La separazione consensuale è una delle modalità per le quali è possibile sciogliere il vincolo matrimoniale. Quando entrambi i coniugi sono d’accordo sulla volontà di separarsi e risolvono privatamente tutti i problemi relativi alla separazione (affidamento dei figli, divisione del patrimonio, eventuale assegno alimentare, …) possono proporre al giudice la domanda di separazione. Il giudice, prima di omologare la domanda e sancire la separazione, cerca di riconciliare i coniugi. 

DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE PERSONALE E DI DIVORZIO

I coniugi che vogliono separarsi legalmente o, essendo già separati, vogliono ottenere il divorzio debbono rivolgersi al Tribunale competente per territorio e, se sono completamente d’accordo tra loro sulle condizioni alle quali separarsi o divorziare, possono presentare una domanda congiunta. 
Nel caso di domanda congiunta di separazione personale o divorzio il Tribunale competente è quello del luogo di residenza o domicilio di uno dei due coniugi.
I coniugi che sono d’accordo possono fare domanda congiunta di separazione personale e di divorzio senza l’assistenza di avvocato difensore.
In particolare: 
1) l’art. 707 del codice procedura civile stabilisce che davanti al Presidente del Tribunale “i coniugi debbono comparire personalmente … senza assistenza del difensore”.
2) la Corte di cassazione e la Corte Costituzionale hanno chiarito che, in questo caso, l’assistenza del difensore non è necessaria né obbligatoria, anche se non è vietata (C. Cass, sentenza n.1050 del 18/4/1974, sez I; C. Cost. sentenze 30 giugno 1971, n. 151 e 16 dicembre 1971, n. 201 2).

Non tutti i Tribunali seguono questa giurisprudenza anche per il caso di domanda congiunta di divorzio e, trattandosi di interpretazione della legge, ogni Tribunale è libero di decidere.

L’assistenza di un avvocato è assolutamente necessaria, invece, oltre che, sempre e comunque, nel caso in cui i coniugi non sono d’accordo sulle condizioni della loro separazione o del divorzio, quando la causa, anche se iniziata senza avvocato, deve essere proseguita perché il Tribunale non ritiene di omologare la separazione o il divorzio

Non avendo l’assistenza di un avvocato, gli interessati debbono, però, occuparsi personalmente di tutto ciò che è necessario ed indispensabile in materia di documenti, notifiche, copie, avvisi, ecc., per i quali possono chiedere informazioni alla Cancelleria del Tribunale o all’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) se già esistente presso il Tribunale.

I coniugi che vogliono procedere congiuntamente, debbono presentare alla Cancelleria del Tribunale un ricorso, in carta semplice, nel quale chiedono di comparire davanti al Presidente del Tribunale per ottenere il decreto di omologazione della loro separazione personale o la sentenza di divorzio. Nel caso del divorzio la legge distingue tra scioglimento del matrimonio, se i coniugi si erano sposati con rito civile, e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, se il rito era quello religioso. Questa distinzione è importante perché nella domanda di divorzio bisogna precisare se si chiede lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Nella domanda di separazione personale o di divorzio, oltre alla indicazione delle generalità dei coniugi ed al Tribunale che deve pronunciarsi, debbono essere presentati, in particolare, i motivi che sono a base della separazione o divorzio e, se i coniugi hanno figli minori, le condizioni del loro affidamento e mantenimento.

I coniugi debbono presentarsi insieme per depositare la domanda perché il Cancelliere deve identificarli, tramite documenti di identità, ed autenticare le loro firme.

Dal punto di vista fiscale, a prescindere dalla assistenza o meno di un avvocato, tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale e di divorzio sono esenti da imposte di bollo, di registro e da ogni altra tassa (art.19 Legge 6 marzo 1987, n.74 – Corte Costituzionale, sentenza n° 154/99).
Sono escluse da tale esenzione, secondo il parere ufficiale del Ministero della Giustizia, le domande dirette ad ottenere l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica per il rilascio di estratti di atti di stato civile in copia integrale, da allegare al ricorso di separazione o divorzio.

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