Evoluzione dell’indeducibilità dell’imposta IRAP ai fini della determinazione del reddito imponibile IRES/IRPEF ed eventuali rimborsi richiedibili.
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Considerando l’evoluzione costante della normativa appare opportuno sintetizzare i mutamenti che la normativa di riferimento ha subito nel tempo.
NOVITA’ LEGGE N. 190 DEL 23.12.2014
La modifica più recente che ha interessato la modalità di computo dell’IRAP e il suo rapporto con la base imponibile IRES/IRPEF è stata la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014.
In particolare il legislatore, ai commi da 20 a 25 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2015, perseguendo l’obiettivo di ridurre l’imposta e nel contempo premiare le imprese che hanno alle proprie dipendenze lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, ha disposto che, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, non costituisca base imponibile Irap il costo dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato; detto risparmio fiscale produce i suoi effetti benefici a partire dalla dichiarazione e dai versamenti relativi ai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014.
Per la norma in commento, differentemente da quanto avvenuto con le disposizioni di cui ai precedenti Decreti Legge, non è stata prevista alcuna applicazione retroattiva, con conseguente diniego implicito alla possibilità di presentare istanza di rimborso per l’lRAP assolta sul costo del lavoro dipendente nel corso dei quattro esercizi (i.e. 48 mesi) antecedenti al primo periodo di applicazione della Legge 190/2014.
Tuttavia, appare evidente che la novità introdotta con la Legge di Stabilità 2015 non prescinda completamente da quanto intervenuto negli esercizi antecedenti alla sua entrata in vigore. A tal proposito, infatti, è appena il caso di ricordare che la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 09 giugno 2015 dispone espressamente la piena deducibilità IRAP in caso di utilizzo dei fondi, relativi ad oneri per il personale, stanziati in bilancio in esercizi antecedenti l’entrata in vigore della norma.
Detta circolare prevede altresì che, nell’ipotesi in cui suddetti accantonamenti possano aver concorso alla determinazione dell’IRAP deducibile dalle imposte sul redditi, sarà necessario procedere alla rideterminazione dell’eventuale IRAP dedotta negli esercizi precedenti in conformità alle disposizioni di cui al citato D.L. 201/2011; in particolare, l’imposta dedotta dovrà essere recuperata mediante la rilevazione di un componente positivo di reddito, rilevante ai soli fini fiscali, ai sensi dell’articolo 88 del TUIR nell’esercizio di sostenimento della spesa afferente all’accantonamento a suo tempo operato.
PROSPETTIVE DI RIMBORSO DELL’IMPOSTA VERSATA
Stante tutto quanto sopra esposto, la possibilità di estendere in modo retroattivo l’applicazione della normativa più favorevole al contribuente, in forza al principio di uguaglianza e ragionevolezza sancito dall’art. 3 della Costituzione, sembrerebbe opportuna e doverosa in virtù del principio dell’uniformità al trattamento riservato alle precedenti modifiche normative apportate all’imposta IRAP dal Decreto Legge 185/2008 e dal Decreto Legge 16/2012.
Infatti, la mancata disposizione ex legge del rimborso, secondo i termini previsti dall’art. 38 DPR 602/1973, come avvenuto invece nei due sopracitati Decreti Legge ed in mancanza di esaustive giustificazioni, sembrerebbe delineare un comportamento connotato da profili di notevole arbitrarietà ed incoerenza da parte del Legislatore.
A tal proposito si intende sottolineare che il potere del Legislatore di introdurre agevolazioni di natura fiscale per il contribuente è certamente di carattere discrezionale, tuttavia, quest’ultimo trova il suo limite nel rispetto dei principi di ragionevolezza e razionalità nelle modalità di approcciarsi, in diverse fasi, a tematiche aventi sostanzialmente la medesima natura.
In tal senso non sembra eccessivo ipotizzare che l’arbitrarietà nell’emanazione nel corso degli anni di dispositivi diversi, che hanno comunque regolamentato il peso a carico del contribuente della medesima imposta IRAP seppur con diversi approcci, potrebbe far sorgere alcune valutazioni in merito al rispetto sostanziale del principio della certezza del diritto.
Non parrebbe irrealistico, infatti, che tale mancanza possa aver disatteso il legittimo affidamento che il contribuente potrebbe aver riposto nell’ordinamento, stante la prassi consolidata istituita per il tramite dei Decreti Legge 185/2008 e 16/2012, senza peraltro fornire le dovute motivazioni sufficientemente estese e particolareggiate delle ragioni che supportano tale mutamento di orientamento, come invece richiesto in casi simili anche dalla Corte Europea dei Diritti Dell’Uomo con la sentenza n. 36815 del 14.01.2010.
LINEA GUIDA PER IL RIMBORSO
La possibilità di rimborso auspicato, ovviamente, dovrebbe riguardare non già tutta l’imposta Irap generata dalla indeducibilità del costo del personale dipendente, ma bensì solo la parte effettivamente rimasta a carico del contribuente. È evidente infatti che, essendo tale porzione di IRAP già stata dedotta dalla base imponibile IRES/IRPEF con un conseguente risparmio di imposta, solamente la restante parte sarà rimasto effettivamente a carico del contribuente titolare dei rapporti di lavoro.
A maggior chiarimento il contribuente dovrebbe provvedere a presentare un’istanza di rimborso nei termini di 48 mesi, ai sensi dell’art. 38 del Dpr 602, dalla data della maggiore imposta versata, evidenziando l’imposta IRAP generata dal costo di lavoro dipendente a tempo indeterminato al netto del risparmio IRES originato dalla deducibilità di detta imposta; A tal fine si procede con una semplice esemplificazione numerica:
IPOTESI:
1) valore della produzione positiva;
2]) un costo di lavoro dipendente a tempo indeterminato di € 100.000,00;
3) aliquota IRES 27,5%;
4) aliquota IRAP 3,9%;
METODOLOGIA DI CALCOLO:
Imposta IRAP: € 100.000,00 * 3,9% = =€ 3.900,00
Risparmio IRES: € 3.900,00 * 27,5% = € 1.072,50
IRAP rimasta a carico ed oggetto di rimborso: € 3.900,00 – € 1.072,50 = € 2.827,50.
Si precisa infine, ma non per minore importanza, che la procedura da attuare nel tentativo di vedersi riconosciuto il rimborso dell’lRAP rimasta effettivamente a carico dopo la deducibilità ai fini dell’imposte sui redditi, consiste nel deposito di un’istanza di rimborso alla competente Agenzia delle Entrate e nella successiva notifica del ricorso avverso il diniego ovvero avverso il silenzio rifiuto, nel caso trascorrano novanta giorni dal deposito dell’istanza senza il ricevimento di alcuna risposta da parte dell’amministrazione finanziaria.
Dott. Giuseppe Zambello – Studio Zambello Consulenza Societaria, Fiscale e Tributaria