Il genitore che ha provveduto da solo al mantenimento del figlio naturale ha diritto al rimborso pro quota delle spese sin dalla nascita del figlio, nei confronti dell’altro genitore

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Il Tribunale di Roma ha espresso un orientamento del tutto nuovo in materia di mantenimento dei figli naturali (Tribunale di Roma, sentenza del 1 aprile 2014, n. 7400), in contrasto con quello della Cassazione.

Essenzialmente il Tribunale di Roma ha ritenuto che:
•l’obbligo di mantenimento del figlio naturale può essere fatto valere a prescindere dal riconoscimento o dall’accertamento giudiziale dello status di figlio;
•il termine di prescrizione per chiedere il rimborso delle spese sostenute da uno solo dei genitori è di dieci anni da ogni singola spesa.

Secondo il Tribunale di Roma, l’obbligo di mantenimento dei genitori verso i figli insorge per il solo fatto della nascita di questi, a prescindere dal riconoscimento formale dello status.

In altre parole, sostiene il Tribunale di Roma, l’accertamento dello status di figlio naturale o in alternativa, il riconoscimento spontaneo da parte del genitore, non sono un presupposto dell’azione volta ad ottenere il rimborso delle spese di mantenimento.

Pertanto, il genitore che da solo abbia provveduto al mantenimento del figlio naturale può agire contro l’altro genitore per ottenere il rimborso pro quota delle spese, anche in mancanza di riconoscimento o di accertamento giudiziale.

Tale genitore dovrà esperire un’azione di regresso (non di alimenti) entro il termine di prescrizione di dieci anni decorrenti da ogni singola spesa effettuata (Tribunale di Roma, sentenza del 1 aprile 2014, n. 7400).

Il diverso orientamento della Cassazione

Come sopra accennato, questo del Tribunale di Roma è un orientamento minoritario, in contrasto con il diverso pensiero della Cassazione, secondo cui il riconoscimento o l’accertamento giudiziale dello status di figlio sono una condizione dell’azione, senza i quali non si può agire per il rimborso delle spese.

Inoltre, sostiene la Cassazione, la prescrizione  comincia a decorrere dal giorno in cui la filiazione è stata accertata giudizialmente o dal giorno del riconoscimento (Cassazione, sentenza del 26 maggio 2004, n. 10124; Cassazione, sentenza del 3 novembre 2006, n. 23596).

Prima di tali eventi, infatti, il genitore, titolare del diritto al rimborso, sarebbe nell’impossibilità giuridica di esercitare il proprio diritto.

Tuttavia, una volta ottenuto l’accertamento paternità o maternità, potrà ottenere il rimborso delle somme a far data dalla nascita (gli effetti della sentenza di accertamento o dell’eventual riconoscimento, quindi, retroagiscono al momento della nascita stessa).

Articolo a cura dell’Avv.to Antonella Pedone

www.antonellapedone.com

 

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