Articoli 25-55 Testo completo Legge finanziaria anno 2004
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Articolo 25
(Strumenti di promozione dei prodotti tipici agroalimentari)
Il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricoli e forestali, è autorizzato ad acquistare dall’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – ISMEA le partecipazioni da questa possedute nella società per azioni “BUONITALIA”, nonché ad esercitare i conseguenti diritti dell’azionista. All’acquisto delle partecipazioni predette, il Ministero dell’economia e delle finanze, provvede, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, nell’ambito degli stanziamenti di cui all’articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n.499.
Articolo 26
(Interventi finanziari a supporto del settore agricolo e agroalimentare).
1. Le risorse finanziarie di Sviluppo Italia S.p.A. relative agli interventi di cui alla delibera CIPE 4 agosto 2000, n. 90, e successive modificazioni, nonché quelle previste al punto 2, della delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 62 per gli interventi di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 135/97, sono trasferite all’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).
2. L’Istituto di cui al comma 1 subentra nelle funzioni già esercitate da Sviluppo Italia S.p.A. per l’attuazione degli interventi di cui al precedente comma 1, che risultano assegnate dalle leggi vigenti, nonché nei relativi rapporti giuridici e finanziari.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità e le procedure per l’attribuzione delle risorse finanziarie e strumentali, anche per effetto del subentro di cui al comma 2.
4. Per le finalità di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, l’Istituto può:
a) prestare garanzie finanziarie per emissioni di obbligazioni sia a breve che a medio e a lungo termine effettuate da piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e agro alimentare;
b) provvedere all’acquisto di crediti bancari sia a breve che a medio e a lungo termine in favore delle piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e agro alimentare e alla loro successiva cartolarizzazione;
c) effettuare anticipazioni dei crediti vantati dagli agricoltori nei confronti dei soggetti ci cui al Regolamento CE n. 1663/95.
Articolo 27
(Tutela penale della denominazione d’origine dei prodotti)
1. L’importazione -ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell’art. 517 del codice penale.
Articolo 28
(Centrale operativa doganale e banca …dati delle immagini)
1. Per potenziare le attività di controllo e di analisi nelle operazioni doganali con finalità antifrode, sono istituite, presso l’Agenzia delle Dogane, una centrale operativa mediante idonee apparecchiature scanner installate negli spazi doganali e una banca dati delle immagini derivate. Il trattamento delle immagini è da intendere attività di rilevante interesse pubblico ai sensi della nonnativa sulla protezione dei dati personali, essendo diretta all’applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.
2. A tal fine, è autorizzata la spesa di 500 mila euro annui a decorrere dall’anno 2004.
Articolo 29
(Banca dati doganale per la tutela della specificità dei prodotti)
1. Per potenziare la lotta alla contraffazione e per tutelare la specificità dei prodotti, l’Agenzia delle dogane può sottoscrivere con gli operatori, su loro richiesta, convenzioni per la raccolta in una banca dati multimediale dei dati caratteristici idonei a contraddistinguere i prodotti da tutelare, senza oneri aggiunti a carico dello Stato. La raccolta dei dati di cui al presente articolo ed il relativo trattamento è attività di rilevante interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo diretta all’applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.
2. Con determinazione dirigenziale, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
Articolo 30
(Sportello unico doganale)
l. Presso gli uffici dell’Agenzia delle dogane, è istituito lo “sportello unico doganale”, per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attività istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni.
2. Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello unico doganale concentra tutte le istanze inviate anche in via telematica dagli operatori interessati e
inoltra i dati, così raccolti, alle amministrazioni interessate per un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed attività.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con i Ministri interessati e con la Conferenza Stato-Regioni, sono definiti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono per l’assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione, validi fino a quando le amministrazioni interessate non provvedono a stabilirli, in una durata comunque non superiore, con i regolamenti di cui all’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Dalla attuazione del presente articolo non possono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Articolo 31
(Comodato gratuito sedi all’estero)
1. Ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica, il Ministero degli affari esteri può concedere in comodato gratuito locali degli immobili di proprietà demaniale all’estero che ospitano rappresentanze diplomatiche o uffici consolari o lo sezioni distaccate, ad altre Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l’obiettivo dell’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.
