L’erogazione dell’indennità di disoccupazione è una delle attività demandate all’INPS e rappresenta una prestazione a sostegno del reddito.

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L’indennità di disoccupazione può essere percepita in misura differente a seconda che si tratti di disoccupazione ordinaria ovvero di disoccupazione con requisiti ridotti.

Disoccupazione ordinaria

All’indennità di disoccupazione ordinaria hanno diritto i lavoratori licenziati ed i lavoratori sospesi dal lavoro presso aziende colpite da eventi temporanei indipendenti dai lavoratori e dai datori di lavoro (ad esempio, mancanza di ordini, crisi di mercato), che siano assicurati contro la disoccupazione.

I lavoratori che rassegnano le proprie dimissioni, invece, hanno diritto a questa indennità solo nel caso in cui le dimissioni siano supportate da giusta causa, come il mancato pagamento della retribuzione o la variazione delle mansioni.

Il diritto all’indennità in esame si matura dopo almeno 2 anni di assicurazione ed almeno 52 settimane di contribuzione nei 2 anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.

Per avere diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria, inoltre, i lavoratori licenziati, sospesi o dimessi per giusta causa devono recarsi presso un Centro per l’impiego ed iscrivere i loro nominativi nelle liste dei disoccupati; con il certificato di disoccupazione devono inoltrare un’apposita domanda all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

L’indennità di disoccupazione ordinaria è corrisposta per un periodo massimo di 180 giorni; se il lavoratore disoccupato è di età superiore ai 50 anni, però, la stessa indennità può essere corrisposta per un periodo massimo di 9 mesi.

Il periodo massimo di corresponsione di questa indennità, per i lavoratori sospesi è pari a 65 giorni.

L’importo corrisposto a titolo di indennità di disoccupazione ordinaria è del 40% della retribuzione degli ultimi 3 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, per i lavoratori licenziati o dimessi per giusta causa, e del 50% per i lavoratori sospesi.

L’importo, comunque, non può superare un determinato limite mensile stabilito dalla legge.

Per il 2007 il limite massimo mensile lordo dell’indennità di disoccupazione ordinaria è di 844,04 Euro, elevabile a 1.014,48 Euro per i lavoratori la cui retribuzione mensile lorda supera i 1.826,07 Euro.

La corresponsione di questa indennità è interrotta quando il lavoratore

– ha ottenuto tutte le giornate di indennità che gli spettano;
– inizia o viene avviato ad un nuovo lavoro;
– diviene titolare di pensione diretta;
– viene cancellato dalle liste di disoccupazione.

Disoccupazione con requisiti ridotti

L’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti spetta ai lavoratori licenziati, sospesi dal lavoro dal lavoro presso aziende colpite da eventi temporanei indipendenti dai lavoratori e dai datori di lavoro (ad esempio, mancanza di ordini, crisi di mercato) o dimessi per giusta causa, che non hanno maturato 52 settimane di contributi nei 2 anni precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro.

Questi lavoratori, per avere diritto all’indennità, devono

– avere svolto, nell’anno precedente alla cessazione del rapporto di lavoro, prestazioni lavorative per almeno 78 giorni (comprese festività e giornate di malattia o maternità, o comunque altre giornate di assenza dal lavoro indennizzate);
– essere assicurati da almeno 2 anni e avere almeno una settimana di contributi versati nei 2 anni precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro.

Generalmente, questo tipo di indennità è corrisposta per lo stesso numero di giorni effettivamente lavorati nell’anno precedente alla cessazione del rapporto di lavoro, con un limite massimo di 156 giorni.

L’importo corrisposto a titolo di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti è del 30% della retribuzione media giornaliera; l’importo mensile lordo massimo erogabile è di 830,77 Euro, elevabile a 998,50 Euro per i lavoratori la cui retribuzione mensile lorda supera i 1.826,07 Euro.

Per ottenere l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, i lavoratori che ne hanno diritto devono inoltrare un’apposita domanda all’INPS entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro.

Articolo a cura dell’Avv. Alessandra Messa

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