La finanziaria 2010 proroga il bonus per le ristrutturazioni edilizie, che prevede una detrazione Irpef del 36%, fino al 2012
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La finanziaria 2010 allunga di un anno, fino al 2012, la detrazione Irpef del
36% sulle spese di ristrutturazione edilizia fino ad un ammontare di euro
48.000. La proroga al 2012 del bonus è estesa anche a chi acquista unità
abitative comprese in fabbricati sui quali le imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare o le cooperative edilizie hanno eseguito interventi
di recupero edilizio. La proroga è disposta dai commi 10 e 11, articolo 2, della
legge 191/09, finanziaria 2010.
L'allungamento di un anno riguarda anche la norma di favore per l'acquisto di
immobili ristrutturati: in questo caso il bonus si applica a interventi di
restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia che
riguardano interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2012 da imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che
provvedono poi all'alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno
2013. Previste però tre condizioni:
- acquisto o assegnazione del l'unità abitativa entro il 30 giugno 2013;
- l'unità immobiliare ceduta o assegnata deve fare parte di un edificio sul
quale sono stati eseguiti interventi di restauro e risanamento conservativo o di
ristrutturazione edilizia, previsti dalle lettere c e d dell'articolo 31, comma
1, della legge 457/78 (norma trasfusa nell'articolo 3, del Dpr 380/2001) che
riguardano l'intero edificio;
- l'impresa deve eseguire questi lavori dal 1° gennaio 2008 entro il 31 dicembre
2012.
In questi casi lo sconto Irpef è pari al 36% di un ammontare forfettario pari al
25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, che risultano
dall'atto di acquisto o di assegnazione. L'ammontare su cui calcolare la
detrazione, da ripartire in 10 quote annuali costanti, non può comunque superare
l'importo di 48mila euro.
Per i contribuenti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile
oggetto dell'intervento edilizio, di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la
detrazione fiscale del 36%, anziché essere frazionata in dieci quote annuali,
può essere ripartita rispettivamente in cinque rete (per gli ultra 75enni) e tre
quote annuali (per gli ultra 80enni) costanti di pari importo.
Lo sconto del 36% può passare all'acquirente o all'erede. Il bonus spetta anche
al familiare che sostiene le spese di ristrutturazione, anche se non è
proprietario dell'immobile. Ad esempio, la detrazione spetta al marito che non
ha la proprietà dell'abitazione intestata alla moglie priva di altri redditi. E
può spettare al figlio che detiene l'immobile (intestato ai genitori) e sostiene
le spese di ristrutturazione. Può quindi fruire del bonus anche il semplice
affittuario e chi, come il marito o il figlio convivente, detiene l'appartamento
a seguito della coabitazione.
Se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati nel corso
dell'anno agevolato consistono nella semplice prosecuzione di interventi
iniziati dopo il 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle
spese detraibili si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
Così, ad esempio, le spese sostenute nel 2010 per lavori iniziati in precedenza,
danno diritto alla detrazione solo se le spese sostenute in anni precedenti,
complessivamente considerati, non superano il limite di 48mila euro per ciascuno
immobile.
Articolo tratto dal sito del sole24ore (a cura di
Tonino Morina)
Sottocategoria: leggi-e-normative-
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