Articolo 32
(Fondo promozione straordinaria del made in Italy)
1. È istituito presso il Ministero delle attività produttive un apposito fondo con dotazione di euro 35 milioni per il 2004, 55 milioni per il 2005, 35 milioni per il 2006 per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del made in ltaly, anche attraverso l’istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano o ai sensi degli articoli 22 e 24 del Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992.
2. Le modalità di istituzione ed uso del marchio di cui al comma 1 sono definite con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma.2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali e delle politiche comunitarie.
3. L’uso illecito del marchio di cui al comma 1, effettuato in violazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 2, è punito ai sensi del libro secondo, titolo VII, capo II, del codice penale. Per l’irrogazione delle pene accessorie si applica l’articolo 518 del codice penale.
Articolo 33
(Istituzione dell’Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy)
1. Al fine di valorizzare lo stile della produzione nazionale, è istituita dal Ministero delle Attività Produttive in collaborazione con la società E.U.R. s.p.a. l’Esposizione permanente del design italiano e del Made in lta1y, con sede in Roma.
2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell’Economia e delle finanze e degli Affari esteri, sono definiti l’organizzazione e il funzionamento dell’istituto.
3. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 10 milioni di Euro per il 2004, e 5 milioni di Euro rispettivamente per il 2005 e 2006.
Articolo 34
(Comitato nazionale anti-contraffazione)
1. Presso il Ministero delle attività produttive è costituito, senza oneri per la finanza pubblica, il Comitato nazionale anti-contraffazione con funzioni di monitoraggio dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, di coordinamento e di studio delle misure volte a contrastarli, nonché di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali.
2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali, dell’interno e della giustizia, sono definite le modalità di composizione e di funzionamento del Comitato, garantendo la rappresentanza degli interessi pubblici e privati.
Articolo 35
(Uffici di consulenza per la tutela del marchio)
1. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e degli affari esteri, presso gli uffici dell’Istituto per il Commercio con l’Estero o presso gli uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari, sono istituiti uffici di consulenza e di monitoraggio per la tutela del marchio di cui al precedente articolo 32, comma 1, e per l’assistenza legale alle imprese nella registrazione dei marchi e brevetti e nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale.
2. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006.
Articolo 36
(Definizione di merce che viola un diritto di proprietà intellettuale)
1. Ai fini della presente legge si intende per “merce che viola un diritto di proprietà intellettuale”:
a) la “merce contraffatta”, vale a dire:
i) -la merce, compreso il rispettivo imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi il diritto del titolare del marchio in questione, ai sensi del Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio (marchio comunitario) o della legislazione nazionale in materia;
ii) -qualsiasi segno distintivo (logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, foglietto illustrativo, documento di garanzia) anche presentato
separatamente, che si trovi nella stessa situazione delle merci di cui al punto i);
iii) -gli imballaggi recanti marchi delle marci contraffatte presentati separatamente, che si trovino nella stessa situazione delle merci di cui al punto i);
b) la “merce usurpativa”, vale a dire la merce che costituisce o contiene copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d’autore o dei diritti connessi o del titolare dei diritti relativi al disegno o modello registrato o meno a norma del diritto nazionale o di una persona da questi validamente autorizzata nel Paese di produzione, quando la produzione di tali copie viola il diritto in questione, ai sensi del Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio o della legislazione nazionale;
c) la merce che, presentata per l’intervento delle Autorità doganali, leda i diritti relativi:
i) -ad un brevetto rilasciato a norma della legislazione nazionale;
ii) -ad un certificato protettivo complementare, come definito nel regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio del 18 giugno 1992 o nel Regolamento (CEE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996;
iii) -ad un titolo nazionale di tutela delle varietà vegetali, a norma della legislazione nazionale o ad un titolo comunitario, come definito nel
Regolamento (CEE) n. 2100/94 del Consiglio del 27 luglio 1994;
iv) -alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche, a norma della legislazione nazionale o come definite nei Regolamenti (CEE) n. 2081/92 del Consiglio e (CE) n. 1493/1999;
v) -alle denominazioni geografiche, come definite nel Regolamento (CEE) n. 1576/89.
