Agevolazione prima casa anche per i titolari di altri immobili abitativi con l’introduzione della Legge di Stabilità 2016.

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casaViene disposto che l’agevolazione prima casa (che consente l’applicazione dell’imposta di registro del 2% o dell’IVA al 4% agli atti di trasferimento immobiliare a titolo oneroso) possa applicarsi anche ove l’acquirente sia titolare, al momento del nuovo acquisto, di un altro immobile abitativo situato sul territorio nazionale, a suo tempo acquistato con l’agevolazione, purché l’immobile acquistato (in passato) con l’agevolazione sia alienato entro un anno dalla data del nuovo atto di acquisto agevolato.

Titolarità di altro immobile acquistato con l’agevolazione
Si ricorda che la norma agevolativa richiede che l’acquirente non sia titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, del diritto di proprietà, nuda proprietà, uso, usufrutto o abitazione, su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con l’agevolazione prima casa.
Fino all’entrata in vigore della legge di stabilità 2016, tale condizione impediva l’accesso all’agevolazione a chiunque fosse in possesso di un’altra abitazione su tutto il territorio nazionale, a nulla rilevando che egli la alienasse anche pochi giorni dopo il nuovo acquisto.

Decadenza
Ove l’abitazione precedentemente acquistata con l’agevolazione prima casa non venga alienata entro un anno dall’acquisto agevolato della nuova abitazione, si verifica la decadenza dall’agevolazione prima casa goduta sul nuovo acquisto.

Fonte: Studio Batini Colombo Saottini