Modello IRE: la soppressione dell’obbligo di invio entro il 31 marzo ha un impatto diverso a seconda che i contribuenti abbiano o meno periodo d’imposta coincidente con l’anno solare
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Per fruire della detrazione d’imposta sulle spese sostenute per interventi di riqualificazione/risparmio energetico nei casi in cui:
– i lavori si protraggano per più periodi d’imposta;
– le spese sono sostenute in più periodi d’imposta;
era richiesta la presentazione all’Agenzia delle Entrate del c.d. “modello IRE”. La comunicazione è rimasta in vigore fino all’anno scorso, per gli interventi iniziati nel 2013 (o in anni precedenti) che proseguivano/terminavano nel 2014. Nell’ottica della semplificazione l’art. 12 del D.Lgs. n. 175/2014 ha soppresso l’obbligo di presentare il mod. IRE a decorrere dal 13.12.2014.
Modello IRE
Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione/risparmio energetico nei casi in cui:
– i lavori proseguono oltre il periodo d’imposta (ossia iniziano in un periodo d’imposta e proseguono in quello successivo o in quelli successivi);
– sono sostenute spese in più periodi d’imposta (ossia si sostengono spese nel periodo precedente a quello in cui i lavori sono terminati e in quello in cui i lavori terminano);
era richiesta la presentazione all’Agenzia delle Entrate del c.d. “modello IRE”, denominato “Comunicazione per lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta”, approvato con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 06.05.2009.
Il modello doveva essere spedito telematicamente entro 90 giorni dalla fine del periodo d’imposta nel quale i lavori non erano ancora terminati ed erano state sostenute spese (31.3 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
Per individuare il periodo d’imposta di sostenimento delle spese, si doveva fare riferimento al principio di cassa per i privati e per i lavoratori autonomi, ovvero al principio di competenza per i soggetti esercenti attività d’impresa.
Si ricorda che la mancata o tardiva presentazione del modello, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nelle Circolari 21/E del 23.4.2010, e 31/E del 30.12.2014, non precludeva la possibilità di fruire della detrazione (55%-65%) ma comportava l’applicazione della sanzione da € 258 a € 2.065 di cui all’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/97.
Nell’ottica della semplificazione l’art. 12 del D.Lgs. n. 175/2014 ha soppresso l’obbligo di presentare il mod. IRE a decorrere dal 13.12.2014.
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