La Corte Costituzionale ha messo fine ad un ingiustificato privilegio per il quale le emittenti nazionali radiotelevisive potevano inibire l’uso di marchi simili o uguali da parte di emittenti locali anche in presenza di un preuso da parte di quest’ultime.

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untitledCon la Sentenza n. 206/2009 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 2, comma 2-bis della legge n. 78/1999. Il comma in questione prevedeva che “Le emittenti radiotelevisive locali, comprese quelle che diffondono programmi in contemporanea o programmi comuni non possono utilizzare, ne’ diffondere, un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale”. Tra l’altro, per ironia del destino, tale legge ha come obbiettivo il fatto di evitare la costituzione di posizioni dominanti, e conteneva invece una norma che rafforzava i networks nazionali a discapito di quelli locali.

Tale previsione di legge era nettamente in contrasto con il quadro legislativo che disciplina la materia per tutte le altre fattispescie. Infatti il codice civile prevede all’art. 2571 che “Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarlo, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso”.

La questione di legittimità è stata sollevata dal Consiglio di Stato nel marzo 2008 nell’ambito di un procedimento che vedeva come parti avverse la società Pubblikappa e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La società Pubblikappa possiede una radio locale dal nome “Radio Kiss Kiss Italia” che trasmette dal 1994, tale denominazione è evidentemente molto simile a quello dell’emittente nazionale “Radio Kiss Kiss Network”. L’emittente locale si era vista privata dei suoi diritti relativamente all’uso della denominazione sia dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sia dal TAR del Lazio. PubbliKappa aveva quindi fatto ricorso al Consiglio di Stato il quale sollevava la questione di legittimità costituzionale.
La suprema magistratura amministrativa osservava che “la disciplina “sembra incidere, invero, in termini oggettivamente rilevanti e irrimediabili sulle posizioni delle emittenti locali che facevano legittimo uso del marchio, costrette a dismettere tale determinante segno identificativo a causa soltanto della loro specificità territoriale, anche e soprattutto qualora esse abbiano fatto uso del marchio in questione con priorità rispetto alle emittenti nazionali che abbiano successivamente utilizzato il marchio medesimo” e aggiungeva anche “a tutela del marchio d’impresa risponde, infatti, ad un’esigenza insopprimibile per lo svolgimento dell’iniziativa economica… …tanto più nel settore radiofonico, costituendo l’unico efficace strumento attraverso cui la platea degli ascoltatori è posta in grado di identificare le numerose emittenti operanti sul mercato delle radiofrequenze”

La Corte Costituzionale ritiene, infine, fondato il dubbio di costituzionalità e con la Sentenza n. 206/2009 dichiara illegittimo l’art. 2, comma 2-bis della legge n. 78/1999


Dr. Elio Truzzolillo

 

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