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Decreto Milleproroghe 2022

giugno 14, 2022 5:55 pm Categoria: Fisco e Tasse, Imprese e Startup A+ / A-

Decreto Milleproroghe 2022, DL 30.12.2021 n. 228 c.d. Mille proroghe convertito nella Legge 25.2. 2022 n. 15 .

Decreto Milleproroghe 2022

Decreto Milleproroghe 2022 

PREMESSA
La presente Circolare analizza le principali novità del DL 30.12.2021 n. 228 (c.d. “Milleproroghe”), come modificato in sede di conversione nella L. 25.2.2022 n. 15 (pubblicata sul S.O. n. 8 alla G.U. 28.2.2022 n. 49).

2 DILAZIONE DEI RUOLI – DEBITORI DECADUTI ALL’8.3.2020 – PROROGA DELLA RIAMMISSIONE
L’art. 19 del DPR 602/73 stabilisce che le somme iscritte a ruolo (derivanti quindi da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi o avvisi di addebito INPS) possono essere dilazionate sino ad un massimo di 72 rate mensili, elevabili a 120 se sussistono determinati requisiti.
Se il debito supera i 60.000,00 euro occorre dimostrare lo stato di temporanea difficoltà.
Di norma, se si decade dalla dilazione, si viene riammessi a condizione che si paghino, in unica soluzione, tutte le rate scadute.
I debitori decaduti da una dilazione all’8.3.2020 avrebbero potuto essere riammessi senza pagare le rate scadute presentando domanda entro il 31.12.2021. La decadenza si verifica, per questi debitori, con il mancato pagamento di dieci rate anche non consecutive, non di cinque come nelle situazioni ordinarie.
Con l’art. 2-ter del DL 228/2021 convertito si introduce un’agevolazione per i soli debitori che, all’8.3.2020, erano decaduti da una dilazione e che non hanno presentato domanda entro il 31.12.2021.
Essi, se presentano domanda entro il 30.4.2022, possono comunque essere riammessi senza pagare tutte le rate insolute.
La decadenza si verifica, per questi ultimi debitori, con il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive.

REGOLARIZZAZIONE DEI VERSAMENTI IRAP – PROROGA AL 30.6.2022
L’art. 20-bis del DL 228/2021 convertito ha ulteriormente prorogato al 30.6.2022 il termine per avvalersi della regolarizzazione dei versamenti IRAP prevista dall’art. 42-bis co. 5 del DL 104/2020.
La scadenza “originaria”, fissata al 30.11.2020, era già stata differita quattro volte:
• una prima al 30.4.2021;
• una seconda al 30.9.2021;
• una terza al 30.11.2021;
• una quarta al 31.1.2022.

3.1 AMBITO APPLICATIVO DELLA REGOLARIZZAZIONE

L’art. 42-bis co. 5 del DL 104/2020 contiene una sorta di sanatoria per il mancato pagamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 (ai sensi dell’art. 24 del DL 34/2020), nell’ipotesi in cui tali somme avrebbero, invece, dovuto essere corrisposte per il mancato rispetto dei limiti comunitari, consentendo di pagare l’imposta a suo tempo non versata senza applicazioni di sanzioni, né interessi.
Si ricorda, infatti, che, ai sensi dell’art. 24 co. 3 del citato DL 34/2020, l’esclusione dall’obbligo di versamento delle suddette somme spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche.

3.2 MOTIVI DELL’ULTERIORE PROROGA

L’ulteriore proroga di tale scadenza pare riconducibile all’esigenza di consentire alle imprese di valutare se hanno correttamente fruito dell’esonero dei versamenti in esame o se invece dovranno
versare, in tutto o in parte, gli importi originariamente non corrisposti, alla luce dei previsti limiti comunitari. Infatti, la Comunicazione della Commissione europea 24.11.2021 n. 8442 ha nuovamente modificato il Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, aumentando i massimali per le misure previste nelle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro stesso.
Peraltro, la pubblicazione in G.U. e la conseguente entrata in vigore (il 21.1.2022) del DM 11.12.2021, che ha definito le modalità di applicazione dei limiti delle suddette sezioni 3.1 e 3.12, hanno consentito di dissipare i primi dubbi sul relativo computo.
Tra l’altro, è stato stabilito che gli aiuti richiamati dall’art. 1 del citato DM, ricevuti dal 19.3.2020 al 27.1.2021 (tra i quali rientra anche l’esclusione dei versamenti IRAP prevista dall’art. 24 del DL 34/2020) sono fruiti nel rispetto dei seguenti massimali previsti dalla sezione 3.1 del citato “Quadro
temporaneo”:
– 800.000,00 euro per impresa unica, per la generalità dei settori;
– 120.000,00 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
– 100.000,00 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

4 ESTENSIONE AL BILANCIO 2021 DELLA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

L’art. 3 co. 5-quinquiesdecies del DL 228/2021 convertito prevede la possibilità, per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche nei bilanci 2021 senza alcuna limitazione.
A fronte della sospensione, sono previsti l’obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata e specifici obblighi di informativa in Nota integrativa.
Sotto il profilo fiscale, la deducibilità della quota di ammortamento è ammessa (si tratta di una facoltà), sia ai fini IRES che ai fini IRAP, a prescindere dall’imputazione a Conto economico

Ambito di applicazione
La proroga è disposta in relazione all’evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia e segue a quella prevista dalla L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), la quale era limitata ai soli soggetti che, nell’esercizio 2020, non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento e, quindi, sembrava preclusa ai soggetti che hanno sospeso soltanto una parte della quota di ammortamento.

Il DL 228/2021 convertito non pone, invece, alcuna limitazione in ordine all’ambito di applicazione della proroga.
La sospensione dell’ammortamento sembrerebbe, quindi, possibile, nel 2021, per tutti i soggetti che se ne sono avvalsi nel 2020, a prescindere dal fatto che la sospensione sia stata totale o parziale e a prescindere dal fatto che la stessa abbia interessato tutte le immobilizzazioni oppure soltanto alcune

STERILIZZAZIONE DELLE PERDITE 2021
Per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2021, “non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile”.

In particolare, l’art. 3 co. 1-ter del DL 228/2021 convertito ha sostituito, nel co. 1 dell’art. 6 del DL 23/2020 convertito, il riferimento al 31.12.2020 con quello al 31.12.2021.

Ciò comporta tutte le conseguenze indicate dall’art. 6 del DL 23/2020 convertito. Più precisamente, anche per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2021 – dopo che ciò è stato consentito per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2020 – non si applicano le disposizioni del codice civile che prevedono:
– in caso di perdite superiori al terzo del capitale senza incidere sul minimo legale, l’obbligo per gli amministratori di convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti e di ridurre il capitale se entro l’esercizio successivo la perdita non risulti diminuita (art. 6 co. 2 del DL 23/2020 convertito);
– in caso di perdite superiori al terzo che riducono il capitale al di sotto del minimo legale, l’obbligo per gli amministratori di convocare l’assemblea per la riduzione del capitale e il contestuale aumento al di sopra del minimo, o in alternativa per deliberare la trasformazione della società (art. 6 co. 3 del DL 23/2020 convertito);
– l’operatività della causa di scioglimento della società per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale in caso di mancata adozione degli opportuni provvedimenti (art. 6 co. 3 del DL 23/2020 convertito).

In estrema sintesi, quindi, gli adempimenti contemplati dalle richiamate disposizioni codicistiche possono essere posticipati all’assemblea che approva il bilancio 2026.
Le perdite in questione devono comunque essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio (art. 6 co. 4 del DL 23/2020 convertito).

Articolo a cura dello Studio BCS – www.studio-bcs.com

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