Nel regime forfetario per ricavi fino a 100000 euro viene istituita un’imposta sostitutiva pari al 20% sui redditi d’impresa e di lavoro autonomo delle persone fisiche.

Soglia di ricavi e compensi
Il regime è fruibile dai soggetti che hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi nell’intervallo tra 65.001,00 e 100.000,00 euro, nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione. Il limite può essere ragguagliato ad anno.
In caso di esercizio contemporaneo di più attività, per il computo dell’intervallo di ricavi o compensi, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Condizioni ostative
Le condizioni che precludono l’utilizzo del nuovo regime sono analoghe a quelle previste per il regime forfetario ex L. 190/2014:
– utilizzo di regimi speciali IVA e di determinazione forfetaria del reddito;
– residenza fiscale all’estero (fatta eccezione per i residenti in Stati UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo);
– compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
– esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR) o controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
– esercizio dell’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.

Determinazione del reddito
Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo è determinato con i criteri ordinari.

Imposizione sostitutiva
Sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo è applicata un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle relative addizionali regionale e comunale e dell’IRAP, pari al 20%.

Esonero dalle ritenute d’acconto
I ricavi e i compensi non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. A tale fine, i contribuenti devono rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all’imposta sostitutiva in esame.

Adempimenti contabili e fiscali
Gli adempimenti contabili e fiscali sono quelli ordinariamente previsti dalla vigente normativa per gli esercenti arti e professioni, nonché per le persone fisiche che esercitano attività d’impresa operanti in contabilità semplificata oppure ordinaria.

Esonero dalla qualifica di sostituto d’imposta
Le persone fisiche che utilizzeranno la nuova misura non saranno tenute ad operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III del DPR 600/73 in qualità di sostituto d’imposta, pur restando obbligate ad indicare, nella dichiarazione dei redditi, il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi.

Esclusione da IVA
Per i soggetti che applicheranno il nuovo regime opererà l’esonero dall’IVA e dai relativi adempimenti, secondo le medesime disposizioni previste per il regime forfetario.

Conseguentemente, non vi è addebito dell’IVA a titolo di rivalsa, né detrazione di quella assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.

Fatturazione elettronica
A differenza del regime forfetario, l’applicazione del regime di favore in esame non esonera dall’obbligo di fatturazione elettronica previsto dal DLgs. 5.8.2015 n. 127.

Decorrenza
Il regime sarà operativo a decorrere dall’1.1.2020.

Articolo a cura dello Studio Batini Colombo Saottini

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