Articolo 37
(Modifiche alla normativa a tutela della proprietà industriale)
l. Al fine di provvedere ad una maggiore tutela del design italiano sono adottate le seguenti misure:
a) il termine di 10 anni decorrenti dal 19 aprile 200 l di cui al comma l dell’art. 25 bis del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 95 relativo alla inoperabilità del diritto di autore per i disegni e modelli industriali è ridotto a 5 anni;
b) all’art. 5 del Regio Decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e successive modificazioni dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4 bis. Ai modelli e disegni costituenti opere dell’ingegno di carattere creativo si applicano le disposizioni sul diritto d’autore di cui alla Legge 22 aprile 1941, n. 633.”;
c) al comma 3 dell’art. 32 del Regio Decreto 18 maggio 1942, n. 1369, dopo le parole: “opere di architettura”, sono inserite le seguenti:- “e del disegno industriale”.
2. All’art. 15, comma l, della legge 12 dicembre 2002, n. 273 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, fatte salve le maggiori tutele previste dall’ordinamento italiano;”;
b) alla lettera e) è aggiunto in fine il seguente periodo: “, nonché di reciproca collaborazione con le strutture istituzionali, anche sovranazionali, preposte alla lotta alle contraffazioni ed agli abusi in tema di proprietà industriale.” ;
c) dopo la lettera h) inserire le seguenti: “h-bis) introduzione di criteri di reciprocità, nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria, per il riconoscimento della proprietà industriale tutelata da paesi extra comunitari e per l’attivazione di strumenti di tutela; h-ter) previsione di strumenti amministrativi che consentano l’adozione di misure provvisorie o di interventi di urgenza, anche finalizzate alla protezione degli elementi di prova, in relazione a denunzie riguardanti la violazione delle norme a tutela della proprietà industriale, nei casi in cui possano configurarsi gravi danni, economici o di immagine, per gli aventi diritto alla tutela; h-quater) introduzione di un diritto di informazione da esercitare contro chiunque sia implicato nella violazione, imponendogli di fornire informazioni sull’origine delle merci, sui circuiti di distribuzione e sull’identità dei partecipanti alle diverse fasi della violazione; h-quinquies) previsione di forme sanzionatorie ulteriori per le aziende responsabili quali la liquidazione coatta, il divieto di accesso a fondi pubblici, la pubblicazione della sentenza.”.
3. All’art. 1, comma I, della legge 14 aprile l991, n. 126, la lettera d) è sostituita dalla seguente:”d) ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità, la provenienza e le caratteristiche merceologiche del prodotto;”.
Articolo 38
(Sanzioni)
1. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attività produttive segnala all’autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi di uso di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale.
2. L’Autorità amministrativa, quando accerta sia all’atto dell’importazione che della commercializzazione o distribuzione, la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge dispone, previo assenso dell’Autorità giudiziaria, anche d’ufficio, il sequestro della merce facendone rapporto all’Autorità giudiziaria, nonché la distruzione, a spese, ove possibile, del contravventore, della merce contraffatta sequestrata, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, salva la conservazione di campioni da utilizzarsi a fini giudiziari e ferma restando la possibilità degli interessati di proporre opposizione avverso tale provvedimento nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, e prevedendo che il termine per ricorrere decorra dalla data di notificazione del provvedimento che dispone la distruzione della merce sequestrata o, comunque, da quella della sua pubblicazione, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale.
