Chiarimenti sulle nuove semplificazioni fiscali.

Servizio aggiornamento gratuito a disposizione degli utenti registrati di Unione Consulenti.

lavoro-al-pc-02Il Consiglio dei Ministri dello scorso 20 giugno ha approvato il primo dei decreti legislativi di attuazione della L. 23/2014, c.d. “delega fiscale”, in materia di semplificazioni. Il provvedimento, ora al vaglio delle Commissioni parlamentari competenti per il prescritto parere, contiene alcune importanti novità riguardanti la fiscalità internazionale. Esaminiamo di seguito le principali novità in arrivo; seguiranno poi specifici approfondimenti monotematici in funzione dell’importanza e dell’urgenza.

ISCRIZIONE ALL’ARCHIVIO VIES
L’art. 27, DL 78/2010, ha introdotto l’obbligo di indicare nella dichiarazione d’inizio attività l’intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie. L’obbligo interessa tutti i soggetti IVA, compresi i c.d. contribuenti “minimi”, i produttori agricoli esonerati e gli enti non commerciali che svolgono solo attività istituzionali.
Con Provvedimento n. 188376/2010, l’Agenzia delle Entrate ha precisato le modalità per negare o revocare l’autorizzazione ad effettuare operazioni
intracomunitarie, stabilendo altresì che l’adempimento interessi anche i soggetti già in attività, chiamati a presentare un’apposita istanza.
Con il successivo Provvedimento n. 188381/2010, l’Agenzia delle Entrate ha invece individuato i criteri e le modalità per l’inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie (c.d. archivio VIES).
L’archivio VIES (VAT Information Exchange System) è un sistema per lo scambio d’informazioni tra le Amministrazioni fiscali degli Stati membri della Comunità, con il qualegli operatori commerciali titolari di una partita IVA che effettuano cessioni intracomunitarie possono verificare la validità del numero di identificazione IVA dei loro clienti, per mezzo del collegamento con i sistemi fiscali degli Stati membri.
Con CM n. 39/E/2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti interpretativi sulla nuova disciplina autorizzativa, precisando che l’obbligo d’iscrizione al VIES interessa, oltre che le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni, anche le prestazioni di servizio territorialmente rilevanti nel Paese di destinazione (dunque, i c.d. servizi “generici” di cui all’art. 7
– ter, DPR 633/1972, soggetti a IVA nel Paese del committente), rese e ricevute.
L’Agenzia ha inoltre precisato che la sospensione della soggettività passiva del richiedente nei 30 giorni a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per i controlli propedeutici all’eventuale iscrizione (come pure nelle ipotesi in cui intervenga il diniego o la revoca dell’autorizzazione), comporta che le eventuali operazioni intracomunitarie effettuate siano soggette al regime IVA ordinario, con imposizione nel Paese di origine.
L’effettuazione di operazioni intracomunitarie in mancanza d’iscrizione al VIES è soggetta alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 6, c. 1, D.Lgs. 471/1997, dal 100% al 200% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato.
Con RM n. 42/E/2012, l’Agenzia delle Entrate è tornata a esaminare le conseguenze giuridiche delle operazioni intracomunitarie realizzate dai soggetti non ancora autorizzati, ribadendo sostanzialmente quanto già affermato nel precedente intervento di prassi.

Da ultimo, con il Comunicato stampa 26.3.2014, l’Agenzia delle Entra te ha annunciato l’attivazione di un nuovo servizio online, mediante il quale i soggetti già titolari di partita IVA, abilitati a Fisconline o Entratel, possono richiedere direttamente in via telematica la propria iscrizione nell’archivio degli operatori autorizzati a compiere operazioni intracomunitarie.

