Con decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2002 sono stati resi noti i nuovi tassi di usura in relazione al secondo trimestre 2002.
I tassi sui mutui bancari casa salgono dall’8,26% all’8,34%, quelli relativi ai crediti personali e ad altri finanziamenti alle famiglie variano dall’14.95% al 15,63%, mentre per le aperture di credito nel conto corrente i tassi passano dal 18,06% al 18,59% per finanziamenti fino a 5.000 euro. Nel factoring per anticipi su crediti fino a 50.000 euro il tasso massimo applicabile è pari all’11,47%.
Si riporta, di seguito la tabella ministeriale, valida dal 1° aprile al 30 giugno 2002, contenente i parametri relativi ai tassi applicati alle diverse operazioni finanziarie. In base all’art.2 del decreto 30 marzo 2002, i tassi riportati devono essere aumentati della metà.
DECRETO 22 marzo 2002
Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini dell’applicazione della legge sull’usura. (GU n. 76 del 30-3-2002)
Art. 1.
1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente
al trimestre 1 ottobre 2001-31 dicembre 2001, sono indicati nella tabella riportata in allegato
2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento e’ riportata separatamente in nota alla tabella.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il 1 aprile 2002.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2002, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 7 marzo
1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all’art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della meta’.
Art. 3.
1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato.
2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto del limite di cui all’art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle “istruzioni
per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura” emanate dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi.
3. La Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1 gennaio 2002-31 marzo 2002 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del Ministero del tesoro del 20 settembre 2001.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI
GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL’USURA (*)
Medie aritmetiche dei tassi sulle singole operazioni
delle banche e degli intermediari finanziari
non bancari corrette per la variazione
del valore medio della misura sostitutiva
del tasso ufficiale di sconto
Periodo di riferimento della rilevazione:
1 ottobre-31 dicembre 2001 applicazione
dal 1 aprile fino al 30 giugno 2002
Categorie di operazioni | Classi di importo in unità di euro | Tassi |
Aperture di credito in conto corrente (1) | fino a 5.000 | 12,39 |
oltre 5.000 | 9,70 | |
Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche (2) | fino a 5.000 | 8,06 |
oltre 5.000 | 6,80 | |
Factoring | fino a 50.000 | 7,65 |
oltre 50.000 | 6,75 | |
Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche (4 | 10,42 | |
Anticipi, sconti commerciali,crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari (5) | fino a 5.000 | 20,03 |
oltre 5.000 | 16,18 | |
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio (6) | fino a 5.000 | 19,45 |
oltre 5.000 | 12,43 | |
Leasing (7) | fino a 5.000 | 14,67 |
5.000-25.000 | 10,23 | |
25.000-50.000 | 8,71 | |
oltre 50.000 | 6,64 | |
Credito finalizzato all’acquisto rateale (8) | fino a 1.500 | 20,88 |
1.500-5.000 | 15,57 | |
oltre 5.000 | 11,71 | |
Mutui (9) | 5,56 |
Avvertenza: ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell’art. 2 della legge n. 108/1996, i tassi rilevati devono essere aumentati della meta’.
(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica. I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni
Legenda delle categorie di operazioni
(Decreto del Ministero dell’economia
e delle finanze del 20 settembre 2001
Istruzioni applicative della Banca d’Italia
e dell’Ufficio italiano dei cambi)
(1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
(2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti – sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unita’ produttive private.
(3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.
(4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.
(5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti – sconto di portafoglio commerciale;
(6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.
(7) Leasing con durata fino oltre i tre anni.
(8) Credito finalizzato all’acquisto rateale di beni di consumo.
(9) Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.
Sottocategoria: Mutuo-