Quando ci si appresta ad acquistare o a vendere un immobile, bisogna innanzitutto decidere se avvalersi della consulenza di un agenzia immobiliare o di un mediatore.
La funzione del mediatore, regolamentata negli articoli dal 1754 al 1764 del Codice Civile, è quella di mettere in relazione due o più parti per la conclusione di un affare. In genere gli agenti immobiliari si occupano anche di mostrare l’appartamento in vendita, liberando il proprietario dall’incombenza di farlo personalmente, e di seguire le varie fasi della compravendita. Se il possibile acquirente è interessato all’affare, il mediatore gli sottopone una proposta di acquisto con le indicazioni essenziali per la conclusione del contratto (estremi dell’immobile, tempi e modi di pagamento, …). Tale proposta viene poi sottoposta al venditore per l’approvazione e l’inizio dell’iter contrattuale che si completa con la stipula del rogito.
Per l’attività svolta, il mediatore ha diritto a un compenso (provvigione) che deve essere pagata da entrambi i contraenti. La provvigione varia dal 2% al 7%, ma si colloca con più frequenza intorno al 3-4%. In base all’art. 1755 del Codice Civile, il diritto alla provvigione matura alla conclusione dell’affare, nel caso delle compravendite immobiliare si tende a identificare questo momento con la stipula del contratto preliminare. E’ importante sottolineare che il diritto alla provvigione spetta solo ai mediatori iscritti nell’apposito registro tenuto a cura delle Camere di Commercio in base alla legge n.39 del 3 febbraio 1989. E’ buona norma verificare l’effettiva iscrizione all’Albo dei mediatori di chi si propone come mediatore.

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