Fatturazione elettronica forfettari 2022. Con il DL 30.4.2022 n. 36, pubblicato sulla G.U. 30.4.2022 n. 100, sono state emanate ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a seguito della crisi determinatasi dalla pandemia da COVID-19.
Fatturazione elettronica forfettari 2022
PREMESSA
Con il DL 30.4.2022 n. 36, pubblicato sulla G.U. 30.4.2022 n. 100, sono state emanate ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a seguito della crisi determinatasi dalla pandemia da COVID-19.
Il DL 36/2022 è entrato in vigore l’1.5.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 36/2022 relativamente all’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica
Il DL 36/2022 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
2 ESTENSIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA
Con l’art. 18 co. 2 e 3 del DL 36/2022, è stata disposta l’estensione dell’obbligo di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SdI) ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese (cd. contribuenti “minimi” e “forfetari”).
2.1 AMBITO SOGGETTIVO
A decorrere dall’1.7.2022, saranno obbligati ad emettere fattura elettronica via SdI anche:
– i soggetti passivi che hanno aderito al “regime di vantaggio” di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;
– i soggetti che adottano il regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014 e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;
– i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91 e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 25.000,00 euro.
Dall’1.1.2024 saranno tenuti all’emissione della fattura elettronica via SdI anche i soggetti in “regime di vantaggio” o forfetario, nonché quelli che si avvalgono del regime speciale di cui alla L. 398/91, che, nel periodo d’imposta precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, inferiori o uguali a 25.000,00 euro.
2.2 MORATORIA DEI TERMINI DI TRASMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA PER IL 3 TRIMESTRE 2022
Rammentiamo che la fattura elettronica dovrà essere emesse entro il termine perentorio del 12 giorno successivo a quello di compimento dell’operazione, pena l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6, c. 2, D.Lgs. 471/1997 (dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati, e da € 250 a € 2.000 quando la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito).
I soggetti in “regime di vantaggio” (art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011) o forfetario (art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014) per i quali l’obbligo di emissione della fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio decorre dall’1.7.2022 non saranno soggetti all’applicazione della sanzione per tardiva od omessa fatturazione (art. 6 co. 2 del DLgs. 471/97) nel terzo trimestre del 2022 (luglio settembre), qualora il documento elettronico venga emesso entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Articolo a cura dello Studio BCS – www.studio-bcs.com