Introduzione della comunicazione trimestrale  dei dati delle fatture all’Agenzia delle Entrate in sostituzione dello spesometro.

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comunicazione

L’art. 4 co. 1 del DL 193/2016 convertito sostituisce integralmente l’art. 21 del DL 78/2010, prevedendo, in luogo dell’obbligo di presentazione annuale del c.d. “spesometro”, l’invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse, nonché di quelle ricevute e registrate.

DECORRENZA
Il nuovo obbligo comunicativo si applica a decorrere dall’1.1.2017 (art. 4 co. 4 del DL 193/2016 convertito). Di conseguenza, l’obbligo di presentazione dello “spesometro” annuale dovrebbe venir meno a partire dal periodo d’imposta 2017, ritenendosi l’adempimento ancora dovuto per la comunicazione delle operazioni effettuate nel 2016.

AMBITO SOGGETTIVO
L’obbligo di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture di cui all’art. 21 del DL 78/2010, come modificato dal DL 193/2016 convertito, interessa la generalità dei soggetti passivi IVA (esercenti attività d’impresa, arte o professione ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 633/72).

Soggetti che optano per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi
Ai sensi dell’art. 3 co. 1 lett. a) del DLgs. 127/2015, devono ritenersi esonerati dalla comunicazione trimestrale in argomento anche i soggetti che optano per il regime facoltativo di trasmissione dei dati delle fatture all’Agenzia delle Entrate o che, in presenza dei presupposti, hanno optato sia per la trasmissione dei dati delle fatture che per la trasmissione dei dati dei corrispettivi (artt. 1 co. 3 e 2 co. 1 del DLgs. 127/2015).

Si precisa che i soggetti interessati ad adottare i regimi facoltativi di cui agli artt. 1 co. 3 e 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 sono tenuti, ordinariamente, ad esercitare la relativa opzione entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si intende procedere alla trasmissione dei dati dei corrispettivi e/o delle fatture.

Tuttavia, in considerazione del necessario adeguamento dei processi contabili e amministrativi che i nuovi adempimenti telematici comporteranno per gli operatori e i relativi intermediari, nonché allo scopo di consentire un’accurata valutazione circa l’opportunità di esercitare le opzioni, l’Agenzia delle Entrate ha disposto, in fase di prima applicazione, il rinvio di detto termine (provv. 1.12.2016 n. 212804). Pertanto, per i soggetti che intendono adottare uno o entrambi i regimi facoltativi a partire dal 2017 (e per i quattro anni successivi) il termine per l’opzione è posticipato dal 31.12.2016 al 31.3.2017.

Soggetti in regime agevolato
Poiché la comunicazione dei dati delle fatture ha ad oggetto le sole operazioni rilevanti ai fini IVA, l’esonero dall’obbligo di cui all’art. 21 del DL 78/2010 dovrebbe estendersi anche ai soggetti che operano:
• nel regime di vantaggio per i c.d. “contribuenti minimi”, ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (abrogato ma ancora applicabile dai soggetti che vi avevano aderito prima del 31.12.2015);
• nel nuovo regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014.
A sostegno di tale posizione, si ricorda che gli stessi soggetti erano già stati esclusi dall’obbligo di presentazione dello “spesometro” (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 22.12.2011 n. 185820 e circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2016 n. 10).

AMBITO OGGETTIVO
L’art. 21 del DL 78/2010 prevede che nella comunicazione in oggetto dovranno essere indicati i dati di tutte le operazioni (attive e passive) rilevanti ai fini IVA, documentate mediante fattura, nota di variazione o bolletta doganale.

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE
Più specificamente, la comunicazione di cui all’art. 21 del DL 78/2010 dovrà riportare i dati:
• delle fatture emesse nel trimestre di riferimento;
• delle fatture ricevute e registrate nel trimestre, ai sensi dell’art. 25 del DPR 633/72, comprese le bollette doganali;
• delle note di variazione emesse e ricevute ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72, relative al medesimo trimestre.

