi i soggetti, contrario, non si parla più di matrimonio simulato quando è solo uno degli sposi a nascondere un doppio fine, senza esternarlo al suo futuro coniuge. In questo caso il soggetto non potrà chiedere l’annullamento del matrimonio.

Il matrimonio simulato può essere impugnato entro un anno dalla celebrazione. Trascorso questo periodo, non si potrà più chiedere l’annullamento e il matrimonio consoliderà i suoi effetti in capo ai coniugi.

Il matrimonio non può essere annullato, inoltre, se i soggetti hanno «convissuto come coniugi» dopo la celebrazione stessa. In questo caso la legge presume che l’unione, anche se iniziata come una simulazione, si sia effettivamente realizzata.

 

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