La Legge di Stabilità  consente ammortamenti  più elevati per i beni strumentali  nuovi acquistati tra il 15.10.2015 e il 31.12.2016

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ammortamenti

1. PREMESSA

Al fine di incentivare gli investimenti in beni strumentali la Legge di Stabilità per il 2016 (legge
208/2015) prevede un’agevolazione che consente una maggiore deduzione del costo sostenuto per
l’acquisizione di beni strumentali nuovi. Tale previsione risulta più interessante anche rispetto alle
ultime agevolazioni “Tremonti”, in quanto non vi sono particolari limitazioni circa i beni
agevolabili (gli immobili sono comunque esclusi) e non vi è necessità di fare raffronti con gli
investimenti realizzati nel passato (quindi ogni bene acquistato, che rispetti i requisiti, dà diritto ad
un beneficio fiscale). Se un bene agevolato viene ceduto non sono previsti “recuperi fiscali”:
semplicemente, non essendo più stanziati ammortamenti, non vi sarà alcun ulteriore bonus di cui
beneficiare.

2. IL FUNZIONAMENTO DELL’AGEVOLAZIONE

L’articolo 1, comma 91 stabilisce che: “Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti
titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano
investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31
dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di
ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è
maggiorato del 40%. ”

In altre parole:
> il costo del bene viene aumentato del 40% al fine del calcolo degli ammortamenti, deduzione che
viene calcolata in via extracontabile (ovvero all’interno della dichiarazione dei redditi).
Considerando un bene di costo 100 con aliquota di ammortamento del 20%, ogni anno saranno
stanziati in bilancio ammortamenti per 20, in quanto tali deducibili; in aggiunta, quale
variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi, sarà possibile beneficiare di una
ulteriore deduzione di 8;
> il bonus riguarda anche i beni utilizzati in forza di contratti di locazione finanziaria. A tal
fine il canone di leasing viene maggiorato del 40%: la norma non è chiara sul punto, ma si
ritiene che la maggiorazione riguardi solo la quota capitale e non anche la quota interessi.
Anche per i leasing la maggiore deduzione viene beneficiata con una variazione in diminuzione
direttamente nel modello Unico;

3. I BENI AGEVOLABILI

L’agevolazione riguarda solo i beni materiali (quindi non potrà essere agevolato un
marchio, un brevetto, una licenza, etc.) e strumentali (quindi sono esclusi i beni
merce, ossia quelli acquistati per la rivendita). La norma richiede che l’aliquota di
ammortamento del bene sia pari o superiore al 6,5%, avendo riguardo alla tabella di cui al D.M. 31
dicembre 1988. Requisito che comunque viene soddisfatto dalla maggioranza delle tipologie di beni
strumentali.
Sono esclusi dal bonus:
> i fabbricati di ogni tipo (quindi sia abitativi che strumentali, indipendentemente dal fatto
che siano utilizzati nell’attività), nonché le costruzioni (anche quelle leggere, nonostante per
tali beni l’aliquota di ammortamento è del 10%),
> sono inoltre esclusi i beni indicati nell’allegato 3 alla Legge di stabilità, in cui si indicano
alcuni Gruppi e Specie della Tabella di cui al D.M. 31 dicembre 1988 (ad esempio condutture,
materiale rotabile, ferroviario e tramviario, aerei, etc.)
La norma nulla dice al riguardo, ma pare possibile riconoscere l’agevolazione anche ai beni
costruiti in economia, ossia quelli realizzati dalla stessa impresa. La norma richiede che, per
beneficiare dell’agevolazione, i beni strumentali siano nuovi.
In attesa di indicazioni sul punto, per il requisito della novità pare lecito riferirsi ai chiarimenti
forniti in passato dall’Agenzia in merito all’agevolazione “Tremonti”, secondo la quale si
considerano beni nuovi, in particolare:
> I beni acquistati presso il produttore o commerciante del bene, nonché quelli acquistati presso
soggetti diversi, purché il bene non sia mai stato utilizzato (quindi mai entrato in funzione);
> I beni destinati all’esposizione (show room);
per i beni complessi, ossia che comprendono al proprio interno anche beni usati, il requisito della
novità sussiste se viene fornita un’attestazione in merito alla irrilevanza del componente usato
rispetto all’insieme (prevalenza dei componenti nuovi rispetto a quelli usati).

