Pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale  il decreto 3 giugno 2014, recante “Modalità di applicazione del Marchio nazionale dell’agriturismo e istituzione del repertorio nazionale dell’agriturismo”.

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impattozero_agriturismoIl precedente decreto del 13 febbraio 2013 aveva previsto l’istituzione di un marchio nazionale dell’agriturismo era già stata prevista dal decreto. Il decreto  stabiliva che il Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali avrebbe dovuto definire le modalità applicative per l’utilizzo del marchio. Tale decreto  ha fissato i criteri per la classificazione unitaria delle aziende agrituristiche. Tale classificazione su basi nazionali e condivise ha risposto ad un’esigenza molto sentita dagli operatori del settore, secondo i quali l’esistenza di classificazioni disomogenee a livello regionale causava disorientamento nel pubblico, creando difficoltà specialmente per l’immagine dell’agriturismo italiano verso i mercati esteri.

Il provvedimento ministeriale ha individuato, inoltre, un marchio nazionale dell’agriturismo, con indicazione di livello come per gli alberghi, per meglio identificare e caratterizzare l’agriturismo italiano rispetto al consumatore. L’utilizzo del marchio nazionale comporta adeguate procedure di controllo, mediante anche l’istituzione di un repertorio avente la finalità di integrare tutti gli elenchi ufficiali delle Regioni e delle Province Autonome e raccogliere le informazioni riferite a tutte le aziende autorizzate a norma di legge all’esercizio dell’attività agrituristica sul territorio nazionale.

L’obiettivo è quello di garantire maggiore identità e ufficialità all’agriturismo nazionale, che contribuisce ad alimentare il turismo enogastronomico italiano, componente assai rilevante dell’offerta turistica Made in Italy.

Nel decreto 3 giugno 2014 si legge il “Regolamento d’uso del Marchio Agriturismo Italiano”, si stabilisce:

“1. Il Marchio «Agriturismo Italia» è di proprietà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che ne cura la registrazione in Italia e all’estero. 2. Il Marchio identifica le aziende e le attività agrituristiche autorizzate a norma di legge ed è concesso in uso alle Regioni e alle Province Autonome secondo le procedure di cui al presente regolamento. 3. Le Regionie le Province Autonome provvedono a concedere il Marchio in uso alle aziende agrituristiche regolarmente operanti nei rispettivi territori.

1. Le Regioni e le Province Autonome stabiliscono regole e procedure per la concessione alle aziende agrituristiche della licenza d’uso del Marchio. 2. Le Regioni e le Province Autonome provvedono i controlli sul rispetto del presente regolamento ed alle sanzioni per l’uso improprio del Marchio. 3. Le Regioni e le Province Autonome scrivono nel Repertorio nazionale dell’agriturismo, di cui al decreto ministeriale n. 5964 del 3 giugno 2014, le aziende alle quali è stato concesso l’uso del Marchio.

1. La licenza d’uso del Marchio è concessa alle aziende agrituristiche che soddisfano le seguenti condizioni: a. esercizio dell’attività agrituristica a norma di legge; b. classificazione, ove prevista per la rispettiva tipologia, secondo le procedure di cui al decreto ministeriale 13 febbraio 2013, n. 1720; c. sottoscrizione dell’impegno al rispetto delle norme d’uso del Marchio.

Il Marchio non può essere apposto su confezioni, contenitori, etichette o presentazioni di qualsivoglia prodotto, essendo destinato esclusivamente a qualificare le aziende, i servizi e l’offerta complessiva dell’agriturismo.”.
 

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