A partire dal 1° gennaio 2014 il tasso degli interessi legali sarà pari all’1%.

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Reato di emissione fatture per operazioni inesistentiIl Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 2013, il Decreto del 12 dicembre 2013 con l’aggiornamento del tasso percentuale di interessi. La nuova misura del tasso degli interessi legali ai sensi dell’art. 1284 del codice civile che, a partire dal 1° gennaio 2014, sarà pari al 1 % in ragione d’anno.

L’art. 1284 del codice civile attribuisce, infatti, al Ministro dell’economia il potere di modificare annualmente il tasso d’interesse legale, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce. Qualora entro il 15 dicembre non venga fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.

La determinazione del nuovo tasso d’interesse, stabilito dell’1% per il 2014, avviene sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso d’inflazione registrato nell’anno.

E’ bene ricordare che il tasso d’interesse legale può avere rilievo, tra l’altro, in tema di locazione di immobili urbani ed in particolare in tema di deposito cauzionale, qualora nel contratto non sia stata esclusa la produzione di interessi legali.

Articolo tatto dal sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze

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