In caso di illegittima registrazione di un nome a dominio, la parte danneggiata ha la possibilità di ottenere un provvedimento di trasferimento a proprio favore, del nome a dominio contestato

Tale procedura di riassegnazione, chiamata Mandatory Administrative Proceeding ( MAP), ha natura amministrativa e non giurisdizionale ed è stata introdotta in Italia dalla Naming Authority nel luglio 2000.
Questo strumento di tutela è utilizzabile nei casi espressamente previsti dalle Regole di Naming alle lettere a), b), c) dell’art. 16.6.
La regola prevede che un soggetto può ricorrere al procedimento nei seguenti casi:

1 quando il nome a dominio utilizzato da un terzo sia identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio su cui egli vanta diritti o sia identico al proprio nome e cognome
2 se l’attuale assegnatario ( resistente) non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato
3 il nome a dominio sia stato registrato e venga utilizzato in mala fede.

L’art. 16.6 delle Regole di Naming, dispone inoltre che, il soggetto ricorrente otterrà la riassegnazione del nome a dominio quando si verificano contemporaneamente la prima e la terza condizione e il resistente non provi di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato.
In relazione al secondo punto del presente articolo, il resistente per conservare il dominio, dovrà provare di averne diritto o titolo, dimostrando di:

1. aver utilizzato o di essersi oggettivamente preparato ad usare, in buona fede, il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi, prima di aver avuto notizia della contestazione
2. essere stato conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, pur non avendo registrato il relativo marchio
3. aver effettuato un legittimo uso commerciale o non commerciale, del nome a dominio, senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.

Il ricorso alla procedura amministrativa di riassegnazione consente al ricorrente un notevole risparmio di tempo e denaro, rispetto al ricorso ad un giudizio ordinario o arbitrale.
Il costo minimo di tale procedura è di 400 euro (art.16.12) ed è carico del ricorrente a prescindere dall’esito del procedimento; si riscontra, inoltre che, nella prassi gli enti conduttori autorizzati dalla Naming Authority alla gestione di tali procedure, abbiamo applicato questi tariffari garantendo, dunque, spese di procedimento contenute.
In riferimento ai tempi di durata della procedura, l’art. 16 e ss. delle Regole di Naming prevedono che la decisione deve pervenire entro 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo.
Ribadiamo, infine, che l’efficacia della MAP, avente carattere amministrativo potrà sempre e comunque, essere annullata da una successiva decisione di un organo giurisdizionale.
Il vantaggio del procedimento amministrativo consiste, quindi, nel vedersi riassegnato il nome a dominio contestato, costringendo il precedente assegnatario, qualora volesse a sua volta confutarne l’attribuzione, ad attivare un procedimento ordinario o arbitrale.

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