Obbligo dal 1 gennaio 2007 per tutti i titolari di partita Iva di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica (articolo 37, comma 49 del decreto legge 223/06).

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Già dal 1° ottobre 2006 i titolari di partita Iva hanno l’obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica (articolo 37, comma 49 del decreto legge 223/06). 

Tale obbligo dal 1° gennaio 2007 è stato ora esteso anche per tutti i soggetti diversi da quelli definiti dal TUIR, all’articolo 73  “società per azioni e in accomandita per azioni, società responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione” e lettera b) “enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali”.

I contribuenti non titolari di partita IVA restano esclusi da tale obbligo e potranno continuare ad effettuare i versamenti con modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli uffici postali, delle banche o degli agenti dei concessionari della riscossione.

La norma è finalizzata ad una più efficiente gestione di tali versamenti in modo che i relativi dati siano immediatamente disponibili all’amministrazione finanziaria a vantaggio degli stessi contribuenti.

Il versamento telematico unitario delle imposte e dei contributi (articolo 17, comma 2  e articolo 28, comma 1  del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241) può essere effettuato nei seguenti modi:

direttamente 
mediante lo stesso servizio telematico (Entratel o Fisconline) utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni; 
– ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, ovvero utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche. 

tramite gli intermediari abilitati a Entratel 
che aderiscono alla specifica convenzione con l’Agenzia delle Entrate – rivolta agli intermediari definiti dal D.P.R. n. 322/98, art. 3, comma 3 – ed utilizzano il software F24 cumulativo disponibile nella sezione “Servizi” del sito web di Entratel; 
– che si avvalgono dei predetti servizi telematici offerti dalle banche e da Poste Italiane. 

Per effettuare il versamento tramite i servizi telematici dell’Agenzia (Fisconline ed Entratel) è necessario essere utenti abilitati ed essere titolari di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate. Ovviamente, anche i contribuenti non titolari di partita IVA, benché non obbligati, possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi on-line. Per maggiori informazioni si rimanda alle pagine del sito che descrivono tale possibilità.

Le richieste di pagamento F24 online sono scartate – ed il versamento delle imposte non è eseguito – se non c’è corrispondenza tra il codice fiscale del contribuente, indicato nel modello F24, e il codice fiscale del titolare, o del cointestatario con abilitazione a operare con firma disgiunta, del conto corrente bancario o postale su cui si richiede l’addebito.

Ricordiamo, infine, che hanno l’obbligo di utilizzare il canale “Entratel” gli intermediari (commercialisti, ragionieri, avvocati, consulenti del lavoro, ecc.) di cui all’art. 3, comma 3, del DPR n. 322/98, le banche e le poste, i sostituti d’imposta tenuti a presentare il modello 770 per più di venti percipienti, le società che trasmettono le dichiarazioni per conto delle società del gruppo di cui fanno parte, di cui all’art 3, comma 2bis del DPR n. 322/98, le Amministrazioni dello Stato, i soggetti delegati alla registrazione telematica dei contratti di locazione.

Articolo tratto dal sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate

Sottocategoria: F23-e-F24- 

Per avere ulteriori informazioni vi ricordiamo che è disponibile il servizio professionale di risposta ai quesiti personali: Richiedi un parere all’esperto