Con decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2002 sono stati resi noti i nuovi tassi di usura in relazione al secondo trimestre 2002.

I tassi sui mutui bancari casa salgono dall’8,26% all’8,34%, quelli relativi ai crediti personali e ad altri finanziamenti alle famiglie variano dall’14.95% al 15,63%, mentre per le aperture di credito nel conto corrente i tassi passano dal 18,06% al 18,59% per finanziamenti fino a 5.000 euro. Nel factoring per anticipi su crediti fino a 50.000 euro il tasso massimo applicabile è pari all’11,47%.

Si riporta, di seguito la tabella ministeriale, valida dal 1° aprile al 30 giugno 2002, contenente i parametri relativi ai tassi applicati alle diverse operazioni finanziarie. In base all’art.2 del decreto 30 marzo 2002, i tassi riportati devono essere aumentati della metà.

 DECRETO 22 marzo 2002 

  Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini dell’applicazione della legge sull’usura. (GU n. 76 del 30-3-2002) 

 Art. 1.

  1.  I  tassi  effettivi  globali  medi, riferiti ad anno, praticati dalle  banche  e  dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente

al  trimestre  1  ottobre  2001-31 dicembre 2001, sono indicati nella tabella riportata in allegato

   2.  I  tassi  non  sono  comprensivi  della  commissione di massimo scoperto   eventualmente   applicata.   La  percentuale  media  della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento e’ riportata separatamente in nota alla tabella.

 Art. 2.

  1. Il presente decreto entra in vigore il 1 aprile 2002.

  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e  fino  al  30  giugno  2002,  ai  fini  della  determinazione degli interessi  usurari ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 7 marzo

1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all’art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della meta’.

 Art. 3.

  1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in  ciascuna  sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato.

  2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto  del  limite di cui all’art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996,  n.  108,  si attengono ai criteri di calcolo delle “istruzioni

per  la  rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge   sull’usura”  emanate  dalla  Banca  d’Italia  e  dall’Ufficio italiano dei cambi.

  3.  La  Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi procedono per il  trimestre 1 gennaio 2002-31 marzo 2002 alla rilevazione dei tassi effettivi  globali  medi  praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari  con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del Ministero del tesoro del 20 settembre 2001.

 Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

                                                          

            RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI

           GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL’USURA (*)

         Medie aritmetiche dei tassi sulle singole operazioni

            delle banche e degli intermediari finanziari

               non bancari corrette per la variazione

              del valore medio della misura sostitutiva

                    del tasso ufficiale di sconto

               Periodo di riferimento della rilevazione:

               1 ottobre-31 dicembre 2001 applicazione

                 dal 1 aprile fino al 30 giugno 2002

  

Categorie di operazioni  Classi di importo in unità di euro Tassi medi su base annua
Aperture di credito in conto corrente (1)  fino a 5.000 12,39
oltre 5.000   9,70
Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche (2) fino a 5.000 8,06
oltre 5.000   6,80
Factoring  fino a 50.000 7,65
oltre 50.000   6,75
Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche (4 10,42
Anticipi, sconti commerciali,crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari (5) fino a 5.000 20,03
oltre 5.000   16,18
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio (6) fino a 5.000 19,45
oltre 5.000 12,43
Leasing (7) fino a 5.000 14,67
5.000-25.000 10,23
25.000-50.000 8,71
oltre 50.000 6,64
Credito finalizzato all’acquisto rateale (8) fino a 1.500 20,88
1.500-5.000 15,57
oltre 5.000 11,71
Mutui (9)   5,56

  Avvertenza: ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi  dell’art.  2  della legge n. 108/1996, i tassi rilevati devono essere aumentati della meta’.

    (*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella  si  veda  la  nota  metodologica. I tassi non comprendono la commissione  di  massimo  scoperto  che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,55 punti percentuali.

                Legenda delle categorie di operazioni

                (Decreto del Ministero dell’economia

                e delle finanze del 20 settembre 2001

             Istruzioni applicative della Banca d’Italia

                 e dell’Ufficio italiano dei cambi)

    (1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.

    (2)  Banche:  finanziamenti per anticipi su crediti e documenti –  sconto  di  portafoglio  commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unita’ produttive private.

    (3)  Factoring:  anticipi  su  crediti  acquistati  e  su crediti futuri.

    (4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.

    (5)  Intermediari  finanziari  non  bancari:  finanziamenti  per anticipi  su crediti e documenti – sconto di portafoglio commerciale; crediti  personali,  a  breve  e  a  medio  e  lungo  termine;  altri finanziamenti  a  famiglie  di  consumatori  e  a  unita’  produttive private, a breve e a medio e lungo termine.

    (6)  Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si  riferiscono  ai  finanziamenti  erogati  ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  180  del  1950  o  secondo  schemi contrattuali ad esso assimilabili.

    (7) Leasing con durata fino oltre i tre anni.

    (8) Credito finalizzato all’acquisto rateale di beni di consumo.

    (9) Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.

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