Entro il 18 marzo 2013 i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2012 devono versare il saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale.

Servizio aggiornamento gratuito a disposizione degli utenti registrati di Unione Consulenti.

I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA nell’ambito del modello UNICO 2013 possono effettuare il versamento entro il termine previsto per il pagamento delle imposte risultanti dal modello unificato, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese, o frazione di mese, successivo al 18 marzo. Lo slittamento non è invece consentito a coloro che presentano la dichiarazione in forma autonoma che dovranno versare il saldo (o la prima rata) entro il 18 marzo, pena l’applicazione delle sanzioni.

Il versamento, maggiorato dell’1% da parte dei contribuenti trimestrali per opzione, deve essere effettuato in un’unica soluzione, ovvero, in forma rateale, purché di importo pari o superiore a 11 euro (per effetto degli arrotondamenti all’euro effettuati in dichiarazione). Ai fini del versamento, occorre utilizzare il modello F24, indicando nella sezione “Erario” il codice tributo “6099” “Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale” e, quale anno di riferimento, il 2012.

Il versamento dell’IVA a debito può essere rateizzato in un numero di rate che va da un minimo di due ad un massimo di nove. In tal caso, il pagamento deve essere effettuato con rate mensili di pari importo, maggiorate degli interessi a partire dalla seconda rata e il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il giorno di scadenza del saldo (18 marzo 2013), mentre quello delle altre rate entro il giorno 16 di ciascun mese successivo (salvo differimenti); la rateazione deve concludersi, comunque, entro il mese di novembre.

Nel 2013, le rate successive alla prima scadono, quindi, il 16 aprile, il 16 maggio, il 17 giugno (in quanto il 16 è domenica), il 16 luglio, il 20 agosto (differimento feriale), il 16 settembre, il 16 ottobre e il 18 novembre (in quanto il 16 è sabato). Come precisato dalle istruzioni ai modelli di dichiarazione IVA relativi al 2012, i soggetti che presentano la dichiarazione separata possono versare il saldo il 18 marzo in un’unica soluzione o rateizzare le somme dovute maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ciascuna rata successiva alla prima.

Per i contribuenti IVA che, invece, presentano la dichiarazione in forma unificata insieme a quella dei redditi con il modello UNICO, il termine del 18 marzo rappresenta solo la prima possibilità per saldare l’imposta. In questo caso, infatti, è possibile far slittare l’adempimento alla stessa scadenza prevista per i pagamenti da UNICO 2013 (17 giugno o 17 luglio), maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18 marzo.
Quindi:
– se si sceglie di pagare il 17 giugno, l’importo del saldo Iva 2012 dovrà essere maggiorato dell’1,20% pari a 0,40% per 3 mesi;
– se si effettua il pagamento il 17 luglio, l’imposta da versare andrà maggiorata dell’1,60%, pari a 0,40% per 4 mesi.
Anche chi decide di spostare il saldo IVAa giugno (o a luglio) potrà avvalersi della facoltà di rateizzare il debito, aggiungendo gli interessi dello 0,33% mensile all’importo di ciascuna rata successiva alla prima

L’omesso versamento del saldo IVA è punito con la sanzione amministrativa del 30%, ridotta al 2% per ogni giorno di ritardo se il versamento viene eseguito entro 14 giorni dalla scadenza.
Sono previste sanzioni penali (con la reclusione da sei mesi a due anni) nel caso in cui l’evasione superi i 50mila euro per ciascun periodo d’imposta e si protrae fino al 27 dicembre dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento.

Articolo tratto dal Sito Ufficiale dell’Agenzia delle Entrate

Per avere ulteriori informazioni vi ricordiamo che è disponibile il servizio professionale di risposta ai quesiti personali: Richiedi un parere all’esperto