Detrazione 55% recupero energetico: sintesi delle limitazioni

Negli ultimi mesi l'Agenzia delle Entrate ha emanato diverse circolari e risoluzioni in merito alle limitazioni alla detrazione del 55% per gli interventi di recupero energetico 

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Numerose circolari e risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate hanno ridoto l'ambito di applicabilità della detrazione fiscale del 55% per gli interventi di recupero energetico

La circolare n. 36/2007 ha fornito indicazioni generali. 
Tra i chiarimenti principali:
- non occorre la comunicazione di inizio attività a Pescara 
_ ciascuno dei proprietari di un'unità immobiliare in condominio può utilizzare la detrazione fino al tetto massimo concesso, salve le spese di riqualificazione globale dell'edificio per le quali il limite complessivo della detrazione, di 100.000 euro, è da ripartire tra i soggetti che hanno diritto al beneficio.

Al riguardo si può consultare la Guida alle ristrutturazioni edilizie, pubblicata a maggio 2008 dalle Entrate

Soggetti agevolati 
La risoluzione n. 33/2008 esclude gli organi dell'amministrazione pubblica, poichè non soggetti all'Ires. 

Non sono detraibili le spese per immobili che non siano beni strumentali per l'esercizio dell'attività di società e imprese:
- immobili merce, ristrutturati e poi rivenduti (risoluzione n. 303/2008) 
- immobili offerti in locazione e quindi oggetto dell'attività esercitata (risoluzione n. 304/2008)

Ciò nonostante tali esclusioni non siano previste né dalla legge istitutiva né dal suo regolamento di attuazione. 

Lavori detraibili 
Secondo la risoluzione 14/7/2008 non sono detraibili le spese per pannelli solari termici con funzione esclusiva di climatizzazione estiva: la legge fa riferimento solo alla «climatizzazione invernale». 

Secondo la risoluzione n. 299/2008 i pannelli solari fotovoltaici beneficiano solo dell'agevolazione contemplata dal cosiddetto «conto energia». 
Per la risoluzione n. 207/2008 le spese di rifacimento di un pavimento sotto il quale viene installato un impianto di riscaldamento a pannelli radianti sono detraibili solo al del 36%: godono del 55% le opere collegate a un intervento solo se necessarie per il risparmio energetico, certo non aumentato dalla posa in opera di un pavimento in parquet o a piastrelle. 

Gli edifici 
La nozione di edificio o un appartamento non fa riferimento al certificato catastale, ma alla situazione di fatto: se un'unità catastale è composta da più edifici, per ciascuno vale il tetto di detrazione (risoluzione n. 365/2007). 

Implicitamente ammessa la detrazione in caso di demolizione e ricostruzione totale di un fabbricato, che non è considerato nuova costruzione (risoluzione n. 295/2008). 

I requisiti 
Le modifiche alle norme sulla detrazione, introdotte dalla Finanziaria 2008 (fino a 10 rate, esonero per finestre e pannelli 
dalla certificazione energetica), valgono solo dal gennaio 2008 (circolare n. 12/2008). 

Il tetto di spesa e di detrazione vanno ripartiti su tutti gli anni in cui dura l'intervento (risoluzione n. 295/2008). 

Le detrazioni del 36% e 55% sono alternative e non è possibile il passaggio dalla prima alla seconda, anche se esistessero altri requisiti (risoluzione n. 152/2007). 

Adempimenti burocratici
Secondo la circolare n. 34/2008, se l'intestazione della scheda informativa all'Enea e quella del bonifico/fattura non coincidono, la detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto effettivamente la spesa, purchè ciò venga annotato in fattura. 

La comunicazione all'Enea può essere inviata entro 90 giorni della fine dei lavori.

Gli interventi in corso di realizzazione fruiscono della detrazione per le spese sostenute in ciascun periodo d'imposta, purchè si attesti che i lavori non sono stati ultimati. 

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