Articolo 39
(Misure di sostegno alla internazionalizzazione delle imprese)
l. Le disponibilità del fondo di cui all’art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni ed integrazioni sono incrementate di 10 milioni di euro per l’anno 2004 per agevolare i processi di internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi di esportazione a queste collegati.
2. Le modalità, le condizioni e le forme tecniche delle attività di cui al comma l sono definite con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 21, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57.
Sezione III
ALTRI INTERVENTI
Articolo 40
(Disposizioni in materia di protezione civile)
1. Al fine di garantire adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamità naturali, con regolamento emanato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della .presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, nonché l’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, sono dettate, anche in deroga alla normativa vigente, disposizioni dirette a prevedere l’introduzione di un regime assicurativo rispondente ai predetti obiettivi e a definirne le forme, le condizioni e le modalità di attuazione, sulla base dei seguenti criteri:
a) estensione obbligatoria del rischio calamità naturali alle nuove polizze che garantiscono i fabbricati privati contro l’incendio, nonché graduale estensione del medesimo rischio alle polizze della medesima natura già in atto;
b) esclusione di qualsiasi indennizzo assicurativo per danni prodotti dalle calamità naturali a fabbricati abusivi;
c) definizione dei parametri cui fare riferimento per la determinazione del valore delle diverse tipologie di beni danneggiati e delle modalità per l’accertamento e la liquidazione dei danni da parte del sistema assicurativo;
d) copertura dei soli danni verificatisi a seguito di eventi per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza;
e) correlazione dei premi assicurativi agli indici di rischio delle diverse aree del territorio nei diversi settori;
f) definizione tassativa delle tipologie di calamità naturali da considerare ai fini del presente regime assicurativo;
g) previsione di franchigie e limiti di indennizzo;
h) esclusione dell’intervento statale per i danni subiti da fabbricati non assicurati, appartenenti a persone giuridiche private, ovvero a persone fisiche con redditi ai fini IRPEF superiori a soglie da determinare per lo scopo;
i) definizione delle modalità per la riassicurazione del rischio, prevedendo la costituzione di un unico Consorzio riassicurativo tra le compagnie di assicurazione, nel quale confluiscano i premi raccolti dagli assicuratori e riferiti ai soli eventi per i quali sia stato deliberato lo stato di
emergenza;
j) previsione dell’indennizzo da parte del predetto Consorzio, per conto dello Stato e nell’ambito delle disponibilità allo scopo previste da apposite disposizioni, dei danni subiti dai fabbricati non assicurati appartenenti a persone fisiche con redditi inferiori allesoglie stabilite;
k) incentivazioni di natura fiscale nel rispetto del principio dell’invarianza di gettito;
l) previsione di un regime applicativo transitorio.
Articolo 41
(Prestito fiduciario per studenti)
1. In conformità con il principio di cui all’articolo 34, terzo comma, della Costituzione, agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.509, possono essere concessi prestiti fiduciari per il finanziamento degli studi.
2. A tal fine è istituito un Fondo finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari concessi dalle aziende e dagli istituti di credito. Il Fondo può essere utilizzato anche per la corresponsione agli studenti, privi di mezzi, e agli studenti residenti nelle aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di contributi in conto interessi per il rimborso dei predetti prestiti fiduciari.
3. Il Fondo è gestito da Sviluppo Italia s.p.a. sulla base di criteri ed indirizzi stabiliti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
4. La dotazione del Fondo è pari a l0 milioni di euro per l’anno 2004. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di Regioni, Fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.
5. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.
Articolo 42
(Chiusura del contenzioso relativo alle agevolazioni gestite da Sviluppo Italia)
1 Al fine di consentire la chiusura in via transativa di contenziosi relativi a condizioni poste in essere con fondi statali ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dell’articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dell’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dell’articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell’articolo 9-septies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Sviluppo Italia S.p.a. è autorizzata ad accettare senza istruttoria il pagamento a saldo e stralcio dei crediti incagliati, in sofferenza o in contenzioso alla data del 30 settembre 2003, nella misura di almeno il cinquanta per cento. A tale scopo, gli interessati possono presentare apposita domanda a Sviluppo Italia entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Sviluppo Italia comunicherà agli istanti l’importo dovuto che dovrà essere corrisposto entro trenta giorni dalla comunicazione. A pagamento effettuato l’eventuale contenzioso si estingue per cessazione della materia del contendere con spese legali compensate.
