Riportiamo alcune novità della manovra Jobs Act sul contratto a termine.

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Il Ministero del Lavoro ha fornito gli attesi chiarimenti relativi al D.L. n.34/14, provvedimento che ha apportato rilevanti modifiche al contratto a termine.

Si segnalano le seguenti novità:
• pur non essendo più necessarie ai fini della validità del contratto, le ragioni stagionali e sostitutive possono sortire effetti positivi per i datori di lavoro, come l’esclusione da limiti quantitativi o dal versamento del contributo addizionale dell’1,4%: in tali casi è opportuno indicare nel contratto la ragione;
• è rimasta invariata la necessità della forma scritta per l’apposizione del termine;
• riguardo ai limiti quantitativi, è stato chiarito che il limite del 20%, applicabile solo in assenza di una specifica disciplina della contrattazione collettiva, viene calcolato tra lavoratori stabili e lavoratori a termine, cosicché tra i primi devono essere conteggiati i lavoratori intermittenti a tempo indeterminato con indennità di disponibilità, i dirigenti e gli apprendisti. Riguardo agli eventuali decimali, il datore di lavoro potrà procedere con arrotondamento all’unità superiore qualora il decimale sia uguale o superiore a 0,5;
• in caso di limiti contrattuali che ricomprendano sia i contratti a termine che la somministrazione, il personale ispettivo verificherà come è avvenuto il superamento e con quale contratto, riservandosi la possibilità di applicare la sanzione amministrativa se la violazione è legata al contratto a termine;
• il numero massimo di proroghe, 5, trova applicazione indipendentemente dal numero di rinnovi, con contatore legato alle mansioni equivalenti;
• il limite del 20% non può riferirsi alle assunzioni a termine effettuate dalle agenzie di somministrazione per lo svolgimento della propria attività;
• riguardo al contratto di apprendistato, i contratti collettivi potranno intervenire sulle clausole di stabilizzazione solo in riferimento ai datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti: sotto tale soglia non si avrà mai la trasformazione del contratto in caso di violazione della disciplina contrattuale.

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 30/7/2014, n.18

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