A partire dal prossimo mese di ottobre sarà possibile richiedere, tramite procedura telematica, le visite mediche di controllo della malattia.

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Dal 1 ottobre 2011 le richieste di visita medica di controllo dovranno essere inoltrate attraverso il canale telematico, che diverrà lo strumento esclusivo con decorrenza 30.11.2011. Fino a tale ultima data saranno accettate le richieste anche tramite i canali tradizionali.

A decorrere dal 1 ottobre 2011, viene attivata, per i datori di lavoro pubblici e privati (compresi quelli i cui dipendenti non sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia all’Inps), la modalità di presentazione telematica della richiesta del servizio di controllo (domiciliare e/o ambulatoriale) dello stato di salute dei propri dipendenti in malattia, in ottemperanza del disposto di cui alla legge 30 luglio 2010, n.122, art. 38, comma 5. Il sistema fornirà una ricevuta (stampabile e recante il protocollo) e darà anche la possibilità di verificare l’esito della visita medica.

La presentazione della richiesta dovrà essere effettuata attraverso il portale WEB dell’Istituto – servizio di “Richiesta Visita Medica di controllo”, con accesso tramite PIN e previa autorizzazione all’accesso al servizio. Nel dettaglio:
– a partire dal 12.9.2011 tutti i soggetti già dotati di PIN ed attualmente in grado di consultare gli attestati di malattia saranno automaticamente abilitati al servizio;
– i datori di lavoro o loro incaricati, non ancora abilitati ai servizi di consultazione degli attestati di malattia, per poter acceder al servizio, devono presentare domanda presso una Sede Inps utilizzando il modulo a tale fine predisposto dall’Istituto;
– i datori di lavoro o loro incaricati che intendano affidare il servizio di “Richiesta Visita Medica di controllo” ad un soggetto diverso da quello attualmente dotato di abilitazione per la consultazione degli attestati di malattia, dovrà tempestivamente comunicarlo all’INPS, che provvederà a modificare i relativi profili autorizzativi.

Al verificarsi della cessazione dell’attività, della sospensione o del trasferimento in altra struttura dell’intestatario del PIN, i datori di lavoro o loro incaricati in possesso di PIN, sono tenuti a chiedere tempestivamente la revoca dell’autorizzazione. L’INPS provvederà a cessare, con effetto immediato, l’abilitazione.

Inoltre, viene specificato che:
a) la richiesta di visita medica di controllo, che viene indirizzata in automatico alla Sede competente per residenza/domicilio o reperibilità del lavoratore, può essere effettuata per un solo lavoratore e per una sola visita alla volta.
b) e’ possibile richiedere anche una visita di controllo ambulatoriale INPS, per casi eccezionali e motivati, cui fa seguito una verifica di fattibilità, da un punto di vista organizzativo-temporale, da parte della Sede INPS destinataria.

Articolo a cura dello studio Batini Colombo Saottini

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