I dati delle fatture da trasmettere in forma analitica saranno definiti da un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, l’art. 21 co. 2 del DL 78/2010 stabilisce che, nell’ambito della comunicazione, dovranno essere riportate almeno le seguenti informazioni:
• i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
• la data e il numero della fattura;
• l’ammontare della base imponibile IVA;
• l’aliquota applicata;
• l’ammontare dell’imposta;
• la tipologia dell’operazione.

MODALITÀ DI INVIO
L’invio della comunicazione deve essere effettuato in via telematica, secondo modalità che verranno definite con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

TERMINI DI INVIO
In linea generale, la comunicazione dei dati delle fatture dovrà essere trasmessa entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla fine di ciascun trimestre.
Tuttavia, allo scopo di agevolare i contribuenti nell’adempimento, il termine di invio relativo ai dati del secondo trimestre è fissato al 16 settembre (in luogo del 31 agosto).
La comunicazione dovrà quindi essere trasmessa:
• entro il 31 maggio, per il primo trimestre;
• entro il 16 settembre, per il secondo trimestre;
• entro il 30 novembre, per il terzo trimestre;
• entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo, per il quarto trimestre

Termine di invio per il primo semestre 2017
Ai sensi dell’art. 4 co. 4 del DL 193/2016 convertito, in deroga agli ordinari termini di presentazione, la comunicazione dei dati delle fatture relativa al primo semestre del 2017 (gennaio – giugno) dovrà essere effettuata entro il 25.7.2017. In tal modo, limitatamente al primo anno di applicazione:
• le comunicazioni relative ai primi due trimestri vengono accorpate;
• la scadenza fissata per la comunicazione relativa al primo trimestre viene posticipata;
• la scadenza fissata per la comunicazione relativa al secondo trimestre viene anticipata.

Coordinamento con il regime facoltativo ex DLgs. 127/2015
Con un comunicato stampa del 28.10.2016, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato che le regole tecniche approvate con il provv. 182070/2016, per l’invio dei dati delle fatture da parte dei soggetti che optano per il regime facoltativo di cui all’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, potranno essere seguite anche per la comunicazione trimestrale di cui all’art. 21 del DL 78/2010. Tali indicazioni sono volte a consentire ai soggetti IVA di procedere all’adeguamento dei loro sistemi gestionali entro il termine previsto per la prima comunicazione (25.7.2017).

CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI
Con l’obiettivo di favorire il ricorso alla fatturazione elettronica “B2B” e di incoraggiare, in tal modo, una gestione completamente informatizzata dei dati delle fatture ai fini della comunicazione trimestrale, l’art. 21 co. 3 del DL 78/2010 ha previsto che gli obblighi di conservazione sostitutiva di cui all’art. 3 del DM 17.6.2014 si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche e i documenti informatici veicolati mediante il Sistema di Interscambio.
La definizione dei termini e delle modalità di applicazione di tale disposizione sono però rinviati ad un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

REGIME SANZIONATORIO
Il nuovo co. 2-bis dell’art. 11 del DLgs. 471/97 prevede l’applicazione di una sanzione pari a 2,00 euro in caso di omessa o errata trasmissione dei dati di ciascuna fattura nell’ambito delle comunicazioni trimestrali di cui all’art. 21 del DL 78/2010, con un massimo di 1.000,00 euro per ciascun trimestre.
Tuttavia, il soggetto passivo IVA può beneficiare della riduzione della sanzione laddove, entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, regolarizzi la propria posizione (effettuando la comunicazione o inviando i dati corretti). In tal caso, la sanzione è ridotta alla metà (1,00 euro per ciascuna fattura), entro un limite massimo di 500,00 euro.
La norma esclude l’applicazione della disciplina del c.d. “cumulo giuridico” di cui all’art. 12 DLgs. 472/97, per cui le sanzioni applicate relativamente a ciascuna fattura, i cui dati non sono stati comunicati, ovvero sono stati comunicati in modo errato, devono sommarsi singolarmente.

Articolo a cura dello studio Batini Colombo Saottini

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