L’abolizione dell’esterometro 2022 per le nuove modalità di comunicazione delle operazioni transfontaliere
A partire dalle operazioni effettuate dal 1.1.2022, la “Legge di Bilancio 2021” ha modificato le modalità di trasmissione dei dati delle operazioni effettuate con controparti estere.
È previsto, in particolare, che i dati delle operazioni con soggetti esteri siano trasmessi in via telematica, in formato Xml, avvalendosi del Sistema di Interscambio. In sostanza si dovrà adottare la stessa procedura utilizzata per le fatture elettroniche nazionali.
Le nuove modalità di trasmissione dei dati impongono la modifica delle procedure gestionali sinora adottate, specie in considerazione dei nuovi e più stringenti termini per l’invio delle informazioni sulle operazioni realizzate con soggetti esteri.
LE NOVITA’ APPLICABILI DAL 1.1.2022 – SOPPRESSIONE DELL’ESTEROMETRO
A partire dalle operazioni effettuate dal 1.1.2022, l’art. 1, c. 1103, L. 178/2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021”, ha previsto che la Comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (il c.d. ESTEROMETRO) sia obbligatoriamente effettuata mediante il Sistema di Interscambio, adottando il medesimo formato della fattura elettronica.
In particolare, per consentire all’Agenzia delle Entrate una puntuale e tempestiva elaborazione delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale IVA precompilata, l’attuale invio massivo dei dati, effettuato su base trimestrale mediante la Comunicazione delle operazioni transfrontaliere, sarà sostituito dall’obbligo di comunicare ciascuna singola operazione con controparti estere mediante l’invio della fattura, dell’autofattura o del documento elettronico di integrazione mediante il Sistema di Interscambio.
In relazione alle operazioni effettuate dal 2022, i dati delle operazioni effettuate con controparti non residenti dovranno essere trasmessi al Sistema di Interscambio entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi.
FATTURE EMESSE
Pertanto, qualora l’operazione sia documentata da fattura, i relativi dati dovranno essere trasmessi, nella generalità dei casi, entro 12 giorni dal momento di effettuazione della cessione o prestazione, oppure entro il diverso termine previsto per talune specifiche operazioni (ad esempio, entro il giorno 15 del mese successivo in caso di ricorso alla fatturazione differita).
Nello specifico, dal 1° gennaio 2022, diviene obbligatorio inviare al SDI le fatture emesse verso clienti esteri con il campo codice destinatario compilato con il valore “XXXXXXX”. Poiché la finalità è solo di natura contabile e lo SdI non provvederà alla consegna di dette fatture, rimane a carico dell’azienda emittente l’onere di consegna ai propri clienti nella modalità usuale.
FATTURE RICEVUTE
I dati delle operazioni ricevute da soggetti esteri, invece, dovranno essere trasmessi al SdI entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione (ossia, entro il medesimo termine di registrazione delle fatture relative agli acquisti intracomunitari e ai servizi “generici” ricevuti da soggetti comunitari).
Il fornitore estero continuerà a emettere le sue fatture secondo le modalità concordate tra le parti . In questo caso il soggetto passivo italiano, che riceverà una fattura (cartacea, PDF, EDI) dal suo fornitore estero, dovrà generare un documento elettronico in formato XML e trasmetterlo all’Agenzia tramite lo SdI entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento, in tempo utile per poterne tener conto nella liquidazione IVA.
In particolare, il tipo documento da trasmettere dovrà essere uno dei seguenti:
TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;
TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, del Dpr 633/72
Articolo a cura dello Studio BCS – www.studio-bcs.com