4. SOGGETTI INTERESSATI

Il bonus viene riconosciuto:
> sia ai soggetti esercenti attività d’impresa, tanto in forma individuale quanto in forma collettiva
(società di persone o società di capitali),
> sia ai soggetti che producono reddito di lavoro autonomo.
5. IL PERIODO AGEVOLATO

L’agevolazione compete per i beni acquisiti nell’intervallo temporale che va dal 15 ottobre 2015
al 31 dicembre 2016, ricordando che:
> per i beni acquisiti in proprietà si deve aver riguardo alla data di consegna o spedizione,
tenendo conto che eventuali clausole che differiscono il passaggio della proprietà determinano
anche il differimento del momento in cui è fruibile l’agevolazione (ad eccezione delle clausole
di riserva della proprietà e delle locazioni con clausola di trasferimento della proprietà
vincolante per ambedue le parti, che ai fini fiscali sono irrilevanti);
> per i beni acquisiti mediante contratto di appalto, la regola è l’ultimazione della prestazione
(con conseguente differimento del momento in cui il bene è agevolato), a meno che il contratto
non preveda la liquidazione di SAL definitivi nel qual caso rileva l’importo di tali SAL
liquidati;
> per i beni in leasing, invece, si deve aver riguardo alla data in cui il bene è consegnato
all’utilizzatore (risultante dal verbale di consegna).

6. AUTOVETTURE
La norma agevolativa interviene anche in merito alla deduzione delle quote di ammortamento e dei
canoni di locazione finanziaria degli automezzi di cui all’articolo 164, lettera b), Tuir (ossia quelli
ad uso promiscuo, caratterizzati dalla presenza un tetto superiore al costo fiscalmente rilevante).
Per questi beni, l’agevolazione si applica non direttamente sulle quote di ammortamento o sui
canoni, bensì incrementando del 40% la soglia massima di costo fiscalmente rilevante per gli
automezzi di cui alla lettera b), articolo 164, ossia:
> i veicoli ad uso promiscuo (non assegnati ai dipendenti per la maggior parte del periodo
d’imposta) con innalzamento del tetto di rilevanza da 18.076 euro a 25.306 euro;
> per i veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio, l’innalzamento da 25.823 euro a
36.152 euro.
Su tali nuove soglie si calcola la percentuale di ammortamento, alla quale applicare le percentuali
di rilevanza, rispettivamente del 20% e del 80%. Il beneficio appena descritto interessa anche i beni
in leasing, posto che nel calcolo del canone deducibile occorre tenere in considerazione il limite
massimo di rilevanza fiscale del bene.
Per quanto riguarda i veicoli di cui alla lettera a), articolo 164 (veicoli esclusivamente strumentali
deducibili al 100%), nonché quelli di cui alla lettera b-bis) dello stesso articolo 164 (veicoli assegnati
in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta deducibili al 70%) si
applicano le regole previste per gli altri beni strumentali, ossia l’incremento del 40% il costo di
acquisizione, su cui calcolare gli ammortamenti.

7. PLUSVALENZE E MANUTENZIONI
Va evidenziato, infine, come l’incremento del costo fiscale del bene abbia effetto solo su
ammortamenti e canoni di leasing, mentre non avrà alcuna rilevanza nel calcolo di
plusvalenze e minusvalenze in sede di cessione del bene. Quando il bene sarà ceduto
occorrerà calcolare plusvalenza e minusvalenza come se la presente disciplina non fosse esistita.
Allo stesso modo, l’incremento del costo fiscale del bene non ha alcun effetto neppure sul calcolo del
plafond per la deduzione delle spese di manutenzione e riparazione.
Le disposizioni in esame non producono inoltre effetti sui valori attualmente stabiliti per
l’elaborazione e il calcolo degli studi di settore.
Sono invece esclusi dall’agevolazione i beni utilizzati ad altro titolo, quali il noleggio (anche a
lungo termine), la locazione e il leasing operativo.

FONTE: STUDIO BATINI COLOMBO SAOTTINI