Operativa la normativa riguardante la società a responsabilità limitata semplificata, introdotta con l’obiettivo di agevolare l’accesso all’attività d’impresa da parte dei giovani di età non superiore a 35 anni.

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Srl semplificataLa società semplificata si differenzia dalla Srl ordinaria per le seguenti caratteristiche:

– la società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione;

– l’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato gli amministratori devono essere soci;

– non può essere costituita da persone giuridiche, come società, associazioni o consorzi ed è vietato cedere le quote a soci non aventi i requisiti di età richiesti, cioè 35 anni, a pena di nullità. Sarà il notaio, nel ricevere l’atto costitutivo, ad accertare la sussistenza del requisito dell’età;

– l’ammontare del capitale sociale deve essere pari almeno ad 1 euro e inferiore all’importo di 10mila euro; pertanto, le società che abbiano bisogno di una capitalizzazione pari o superiore ai 10mila euro non possono adottare la forma della Srls e, allo stesso tempo, la società che si trovi ad aumentare il suo capitale sopra i 9.999,99 euro dovrà dismettere l’abito della società semplificata per indossare quello dell’ordinaria Srl.

Per la patrimonializzazione della Srls non è ammesso il versamento per centesimi, in quanto il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto e versato all’atto della costituzione. Inoltre, il versamento del capitale sociale non deve essere effettuato in banca, ma nelle mani di coloro che sono nominati amministratori della Srls.

Dott.ssa Elisa Riccardi

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