Non esiste una precisa tutela giuridica del danno biologico, inteso come il danno alla salute della persona, ma è possibile riferirsi alla previsione costituzionale degli artt. 2, 3, 32.

Innanzitutto, è necessario chiarire che non si utilizza l’espressione salute, nella sua accezione medico-legale, quanto in riferimento al valore dell’individuo, nel suo complesso, cioè al suo modo di esistere, di essere in tutte le sue attività.

Una definizione più precisa deriva dalla giurisprudenza di merito e di legittimità concorde nel definireil danno biologico, come una lesione all’integrità psicofisica dell’individuo, incidente sulla propria personalità.

Il risarcimento del danno biologico trova riconoscimento dagli anni settanta, in precedenza, infatti, erano risarcibili solo i danni patrimoniali ex art. 2043 c.c. e i danni morali ex art. 2059 c.c.

Il primo si riferisce, essenzialmente, al danno valutabile in termini economici o al danno inerente la capacità di produrre reddito. Il risarcimento dei danni morali contempla, invece, la compensazione del danno subito: un patema d’animo o un dolore psicofisico.

Successivamente, una serie di sentenze della Corte Costituzionale, accolte dalla Corte di Cassazione, introducono e configurano il danno alla salute non patrimoniale, come applicazione dell’art. 32 della Costituzione.

Viene, quindi, riconosciuto un nuovo genere, autonomo rispetto al danno patrimoniale e al danno morale e che rappresenta l’evento costitutivo della lesione. Più precisamente, il danno biologico si distingue dagli altri due, perché è sempre presente in ogni lesione, essendo ciò che concretizza la lesione stessa.

Nel concetto di danno biologico rientrano una serie di altre figure:
.1 il danno alla vita di relazione;
.2 il danno estetico;
.3 il danno psichico;
.4 il danno alla sfera sessuale;
.5 il danno derivante dalla perdita di possibilità lavorative;
.6 il danno esistenziale.
…..
Tutto ciò che concerne la vita di relazione non è caratterizzato da una funzione economica, quindi la sua lesione non può essere risarcita ricorrendo alla categoria del danno patrimoniale, ma al danno biologico, nel suo significato più ampio.

La lesione di tipo fisico, ad esempio la deturpazione del viso, non può non comportare la compromissione della realizzazione della personalità dell’individuo e come tale rientrare nel danno biologico.

Anche eventuali alterazioni dell’equilibrio psichico, il cosiddetto danno psichico, devono trovare riconoscimento nella tutela del danno biologico. In questo caso, però, è necessario ricorrere a perizie mediche per accertarne l’esistenza.

Il danno biologico, in caso di riduzione o perdita della capacità lavorativa, procede a sanare la lesione del valore della persona e delle sue capacità di realizzazione.

La tutela giuridica della persona risarcita con il danno biologico, trova applicazione anche in presenza della lesione del diritto di ciascun coniuge ai rapporti sessuali con l’altro; questa tutela concerne il rapporto di coniugio.

Riassumendo, dunque, secondo il combinato disposto dell’art. 32 Cost. e dell’art. 2043 c.c., l’individuo è tutelato ogni volta che subisce una lesione riconducibile ai propri diritti fondamentali, a prescindere, quindi, da eventuali aspetti economici e morali.

A questo proposito, è risarcibile anche il danno esistenziale, inteso come "status" concreto della persona ed è riconducibile a questo, il danno edonistico, che si realizza in capo ai parenti in caso di decesso per fatto illecito, di un loro familiare.

Il risarcimento del danno biologico è effettuato con il criterio della valutazione equitativa ed è anche possibile l’applicazione di criteri diversi, come il punto tabellare, con la predisposizione, appunto, di tabelle per la liquidazione del danno.

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