Articolo 43
(Fondo speciale incentivante per la partecipazione dei lavoratori nelle imprese)
1. È istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali un Fondo speciale per l’incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese. Il Fondo interviene in sostegno di programmi predisposti per la attuazione di accordi sindacali o statuti societari finalizzati a valorizzare la partecipazione dei lavoratori ai risultati o alle scelte gestionali delle imprese medesime.
2. Per la gestione del Fondo speciale di cui al comma 1, avente una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, è costituito, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un Comitato paritetico, composto da dieci esperti, dei quali due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e otto in rappresentanza delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il Comitato paritetico elegge al suo interno il Presidente e determina il proprio regolamento di funzionamento. Con il medesimo decreto ministeriale, avente natura non regolamentare, sono stabiliti i criteri fondamentali di gestione del Fondo speciale.
3. Con successivi decreti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adegua le modalità di gestione del
Fondo speciale, sulla base del recepimento di eventuali accordi interconfederali o di avvisi comuni tra le parti sociali, anche in attuazione degli indirizzi della UE.
4. Il Comitato paritetico redige annualmente una relazione, contenente gli esiti del monitoraggio sull’utilizzo del Fondo speciale, che viene trasmessa dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali alle competenti commissioni parlamentari ed al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.
Articolo 44
(Affidamento di servizi)
1. All’articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto il seguente comma:”l0. Le disposizioni del presente articolo non si applicano all’acquisizione di forniture ed all’affidamento di servizi pertinenti le infrastrutture di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.”.
Articolo 45
(proroga dei termini per l’operatività della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)
1. All’articolo 11, comma 1, lettera a) del regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come modificato dall’articolo 31, comma 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: “quattro anni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni”..
Articolo 46
(Proroga dei termini per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale)
1. Il termine di cui all’articolo 4, comma 14, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 è prorogato al 30 ottobre 2005. Le Autorità competenti definiscono o adeguano conseguentemente i propri calendari delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, da rilasciarsi nel rispetto di quanto previsto dall’ articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo.
Sezione IV
AREE SOTTOUTILIZZATE
Articolo 47
(Fondo aree sottoutilizzate)
1. In aggiunta a quanto previsto nella tabella D allegata alla presente legge, al Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è attribuito un rifinanziamento di 2.700 milioni di euro per l’anno 2007.
2. La dotazione del Fondo è utilizzabile, previa delibera del Cipe, adottata ai sensi dell’articolo 60, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche per il finanziamento aggiuntivo degli strumenti di incentivazione le cui risorse confluiscono al Fondo di cui all’art. 60, comma tre, della legge 27 dicembre 2002 n. 289. La diversa allocazione tra gli strumenti d’intervento all’interno dei Fondi di cui agli articoli 60 e 61 della medesima legge è deliberata dal Cipe.
3. All’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma l, dopo le parole “stato di attuazione” sostituire le parole “degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione” con le seguenti parole: “degli interventi finanziati, alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione e alla finalità di accelerazione della spesa in conto capitale. Per assicurare l’accelerazione della spesa le Amministrazioni centrali e le Regioni presentano al Cipe, sulla base delle disponibilità finanziarie che emergono ai sensi del successivo comma 2, gli interventi candidati, indicando per ciascuno di essi i risultati economico- sociali attesi e il cronoprogramma delle attività e di spesa. Gli interventi finanziabili sono attuati nell’ambito e secondo le procedure previste dagli Accordi di Programma Quadro. Gli interventi di accelerazione da realizzare nel 2004 riguarderanno prioritariamente i settori sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico.”
b) al comma 2 le parole “ogni quattro mesi” sono sostituite con la parola: “semestralmente” e dopo le parole “relativa localizzazione” sono aggiunte le seguenti “e sullo stato complessivo di impiego delle risorse assegnate”.
