Una recente pronuncia della Corte d’Appello di Londra si inserisce nel dibattito sui brevetti software riconoscendone la validità nei casi in cui il software fornisca un contributo tecnico allo stato dell’arte 

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brevettiLo scorso 8 ottobre, la Corte d’Appello di Londra si è pronunciata in favore della brevettabilità dei software.

La Corte si è pronunciata a favore di Symbian, operatore del settore della telefonia mobile, rigettando l’appello dell’Ufficio del Regno Unito sui Brevetti (Intellectual Patent Office) contro una decisione della High Court (Giudice di primo grado di Inghilterra e Galles).

Per la prima volta, la decisione adottata della High Court aveva ritenuto valida la brevettazione di software nel Regno Unito.

La pronuncia era stata emessa nel corso di un giudizio promosso da Symbian avverso il rigetto di una domanda di brevetto da parte dell’IPO.

la domanda di brevetto concerneva le modalità di impiego di una serie di funzioni. La domanda era stata rigettata in Luglio, in base alla motivazione che essa verteva su un’innovazione software based e che i brevetti in Regno Unito non sono rilasciabili per i programmi, ma solo per le invenzioni che li utilizzano.

La pronuncia del Giudice Patten della High Court era intervenuta a favore delle asiende produttrici di software del Regno Unito, svantaggiate rispetto ai concorrenti Europei, forti di norme più favorevoli: l’European Patent Office (Ufficio Europeo dei Brvetti) ha infatti già approvato domande di brvettazione promosse da Symbian.

Il precedente può ora condurre all’armonizzazione delle decisioni dell’Ufficio del Regno Unito e di quelle dell’Ufficio Europeo: non è stato infrequente finora che una stessa domanda, bocciata dall’Ufficio Inglese, sia stata accolta dall’EPO.

Più in generale va ricordato come con la locuzione brevetto software ci si riferisca ad un brevetto applicato ad una «invenzione realizzata per mezzo di un elaboratore.

Panoramica UE
Nell’Unione Europea, l’EPO ha rilasciato diversi brevetti su invenzioni almeno parzialmente basate su software.

L’articolo 52 della Convenzione Europea dei Brvetti esclude esplicitamente i programmi per computer dalla brevettabilità (comma 2), intesi come software in quanto tali (comma 3).

L’articolo è interpretato nel senso che può essere brevettata una nuova soluzione tecnica che risolve in maniera inventiva (originale, non ovvia) un problema tecnico: nel caso di invenzioni implementate mediante l’utilizzo di un computer, occorre un ulteriore effetto tecnico che superi la normale interazione del software con gli elementi e i dispositivi hardware.

Assume inoltre rilevanza l’individuazione di un problema tecnico risolto dall’invenzione, problema assente nel caso di un software in quanto tale.

Così, ad esempio, non è brevettabile un programma di elaborazione di immagini; è invece brevettabile un nuovo algoritmo che permette in maniera nuova ed inventiva di elaborare le immagini provenienti da un telescopio, aumentando risoluzione e qualità delle immagini.

Negli USA
Fino agli anni 70, l’ufficio brevetti statunitense non ha concesso brevetti software: il brevetto poteva essere concesso solamente a protezione di processi, macchine, manufatti, assemblaggi di materiali; non potevano invece essere brevettati enunciati scientifici o loro espressioni matematiche.
Solo nel 1981, la Corte Suprema USA stabilì che l’ufficio brevetti doveva concedere un brevetto, anche se parte importante dell’invenzione consisteva in un programma per computer basato su formule già note: l’invenzione non era un mero algoritmo matematico, ma un processo per fondere la gomma, quindi brevettabile.

La giurisprudenza ha in seguito elaborato alcuni principi in merito alla brevettabilità del software:
– un nuovo algoritmo abbinato ad una componente fisica costituisce un nuovo dispositivo fisico: un computer su cui è caricato un software originale diventa una nuova macchina brevettabile;
– la struttura di dati, che rappresentano l’informazione, contenuta in un disco fisso o una memoria deve essere considerata come un dispositivo fisico;
– un calcolo numerico che produce un «risultato utile, concreto e tangibile», come un prezzo, è brevettabile.

Articolo a cura del Dott. Barnaba Accardi

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