LE NOVITÀ IN ARRIVO
La bozza del decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali prevede che la manifestazione di volontà
all’effettuazione di operazioni intracomunitarie espressa nella dichiarazione di inizio attività, determini l’immediata inclusione nella banca dati VIES, secondo modalità operative che saranno definite da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (che dovrà anche individuare le modalità per esprimere l’opzione in un momento successivo a quello di inizio dell’attività).
Le operazioni intracomunitarie potranno quindi essere effettuate dal contribuente all’atto dell’attribuzione della partita IVA, o a seguito della presentazione della specifica istanza, senza dover attendere i 30 giorni a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per l’esecuzione dei prescritti controlli.
A fronte di tale importante semplificazione è tuttavia previsto un significativo irrigidimento delle procedure di controllo pos te a carico dell’Agenzia delle Entrate. Gli Uffici dovranno, infatti, verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni dichiarate dal contribuente per poi procedere, in caso di esito negativo, alla cessazione della partita IVA e all’esclusione della medesima dalla banca dati VIES.
È inoltre prevista l’esclusione dall’archivio VIES per i contribuenti che non presentano alcun elenco INTRASTAT per quattro trimestri consecutivi.
Occorre considerare che il duplice livello di identificazione (ancora) richiesto dalla normativa nazionale (uno generale e uno specifico per le operazioni intracomunitarie) non trova alcun riscontro nella normativa comunitaria e si pone in netto contrasto con il principio di libera concorrenza sancito a più riprese dalla Corte di Giustizia (si vedano, ad esempio, le Sentenze 6.9.2012, Causa C-273/11 e 27.9.2012, Causa C-87/10)

COMUNICAZIONE BLACK LIST
Come noto, il DL 40/2010 ha introdotto l’obbligo di comunicare i dati delle transazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (ossia negli
Stati e territori inclusi negli elenchi di cui ai DDMM 4.5.1999 e 1.11.2001).
In attuazione di tale norma il DM 30.3.2010 ha disciplinato le modalità e i termini di comunicazione dei dati.
A seguito delle modifiche apportate dal DM 12.2.2014, le operazioni realizzate con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio a San Marino, non devono più essere ricomprese nella comunicazione.
Per effetto delle modifiche apportate dal DL 16/2012, sono escluse dall’obbligo di comunicazione tutte le operazioni d’importo non superiore a € 500,00.
Con il Provvedimento n. 94908/2013, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto un nuovo modello di comunicazione polivalente, da utilizzare per la segnalazione telematica delle operazioni “black list” effettuate a decorrere dal 1.10.2013.

Il modello di comunicazione deve essere presentato esclusivamente in modalità telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati. I soggetti che nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni hanno superato il limite trimestrale di € 50.000,00 sono tenuti alla presentazione con cadenza mensile mentre chi non supera il limite trimestrale può trasmettere la comunicazione con cadenza trimestrale.

LE NOVITÀ IN ARRIVO
La bozza del decreto “semplificazioni” prevede che la comunicazione delle operazioni con Paesi “black list” sia effettuata con cadenza annuale (dunque non più con periodicità mensile o trimestrale). È inoltre stabilito che la soglia per l’esonero dalla comunicazione passi dagli attuali € 500,00 al nuovo limite di € 10.000,00.
Le nuove regole, qualora confermate, saranno applicabili alle operazioni realizzate nell’anno solare in corso alla data di entrate in vigore della delega fiscale.