4. Le procedure stabilite dal CIPE in materia di monitoraggio, revoca e riprogrammazione degli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro di cui all’art. 2 comma 203 lettera c) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli interventi che vi sono inclusi, anche se finanziati con risorse diverse da quelle destinate alle aree sottoutilizzate, sono vincolanti per tutti i soggetti che sottoscrivono tali Accordi.
.
Sezione V
INVESTIMENTI VARI
Articolo 48
(Disposizioni in materia di finanziamento di opere pubbliche)
1. Le infrastrutture di cui alla Legge 21 dicembre 2001, n. 443, ad eccezione di quelle incluse nei piani finanziari delle concessionarie e dei relativi futuri atti aggiuntivi, che presentano un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione dell’opera stessa, devono essere accompagnate, al momento della richiesta di assegnazione di risorse al CIPE, da una analisi costi-benefici e da un piano economico finanziario che indichi le risorse utilizzabili per la realizzazione e i proventi derivanti dall’opera. Il CIPE assegna le risorse finanziarie a valere sui Fondi di cui all’articolo 1, comma 7, lett. f) del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella misura prevista dal piano economico-finanziario così come approvato unitamente al progetto preliminare, e individua, contestualmente, i soggetti autorizzati a contrarre i mutui o altra forma tecnica di finanziamento.
2. Il finanziamento potrà essere concesso da Infrastrutture S.p.A., dalla Cassa Depositi e Prestiti, dalla Banca europea per gli investimenti ovvero dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Al piano economico- finanziario dei progetti da presentare per la richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve essere allegata la formale manifestazione della disponibilità di massima al finanziamento da parte dei predetti soggetti finanziatori.
3. I proventi derivanti dall’opera, individuati nel piano economico finanziario approvato e specificati nella delibera di approvazione del CIPE sono destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti acquisiti ai sensi del comma 2; su di essi non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dal soggetto finanziatore, fino all’estinzione del relativo debito.
4. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla gestione dell’infrastruttura finanziata ai sensi del comma 2, il nuovo concessionario assume, senza liberazione del debitore originario, il debito residuo nei confronti del soggetto finanziatore e subentra nei relativi rapporti contrattuali.
5. Le somme eventualmente dovute al precedente concessionario per l’utilizzo dei beni necessari per lo svolgimento del servizio, per il riscatto degli stessi o a qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente al rimborso del debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori. Il concedente garantisce il debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori fino al rilascio della nuova concessione.
6. Il CIPE, con il supporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, esercita la funzione di vigilanza sulla realizzazione degli interventi, anche nell’interesse dei soggetti finanziatori.
7. Le tariffe relative alle prestazioni di servizi rese possibili dalla realizzazione delle opere di cui al comma 1 sono determinate con il metodo del price cap, inteso come limite massimo della variazione di prezzo unitario vincolata per un periodo pluriennale, tenendo conto:
a) del tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall’ISTAT;
b) dell’ obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per un periodo almeno quadriennale.
8. Nella determinazione delle tariffe di cui al comma 7 si fa altresì riferimento ai seguenti elementi:
a) recupero di qualità del servizio rispetto a standards prefissati per un periodo almeno quadriennale;
b) costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo [ e dalla variazione di obblighi relativi al servizio universale];
c) costi derivanti dall’adozione di interventi volti al controllo ed alla gestione della domanda attraverso l’uso efficiente delle risorse ed eventualmente sostenuti nell’interesse generale.
9. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, quando la fissazione della tariffa non rientra nelle competenze di una autorità indipendente, la tariffa è fissata dal CIPE presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Articolo 49
(Disposizioni in materia di infrastrutture)
1. Il comma 2 dell’articolo 30 della legge 1l febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente: “2. l’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del l0 per cento dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al l0 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il l0 per cento; ove il ribasso soia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 30 della legge 1l febbraio 1994, n. 109, è inserito il seguente comma: “2-ter La cauzione definitiva di cui al comma 2 è progressivamente svincolata a misura dell’ avanzamento dell’ esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le attività anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati d’avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la nonnativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.”. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai contratti in corso anche se affidati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), anteriormente all’entrata in vigore della presente legge.”.
3. Al comma l dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, come sostituito dal comma 3 dell’articolo 13 della legge 1 agosto 2002, n. 166, dopo le parole: “modernizzazione e lo sviluppo del Paese” sono aggiunte le seguenti: “nonché per assicurare efficienza funzionale ed operativa e l’ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali”.
4. All’articolo 7, comma 15, lettera e) della legge 22 dicembre 1986, n. 910 e successive modifiche ed integrazioni sono soppresse, infine, le parole: “e, contestualmente è sospesa la realizzazione delle altre tratte”.
5. All’articolo 6 della legge l agosto 2002, n. 166, dopo il comma è aggiunto il seguente comma: “4-bis. Con il regolamento previsto dall’articolo 2 del decreto legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono definite le modalità con cui il Registro italiano dighe provvede all’approvazione dei progetti delle opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all’utilizzazione, comprese le condotte forzate, nonché alla vigilanza sulle operazioni di controllo che i concessionari saranno tenuti ad espletare sulle medesime opere.”.
6. All’articolo 39, comma. 1, lettera b), del decreto legislativo n. 300, del 30 luglio 1999, dopo le parole: “31 marzo 1998, n. 112″, sono inserite le seguenti: ad eccezione dell’emanazione della normativa tecnica di cui all’articolo 88, comma 1, lettera v) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che rientra nell’esclusiva competenza del Registro italiano dighe-RID”:
Articolo 50
(Limiti di impegno)
1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell’economia e dell’occupazione, sono autorizzati nel triennio 2004-2006 i limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l’anno terminale ivi indicati.
2. I limiti d’impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica ai mutui e alle altre operazioni finanziarie stipulati dopo l’entrata in vigore della presente legge.
Articolo 51
(Interventi nel settore dell’editoria)
1. Alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.) é riconosciuto un credito d’imposta pari al 10 per cento della spesa per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite sostenuta nell’anno 2004.
2. La spesa per l’acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici. Nel caso In cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall’editore, essa dovrà comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta da quella relativa ad ogni altra vendita o prestazione di servizio.
3. Sono escluse dal beneficio le spese per l’acquisto di carta utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti editoriali:
a) i quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un’area superiore al 45 per cento dell’intero stampato, su base annua;
b) i quotidiani ed i periodici non posti in vendita, cioè non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro;
c) i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50 per cento della loro diffusione;
d) i quotidiani ed i periodici di pubblicità, cioè quelli diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o con altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l’acquisto;
e) i quotidiani ed i periodici di vendita per corrispondenza;
f) i quotidiani ed i periodici di promozione delle vendite di beni o di servizi;
g) i cataloghi, cioè pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o di servizi anche se corredati da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi;
h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, cioè finalizzate all’acquisizione di contributi, di offerte, ovvero di elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazione religiose esclusivamente per le proprie finalità di auto finanziamento;
i) i quotidiani ed i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonché di altri organismi, ivi comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione;
l) i quotidiani ed i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell’art. 74, primo comma, lett. c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell’ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
m) i prodotti editoriali pornografici.
4. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1907, n. 241. Il credito d’imposta non é rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l’eventuale eccedenza é riportabile al periodo di imposta successivo.
5. L’ammontare della spesa complessiva per l’acquisto della carta e l’importo del credito d’imposta di cui a1 comma l sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta durante il quale la spesa é stata effettuata.
