Relativamente alle successioni, la Legge n. 55/2006 ha apportato delle modifiche al “divieto di patti successori” (art. 458 cod. civ.): infatti, agli imprenditori o titolari di partecipazioni societarie, è ora permesso il trasferimento totale o parziale di un’impresa o delle proprie quote ai discendenti, futuri eredi.

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La legge vieta espressamente ogni disposizione riguardante la propria successione (art. 458, 1° co., cod. civ.), nonché la disposizione dei diritti che si possono vantare su un patrimonio ereditario prima dell’apertura della successione cui esso si riferisce (art. 458, 2° co., cod. civ.).

Grazie alla nuova disciplina introdotta dalla Legge 14 febbraio 2006, n. 55, è ora possibile derogare in parte al disposto codicistico di cui al primo comma dell’art. 458 cod. civ.: infatti, al Codice Civile è stato aggiunto il Capo V-bis (artt. 768-bis – 768-octies) che regola il cosiddetto Patto di Famiglia.

In altri termini, si tratta della possibilità, per gli imprenditori, di trasferire in tutto o in parte, mediante un apposito contratto, un’azienda o, per il titolare di partecipazioni societarie, di trasferire, in tutto o in parte, le proprie quote a uno o più discendenti. 

La particolarità di questo “contratto”, che per essere valido ed efficace deve essere stipulato mediante atto pubblico, consiste nella sua idoneità ad influire sulla successione di un imprenditore, pur non rientrando tra i negozi mortis causa: ecco perché le disposizioni che lo disciplinano sono state inserite in quella parte del codice civile dedicata alle successioni e alle donazioni.

“Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia”.
Legge 14 febbraio 2006, n. 55 
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006)

Art. 1. 
1. Al primo periodo dell’articolo 458 del codice civile sono premesse le seguenti parole: “Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti,”.

Art. 2.
1. Al libro II, titolo IV, del codice civile, dopo l’articolo 768 è aggiunto il seguente capo:
“Capo V-bis. DEL PATTO DI FAMIGLIA

Art. 768-bis. – (Nozione). – È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.

Art. 768-ter. – (Forma). – A pena di nullità il contratto deve essere concluso per atto pubblico.

Art. 768-quater. – (Partecipazione). – Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore.
Gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura. I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell’azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l’assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti. Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione.

Art. 768-quinquies. – (Vizi del consenso). – Il patto può essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli articoli 1427 e seguenti.
L’azione si prescrive nel termine di un anno.

Art. 768-sexies. – (Rapporti con i terzi). – All’apertura della successione dell’imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell’articolo 768-quater, aumentata degli interessi legali.
L’inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell’articolo 768-quinquies.

Art. 768-septies. – (Scioglimento). – Il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti:? 1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo;
2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.

Art. 768-octies. – (Controversie). – Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5″.

Articolo a cura dell’Avv. Alessandra Messa
 

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