LA COMUNICAZIONE DELLE DICHIARAZIONI D’INTENTO
I cosiddetti esportatori abituali, ossia i soggetti che nell’anno solare precedente, o negli ultimi 12 mesi, hanno registrato cessioni all’esportazione, cessioni intracomunitarie e altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del volume di affari, hanno facoltà di acquistare e importare beni e servizi senza corrispondere l’imposta.
A tal fine gli esportatori abituali sono tenuti a inviare a ciascun fornitore, o a ll’Ufficio doganale d’importazione, la cosiddetta “dichiarazione d’intento”, da redigersi in conformità al modello approvato con DM 6.12.1986.
La dichiarazione, datata, numerata (progressivamente e per anno solare) e sottoscritta dall’esportatore abituale, deve indicare anche i limiti (quantitativi o temporali) entro i quali il fornitore è esonerato dall’addebito dell’IVA sulle operazioni da porre in essere.
Una volta ricevuta la dichiarazione d’intento, il fornitore dell’esportatore abituale è tenuto a compiere alcuni controlli prodromici alla fatturazione senza applicazione dell’IVA.
La prima verifica concerne la tempistica di spedizione o consegna del documento, che deve sempre essere precedente al momento di effettuazione dell’operazione, determinato secondo le regole di cui all’art. 6, DPR 633/1972.
2. Il fornitore è poi tenuto a verificare che la lettera d’intento sia stata redatta in conformità al modello approvato con DM 6.12.1986
, che riporti la data, il numero e la firma del dichiarante, e non riguardi beni o servizi a IVA indetraibile, oppure fabbricati o aree fabbricabili.
3.Entro i 15 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione d’intento, il fornitore dell’esportatore abituale deve numerare il documento (progressivamente per anno solare) e annotarlo nel c.d. registro delle dichiarazioni d’intento , da tenere e conservare ai sensi dell’art. 39, DPR 633/1972, o nel registro IVA vendite / corrispettivi.

La fattura di vendita emessa nei confronti dell’esportatore abituale, non imponibile IVA a i sensi dell’art. 8, c. 1, lett. c), DPR 633/1972 (dicitura da esporre nel documento), deve evidenziare gli estremi identificativi della dichiarazione d’intento ricevuta (il numero e la data di emissione).
Se l’importo della fattura è superiore a € 77,47, va applicata l’imposta di bollo da € 2 (salvo che non si tratti di merci destinate all’esportazione).
In capo ai fornitori degli esportatori abituali è infine posto l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute.
A seguito delle modifiche apportate dall’art. 2, c. 4, DL 16/2012, la comunicazione deve essere inviata entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, relativa al mese o trimestre nel quale è stata emessa la prima fattura non imponibile.
In caso di omessa, incompleta o inesatta comunicazione nei termini, il fornitore dell’esportatore abituale è punito con la sanzione amministrativa di cui all’art. 7, c. 4 – bis, D.Lgs. 471/1997 , dal 100% al 200% dell’IVA non applicata (è comunque ammesso il ricorso al ravvedimento operoso entro il termine di un anno dall’omissione o errore). Il fornitore è inoltre responsabile in solido con l’esportatore abituale dell’imposta evasa, se correlata all’infedeltà della  dichiarazione d’intento.

LE NOVITÀ IN ARRIVO
A partire dal 1.1.2015 è previsto che l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d’intento non spetti più al fornitore, ma ricada esclusivamente in capo all’esportatore  abituale.
Per beneficiare del regime di non imponibilità IVA l’esportatore abituale dovrà innanzitutto trasmettere all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione d’intento.
In seguito, la dichiarazione, unita mente alla ricevuta dell’avvenuta presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate, dovrà essere presentata al proprio fornitore o all’Ufficio doganale.
Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della nuova disposizione, l’Agenzia delle Entrate dovrà mettere a disposizione dell’Agenzia delle Dogane la banca dati delle dichiarazioni d’intento per dispensare l’esportatore abituale che intenda effettuare importazioni di beni senza applicazione dell’IVA, dall’obbligo di consegnare in dogana la copia cartacea delle dichiarazioni d’intento e le relative ricevute di presentazione.
Il fornitore dell’esportatore abituale, a sua volta, sarà tenuto a riepilogare nella dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute.
Il fornitore che emetterà la fattura in regime di non imponibilità IVA prima di avere ricevuto dall’esportatore abituale la dichiarazione d’intento, corredata della ricevuta di presentazione  telematica all’Agenzia delle Entrate, sarà punito con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’IVA non esposta in fattura.

Articolo a cura dello Studio Batini  Colombo Saottini

Per avere ulteriori informazioni vi ricordiamo che è disponibile il servizio professionale di risposta ai quesiti personali: Richiedi un parere all’esperto