6.In caso di utilizzo del credito d’imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
7. L’efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all’autorizzazione delle competenti autorità europee. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite di riconoscimento del credito di imposta anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato, per l’anno 2004, in 90 milioni di euro.
Articolo 52
(Contributi per impiantistica sportiva all’I.C.S.)
1. Alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4, dell’art. 2, della Legge del 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, è soppresso;
b) il comma 1 dell’art. 5, é così sostituito: “l’Istituto può concedere contributi per interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalità istituzionali, con le disponibilità di un fondo speciale costituito presso l’Istituto medesimo e alimentato con il versamento da parte del C.O.N.I. dell’aliquota del 3 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, nonché con l’importo dei premi dei concorsi medesimi colpiti da decadenza”.
CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVATIZZAZIONI
Articolo 53
(Disposizioni in materia di privatizzazioni)
l. All’articolo l del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 1994, n. 474, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dai seguenti commi:
“2. L’alienazione delle partecipazioni di cui al comma l è effettuata con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell’azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali. Dette modalità di alienazione sono preventivamente individuate, per ciascuna società, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive.
2-bis. Al fine di realizzare la massimizzazione del gettito per l’erario, il contenimento dei costi e la rapidità di esecuzione della cessione, in deroga alle disposizioni di cui al comma 2, il Ministro dell’economia e delle fmanze individua con proprio decreto le modalità di alienazione delle partecipazioni direttamente detenute dallo Stato non di controllo e di valore inferiore ad euro 50 milioni, secondo tecniche in uso nei mercati finanziari e fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.
2-ter. Alle alienazioni di cui al comma 2 si applica l’articolo 1, comma 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 per la dismissione delle partecipazioni di controllo ivi indicate, salvo il caso di alienazione di titoli azionari già quotati in mercati regolamentati nazionali o comunitari qualora il collocamento sia rivolto, direttamente o indirettamente, ad un pubblico indistinto di risparmiatori o di investitori istituzionali.” ;
b) al comma 5, le parole: “Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato, per quanto concerne le partecipazioni del Ministro del tesoro” sono sostituite dalle seguenti parole: “il Ministero dell’economia e delle finanze, per quanto concerne le proprie partecipazioni”; dopo le parole: “possono affidare” sono inserite le seguenti parole: “anche in deroga alle disposizioni dell’art. 24, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ove applicabili”; dopo le parole: “presente decreto” è inserito il seguente periodo: “; i soggetti incaricati della valutazione possono partecipare ai consorzi di collocamento ma non assumerne la guida”;
c) dopo il comma 5, è inserito il seguente comma:
“5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 si applicano anche agli incarichi conferiti dal Ministero dell’ economia e delle finanze in relazione a piani di riordino, risanamento o ristrutturazione delle società partecipate dallo Stato, propedeutici alla dismissione della partecipazione”.
2. All’articolo 25, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, in legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: “è effettuato” sono sostituite dalle parole: “può essere effettuato anche”.
3. All’articolo 80, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: “non coinvolto nella strutturazione dell’ operazione di alienazione” sono soppresse.
TITOLO IV
NORME FINALI
Articolo 54
(Fondi speciali e tabelle)
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 1l-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall’articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2004-2006, restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2004 e triennio 2004-2006, in relazione a leggi di spesa permanente la cui
quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall’articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziarnento di norme che prevedono interventi di sostegno dell’economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
4. Ai termini dell’articolo 1l, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recante da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 5, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell’anno 2004, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere, sulle autorizzazioni medesime.
7. In applicazione dell’articolo 1l, comma 3, lettera i-quater della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell’ allegato n. 1 alla presente legge.8. In applicazione dell’articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell’allegato 2.
Articolo 55
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)
.
1. La copertura della presenta legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove .finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensì dell’articolo 1l, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n.. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. La presente legge entra in vigore il l gennaio 2004.
tratto dal sito ufficiale del Governo italiano
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