Rimborso per gli anni dal 2007 al 2011dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato.

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PREMESSA

Apportate modifiche alle modalità applicative della deduzione dell’IRAP dalle imposte sui redditi. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, sono deducibili dall’IRPEF/IRES:
> la parte di IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni di legge ( deduzione analitica);
> un’ulteriore quota pari al 10% dell’IRAP corrisposta nel periodo d’imposta, forfetariamente riferita all’imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ( deduzione forfettaria).
Il Decreto Legge 16/2012 ha poi esteso la deducibilità dell’Irap pagata sul costo del personale dipendente e assimilato anche agli esercizi anteriori al 2012, consentendo ai contribuenti di richiedere il rimborso delle maggiori imposte IRES/IRPEF versate, nei 48 mesi precedenti al periodo d’imposta 2012, per effetto della mancata deduzione della suddetta quota di IRAP.

BENEFICIARI

La richiesta di rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata per i periodi d’imposta precedenti al 2012, può essere richiesta dai soggetti che, nei periodi d’imposta di riferimento, hanno determinato la base imponibile IRAP:
> società di capitali ed enti commerciali;
> società di persone e imprese individuali;
> banche e altri enti e società finanziari;
> imprese di assicurazione;
> persone fisiche, società semplici e quelle a esse equiparate esercenti arti e professioni.

La deduzione dell’Irap (e quindi la possibilità di richiederne il relativo rimborso) spetta anche ai soggetti diversi da quelli elencati, a condizione che questi ultimi determinino la base imponibile Irap secondo la disciplina prevista per le imprese commerciali per opzione (imprenditori agricoli e pubbliche amministrazioni per l’attività commerciale eventualmente esercitata) o per regime naturale (enti privati non commerciali con riferimento alla sola attività commerciale esercitata).
Pertanto, possono presentare l’istanza di rimborso anche gli enti non commerciali e le Amministrazioni pubbliche, in relazione però alle sole attività commerciali da questi soggetti svolte in via subordinata e riguardo alle quali il reddito è determinato con criteri analitici. In linea generale, dunque, possono presentare istanza di rimborso tutti i contribuenti per i quali la base imponibile delle imposte sui redditi è determinata in maniera analitica, mentre ne restano esclusi coloro per i quali la base imponibile è determinata in maniera forfetaria e per i quali quindi non sarebbe consentita in ogni caso una deduzione del tributo dalle imposte sui redditi.

COMPONENTE DEL COSTO DI LAVORO

Il prerequisito da verificare (per ciascun anno in cui si richiede il rimborso) è l’esistenza della componente costo del lavoro. A tal fine, si rammenta che, nel computo dei costi di lavoro devono essere considerati:
> i costi relativi alle retribuzioni correnti in denaro e in natura;
> i premi e gli altri elementi simili;
> i costi per il personale distaccato di terzi presso la società ovvero per lavoratori interinali;
> le indennità di trasferta (eccetto piè di lista);
> gli oneri sociali;
> i sussidi occasionali e tutti gli altri elementi retributivi registrati nell’esercizio.
Ai fini del computo della componente del costo del lavoro, secondo Assonime dovrebbero rilevare non soltanto i costi relativi alle retribuzioni correnti maturate dai dipendenti nel corso dell’esercizio, alle spese di trasferta e simili, ma anche quelli imputati a titolo di accantonamento per TFR e per ogni altra tipologia di accantonamento attinente al rapporto di lavoro a fronte di erogazioni da effettuarsi in esercizi successivi.

Oltre alle retribuzioni dei lavoratori subordinati, rilevano anche i compensi (aumentati dei relativi contributi) corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, nonché ad amministratori di società, in quanto costituiscono redditi assimilati a quello di lavoro dipendente. Non rilevano, invece, i compensi corrisposti relativi a prestazioni che rientrano nell’oggetto dell’arte o della professione esercitata dal contribuente, dal momento che, in questo caso, il costo risulterebbe integralmente deducibile, ai fini IRAP, in capo alla società che lo ha sostenuto.
Parimenti, non trattandosi di spese assimilate, sotto il profilo fiscale, a quelle per lavoro dipendente, nessun rilievo, ai fini della deduzione in esame, assume il sostenimento di costi afferenti le prestazioni di:
> lavoro autonomo occasionale;
> attività commerciale occasionale;
> associazione in partecipazione con apporto d’opera.

