In vigore anche per il 2017 le agevolazioni fiscali per autotrasportatori sugli importi delle deduzioni forfetarie e il recupero del contributo al SSN

L’Agenzia delle Entrate ha confermato le nuove misure di agevolazione a favore degli autotrasportatori, in particolare gli importi delle deduzioni forfetarie e il recupero del contributo al Servizio sanitario nazionale (SSN).

La deduzione forfetaria riguarda i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore:

oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d’imposta 2016, nella misura di 51,00 euro;

all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

Nella dichiarazione dei redditi, la deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2017 Pf e Sp, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 (deduzione per i trasporti all’interno del Comune) e 44 (deduzione per i trasporti oltre il Comune) e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi.

Il recupero del contributo al SSN permette alle imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – di recuperare nel 2017 fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24 con il codice tributo “6793”) le somme versate nel 2016 sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.

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