La riforma del lavoro ha variato le condizioni per beneficiare del nuovo regime dei minimi nel 2013
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L’imprenditore o lavoratore autonomo che intende beneficiare nel 2013 del nuovo regime dei minimi, dovrà specificarlo nel momento in cui compila l’istanza per l’attribuzione del numero della partita IVA, barrando l’apposita casella, presente nel quadro B del modulo AA9/11, ponendo particolare attenzione alla dichiarazione dei ricavi presunti nel caso in cui la nuova attività non sia stata avviata nel mese di gennaio 2013.
Per usufruire del regime fiscale agevolato è necessario il rispetto della soglia massima di reddito annuo conseguito, ovvero non potrà superare il limite di 30.000 euro. Se il nuovo progetto imprenditoriale viene avviato in corso d’anno, il fatturato presunto dichiarato dovrà essere rapportato ai mesi di effettiva attività.
Oltre al rispetto del limite reddituale e all’inquadramento come ditta individuale, il contribuente:
– non deve acquistare, prendere in locazione o in appalto, beni strumentali per un valore complessivo maggiore di 15mila euro (a tal fine è bene precisare che, l’importo pagato per l’acquisto dei beni strumentali utilizzati esclusivamente per svolgere l’attività imprenditoriale, deve essere considerato al 100% , comprensivo d’Iva, mentre la spesa effettuata per acquistare i beni ad uso promiscuo, per esempio l’autovettura, deve essere conteggiata al 50%);
– non deve sostenere costi per l’impiego di personale dipendente o per l’instaurazione di rapporti di collaborazione (compresi i Co.co.pro.);
– non deve avere esercitato, nei 3 anni antecedenti l’apertura, attività artistica, professionale e d’impresa, anche se svolta in forma associata o familiare. Sono esclusi ivece i soci che si sono limitati a conferire esclusivamente il capitale senza prestare il proprio lavoro all’interno della società;
– non deve effettuare operazioni riferite a cessioni all’esportazione o operazioni similari; servizi collegati agli scambi esteri ovvero operazioni di scambio con la Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino;
– la nuova attività non deve essere una mera prosecuzione di una precedente, svolta in qualità di lavoratore dipendente o autonomo (fatto salvo il periodo di praticantato svolto per l’iscrizione in appositi albi professionali).
Il nuovo regime dei minimi 2013 non può essere applicato da tutti i contribuenti che:
– non sono residenti nel Territorio Nazionale;
– intendono avviare attività che rientrano in Regimi Iva Speciali (settore agricolo, settore dell’editoria, agenzie di viaggi, agriturismo, vendita di Sali e tabacchi ecc);
– partecipano a Società di Persone o ad associazioni di artisti e professionisti o ancora a srl a ristretta base proprietaria, che hanno scelto il regime di trasparenza;
– eseguono in modo prevalente, cessioni totali o parziali di fabbricati e terreni edificabili, oppure cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
– erogano compensi a terzi sotto forma di utili da partecipazione;
– conseguono dei redditi annui eccedenti il tetto massimo dei 30.000 euro.
La legge prevede la perdita di diritto ad usufruire del regime agevolato nel momento in cui viene a mancare anche uno solo dei requisiti sopra descritti. In tal caso, il contribuente perderà il diritto ad usufruire del regime fiscale agevolato. Più precisamente, la perdita del beneficio produrrà i suoi effetti dall’anno successivo a quello in cui i suddetti eventi hanno trovato realizzazione. L’unica eccezione è prevista nel caso in cui il contribuente consegua redditi o compensi annui per un importo complessivo superiore ai 45.000 euro.
In tale frangente infatti, l’uscita dal regime dei minimi è previsto nel medesimo anno in cui il maggiore reddito o compenso è conseguito.
Vantaggi del nuovo regime dei minimi 2013 e obblighi contabili
Chi rientra nel regime dei minimi:
– non dovrà tenere e registrare le scritture contabili relative all’IVA e alle imposte dirette;
– non dovrà effettuare le liquidazioni iva periodiche;
– non sarà soggetto al versamento dell’Irap;
– non sarà soggetto agli studi di settore;
– non dovrà presentare la dichiarazione annuale IVA;
– non dovrà applicare la ritenuta d’acconto.
L’imprenditore che opera nel regime dei minimi dovrà adempiere ai seguenti obblighi contabili:
– emettere, numerare in modo progressivo (adeguandosi alle recenti modifiche apportate e chiarite dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.1/E) e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;
– certificare i corrispettivi;
– pagare l’iva sulle transazioni commerciali intracomunitarie e in tutti gli altri casi in cui l’imposta sia dovuta, effettuando il versamento entro il 16° giorno del mese successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate.
Il regime dei minimi potrà essere applicato per un periodo massimo di 5 anni. Tuttavia, se allo scadere dei 5 anni il contribuente non avrà ancora compiuto i 35 anni di età, il diritto alla permanenza nel regime dei minimi potrà essere prorogato fino al compimento di questo.
La gestione dell’IVA
Un aspetto importante del nuovo regime fiscale dei minimi è legato alla gestione dell’IVA. In riferimento a questo argomento, è bene precisare che, l’IVA sugli acquisti è totalmente indetraibile e pertanto, per il contribuente inserito nel regime dei minimi, rappresenta un mero costo. Per quanto concerne invece, le fatture di vendita, gli importi fatturati sono esenti dall’applicazione dell’IVA e non sono soggetti all’applicazione della ritenuta d’acconto.
In ogni fattura emessa quindi, dovranno essere riportate le seguenti diciture:
“Operazione senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 27, commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio 2011 n.98 e successive modificazioni.”
“Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori autonomi in mobilità ex art.27 c. 1 e 2, DL n.98/2011”;
“Non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 27 del D.L.98 del 06/07/2011. Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate N.185820/2011”
Dott.ssa Elisa Riccardi
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