Vantaggi fiscali a favore delle PMI innovative 2015: al via le nuove misure a sostegno dell’innovazione

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InnovazioneLe piccole e medie imprese rappresentano la spina dorsale del sistema economico e produttivo nazionale. La “svolta espansiva” impressa dall’Investment Compact rappresenta un’evoluzione logica e ineludibile per una politica industriale che attraverso lo sviluppo tecnologico intende promuovere la crescita sostenibile e la diffusione di una nuova cultura imprenditoriale più incline ad attingere dal mondo della ricerca e dell’università e ad aprirsi ai flussi internazionali di capitale umano e finanziario.

Le nuove misure rappresentano una vera e propria “fase 2” per il percorso avviato a fine 2012 con il varo della normativa a sostegno delle startup innovative.

Proponendosi di sostenere in modo ancora più massiccio e pervasivo la propagazione di innovazioni di tipo tecnologico all’interno del tessuto produttivo nazionale, il Decreto Legge 3/2015 Investment Compact, convertito con modificazioni dalla Legge 33/2015, ha assegnato larga parte delle misure già previste a beneficio delle startup innovative ad una platea di imprese potenzialmente molto più ampia: le PMI innovative, vale a dire tutte le piccole e medie imprese che operano nel campo dell’innovazione tecnologica, a prescindere dalla data di costituzione, dall’oggetto sociale e dal livello di maturazione.

Requisiti di definizione (RIF. raccomandazione 2003/361/CE):

– Imprese che occupano meno di 250 persone;
– Fatturato annuo non superiore a euro 50 milioni o totale di bilancio annuo non superiore a euro 43 milioni;
– Costituite sotto forma di società di capitali, anche in forma cooperativa;
– Residenza in Italia o in uno Stato Membro dell’UE o in Stati aderenti allo spazio economico europeo, a condizione che predispongano una sede in Italia;
– Siano certificate dall’ultimo bilancio redatto da soggetti revisori contabili;
– Azioni non quotate all’interno di un mercato regolamentato;
– Nessuna iscrizione al registro delle start-up innovative;
– Devono rispecchiare almeno due dei seguenti punti:
a) Misura della spesa relativa a ricerca, sviluppo e innovazione per un importo pari o superiore al 3% dell’utile operativo;
b) assunzione di risorse umane in misura percentuale pari o superiore al quinto della ULA totale, la quale sia in possesso delle seguenti caratteristiche:
1) in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che lo stia svolgendo presso un’università italiana o straniera;
2) in possesso di laurea, ma che abbia svolto (almeno da 3 anni), attività di ricerca certificata presso istituti pubblici o privati.
c) titolarità in termini di depositarie/licenziatarie di almeno una privativa industriale (marchi, brevetti, disegni, modelli, etc.), relativa ad un’invenzione, purché tale proprietà intellettuale sia direttamente attinente all’oggetto sociale/attività specifico dell’impresa.

Per quanto concerne le novità sugli incentivi fiscali riservate a persone fisiche e giuridiche che intendano investire nel capitale sociale delle PMI innovative descritte precedentemente(art. 29 del DL n. 179/2012), sono circoscritte alle seguenti:
– Esenzione dei diritti camerali;
– Deroghe al diritto societario;
– Remunerazione con strumenti finanziari;
– Agevolazioni fiscali per i soggetti investitori riservate alle PMI innovative costituite da non più di 7 anni e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti (art. 21 Reg.UE n. 651/2014 della Commissione del 17/06/14);
– Raccolta di capitali anche tramite portali on line.

Agevolazioni esenti:
Alle PMI innovative non saranno applicati i benefici previsti dagli artt. 27-bis, 28 e 31 DL 179/2012, nei seguenti ambiti:
– Misure di semplificazione per l’accesso al credito di imposta per l’assunzione di personale altamente qualificato di cui all’art. 24 del DL 83/2012;
– Disposizioni in materia di lavoro;
– Disposizioni in materia di crisi dell’impresa e fallimento.

Fonte: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/

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