Il provvedimento è già attivo ma le farmacie potranno adeguarsi entro il primo Gennaio 2010

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A partire dal primo Gennaio 2010 gli scontrini fiscali non potranno più riportare il nome del farmaco ma solamente il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (codice Aic) da rilevare tramite lettura ottica del codice a barre. A stabilirlo è il Garante per la protezione dei dati personali, attraverso l’emissione di un Provvedimento, che risponde ed accoglie molte segnalazioni che lamentavano una non corretta gestione e tutela della privacy. All’ atto della presentazione della documentazione fiscale per la denuncia dei redditi, presso i Caf oppure presso i commercialisti, l’indicazione sullo scontrino fiscale, “del codice fiscale del destinatario, della natura, della qualità e della quantità dei medicinali acquistati configura, infatti, un trattamento sistematico di dati personali sulla salute degli interessati, idoneo a rivelarne anche le patologie”.
A partire dall’anno prossimo, dunque, saranno ammessi solo gli scontrini che riportano il codice Aic al posto della denominazione commerciale del medicinale e per questo le farmacie dovranno adeguarsi entro il 1° gennaio 2010. Fino al decorrere di tale data, però, i due sistemi potranno coesistere permettendo così alle farmacie di adattarsi ed adeguarsi in tempo alla nuova disposizione.

Sulla base di quanto stabilito dal Garante, conseguentemente, ai fini della detrazione d’imposta e della deduzione dal reddito, lo scontrino non dovrà più indicare in modo specifico la denominazione commerciale dei medicinali acquistati in quanto, in sostituzione della stessa, sarà necessario indicare il numero di autorizzazione all’immissione in commercio ( il già citato numero Aic).

In particolare, per poter fruire delle agevolazioni, gli scontrini fiscali dovranno contenere:-natura e quantità dei medicinali acquistati;
-codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale;
-codice fiscale del destinatario dei medicinali.
Come già più volte detto, sino al 31 dicembre 2009, potranno ritenersi validi ai fini agevolativi in discorso sia gli scontrini emessi con il vecchio sistema (con l’indicazione del nome del medicinale in luogo del nuovo codice (AIC), sia quelli emessi secondo le nuove modalità indicate dal Garante.

Dr. Marcello Riva


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