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Edilizia: conferma degli sgravi fiscali di settore per il 2016

settembre 2, 2016 9:12 am Categoria: Fisco e Tasse, Guide utili, Senza categoria A+ / A-

Conferma degli sgravi fiscali per il settore edilizia anche per il 2016 per i periodi di paga da gennaio a dicembre.

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sgravi

E’ previsto dall’articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995 n. 244 e dalle sue successive integrazioni, che entro il 31 luglio di ogni anno il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali confermi o ridetermini la misura dello sgravio contributivo nel settore dell’edilizia, mediante decreto assunto di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La normativa prevede, che decorsi 30 giorni dal 31 luglio e sino all’adozione del decreto si applichi la riduzione già determinata per l’anno precedente, salvo conguaglio.

Poiché nel periodo suddetto il decreto non è intervenuto, dal 1° settembre 2016 le aziende di edilizia potranno inoltrare l’istanza per accedere al beneficio nella misura fissata per il 2015, pari al 11,50%.

Il Messaggio n. 3358 del 10 agosto 2016 dell’Istituto ricorda che hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore edilizia e industria con determinati codici statistici contributivi e ne sono escluse le attività edili che curano le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili, contraddistinte da codici non autorizzati.

Lo sgravio fiscale è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2016.

Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia relativamente all’anno 2016 devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”.

Entro il giorno successivo all’inoltro, i sistemi informativi centrali effettueranno i controlli formali e attribuiranno un esito positivo o negativo alla comunicazione.

Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro ammessi allo sgravio saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “7N”; a prescindere dalla data di inoltro dell’istanza, il codice di autorizzazione “7N” avrà validità da agosto a dicembre 2016.

Nell’ipotesi in cui il decreto interministeriale dovesse escludere lo sgravio per l’anno 2016 o modificarne la misura rispetto all’anno 2015, l’Istituto provvederà a recuperare gli importi non spettanti, ovvero fornirà ai datori di lavoro le istruzioni per il conguaglio delle differenze a credito.

Fonte: INPS

 

 

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