Le spese per il personale dipendente e assimilato vanno  decurtate delle deduzioni previste per ridurre il “cuneo fiscale” (differenza tra il costo del lavoro a carico dell’azienda e la retribuzione netta percepita dal lavoratore).
Si tratta in particolare:
> dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
> delle deduzioni forfettarie pari € 4.600 su base annua, per ogni dipendente, a tempo indeterminato, impiegato nel corso del periodo d’imposta (c.d. deduzione base) elevata ad € 10.600,00 nel caso di lavoratori di sesso femminile oppure aventi età inferiore ai 35 anni;
> delle deduzioni forfettarie € 9.200 su base annua, qualora il contribuente si sia avvalso, nel corso dell’anno fiscale di riferimento, delle prestazioni di dipendenti a tempo indeterminato, nella regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (c.d. deduzione maggiorata), incrementata ad € 15.200,00 per ogni dipendente di sesso femminile, oppure di età inferiore ai 35 anni;
> dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
> delle spese relative agli apprendisti, ai disabili e per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo.

INDIVIDUAZIONE DELLA MAGGIORE IRES/IRPEF RIMBORSABILE

La deduzione può essere fatta valere, come anticipato in premessa, anche per i periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012. In particolare, il contribuente può richiedere il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate al 28 dicembre 2007 (per i versamenti in acconto il termine decorre dal momento del versamento del saldo).
Le società che hanno un esercizio che coincide con l’anno solare possono, dunque, rideterminare e chiedere a rimborso le imposte versate sui redditi relative al quinquennio compreso tra il 2007 e il 2011, ovvero a partire dai versamenti effettuati con il primo acconto dell’imposta avvenuto nel giugno 2007, per arrivare fino al saldo 2011 versato a giugno/luglio 2012.

La deduzione dell’IRAP relativa al costo del lavoro compete anche nel caso in cui nel periodo d’imposta di riferimento, sia emerso un risultato negativo (vale a dire, una perdita) ai fini delle imposte sui redditi. In tale fattispecie, la rideterminazione dell’imponibile reddituale, al netto della deduzione della parte di IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, dà luogo ad una maggiore perdita da computare in diminuzione del reddito relativo al primo periodo d’imposta utile successivo, alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli artt. 8 e 84 del TUIR. Peraltro, se la perdita del periodo d’imposta oggetto di rideterminazione è stata utilizzata in un periodo d’imposta per il quale è stato già presentato il modello UNICO, il contribuente può richiedere il rimborso della maggiore IRPEF o IRES versata per tale periodo di imposta.
Di contro, invece, se la perdita non è stata ancora utilizzata, la stessa potrà essere impiegata nel primo esercizio utile, sempre che risulti ancora pendente il termine stabilito per il suo utilizzo. In buona sostanza, nel caso emergessero maggiori perdite non compensate con redditi successivi, il contribuente dovrà predisporre l’istanza per il rimborso soltanto per mettere in evidenza l’esistenza di una maggiore perdita riportabile a nuovo, dato che non vi sono stati redditi per compensare la perdita stessa. Sul punto, Assonime ha precisato che, da un punto di vista prettamente pratico, l’istanza in commento sostituisce la dichiarazione rettificativa a favore , “ufficializzando” il dato di una maggiore perdita riportabile a nuovo ed utilizzabile a partire dal modello Unico 2013.
Non si trascuri il fatto che, qualora la maggiore perdita sia stata conseguita da un soggetto IRES, il riporto a nuovo della stessa è illimitato nel tempo e la compensazione con i redditi successivi dovrà avvenire sulla base dell’80% dell’imponibile.
Per i soggetti non IRES, invece, la perdita eventualmente realizzata mantiene la regola del riporto a nuovo limitato al quinquennio successivo. In quest’ultimo caso, inoltre, l’eventuale rideterminazione della perdita relativa al 2007 deve essere compensata entro il 2012, poiché, in caso contrario, la perdita si prescrive.

DEDUZIONE ANALITICA E DEDUZIONE FORFETTARIA DEL 10%

Per quanto riguarda la determinazione dell’imposta ammessa al rimborso, occorrerà verificare, peraltro, se si è già usufruito della deduzione forfettaria del 10% prevista per la quota dell’IRAP afferente i costi per il personale e gli oneri finanziari.
Valutata l’esistenza di tale deduzione si dovrà, inoltre, verificare il caso in cui la deduzione forfettaria risulti giustificata:
> esclusivamente dalla partecipazione al valore della produzione imponibile ai fini IRAP di spese per il personale dipendente;
> dalla partecipazione al valore della produzione imponibile ai fini IRAP anche di anche di oneri finanziari;
> dalla partecipazione al valore della produzione imponibile ai fini IRAP di soli oneri finanziari.

Articolo a cura dello studio Batini Colombo Saottini

www.studiobcs.it

 

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