l’articolo 1, commi da 491 a 500, ha introdotto un’imposta sulle transazioni finanziarie, che si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi (comma 491 e di seguito per semplicità , anche, operazioni su azioni), alle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari (comma 492 e di seguito per semplicità, anche, operazioni in derivati) e, infine, alle operazioni “ad alta frequenza” (comma 495 e di seguito, per semplicità, anche, operazioni ad alta frequenza).

 Sintetizzando:

– per quanto riguarda le operazioni su azioni, il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi degli stessi, indipendentemente dalla residenza dell’emittente, è soggetto all’imposta con l’aliquota dello 0,2% sul valore della transazione, determinato calcolando il saldo netto di giornata per singolo strumento finanziario. L’aliquota è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono a seguito di operazioni concluse in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Per il 2013, l’aliquota si attesta allo 0,22%, ridotto allo 0,12% per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Sono escluse dal tributo le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e degli strumenti finanziari, le operazione di conversione di obbligazioni in azioni di nuova emissione e di acquisizione temporanea di titoli e, per finire i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell’anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento sia inferiore a 500 milioni di euro

– le operazioni in derivati, che abbiano come sottostante prevalente o il cui valore dipenda prevalentemente da strumenti finanziari di cui al comma 491, e altri valori mobiliari, che permettano di acquisire o vendere o che comportino un regolamento in contanti determinato prevalentemente da strumenti finanziari di cui al comma 491, sono soggette a imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla legge di stabilità. Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, l’imposta è ridotta a 1/5

– per quanto riguarda le operazioni ad alta frequenza, effettuate sul mercato finanziario italiano, l’imposta si applica con l’aliquota dello 0,02% ed è dovuta qualora il rapporto, nella singola giornata di negoziazione, tra la somma degli ordini cancellati e degli ordini modificati, e la somma degli ordini immessi e degli ordini modificati, sia superiore al 60%, con riferimento ai singoli strumenti finanziari. Si considerano ad alta frequenza le operazioni generate da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all’invio, alla modifica e alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, che avvengono con un intervallo non superiore al mezzo secondo.

Il Dm attuativo del 21 febbraio 2013 elenca agli articoli 15 e 16 i casi di esenzione e di esclusione Riguardo alla decorrenza,

  • l’imposta sui trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi si applica alle operazioni regolate a decorrere dal 1° marzo 2013, se negoziate successivamente al 28 febbraio
  • l’imposta su derivati e altri valori mobiliari si applica ai contratti sottoscritti, negoziati, modificati o trasferiti a decorrere dal 1° settembre 2013
  • l’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza di azioni e strumenti finanziari partecipativi si applica agli ordini inviati a decorrere dal 1° marzo 2013; quella relativa a strumenti finanziari derivati e valori mobiliari, agli ordini inviati a decorrere dal 1° settembre 2013.

In ogni caso, l’imposta sui trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi e quella sulle relative negoziazioni ad alta frequenza, effettuati fino al 30 settembre, va versata entro il 16 ottobre 2013. Stesso termine per il versamento dell’imposta relativa a operazioni su derivati e altri valori mobiliari e su transazioni ad alta frequenza relativi agli stessi, eseguite a settembre 2013. I versamenti a cura della Società di Gestione Accentrata (articolo 80 del TUF), relativi a operazioni effettuate dai deleganti fino al 30 settembre 2013, vanno eseguiti entro il 16 novembre 2013.

E’ soggetto passivo (“contribuente”) del tributo:

  • l’acquirente ossia colui in favore dei quali avviene il trasferimento della proprietà delle azioni, degli strumenti partecipativi e dei titoli rappresentativi, indipendentemente dalla residenza dei medesimi e dal luogo di conclusione del contratto
  • entrambe le controparti delle operazioni su derivati e altri valori mobiliari indipendentemente dalla residenza delle stesse e dal luogo di conclusione delle operazioni
  • colui che immette, attraverso gli algoritmi, gli ordini di acquisto e vendita e le connesse modifiche e cancellazioni, per le operazioni ad alta frequenza.

Sono responsabili del versamento dell’imposta le banche, le imprese di investimento e gli altri soggetti comunque denominati, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, autorizzati nel Paese d’origine all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività d’investimento assimilabili a quelle indicate dal Dlgs 58/1998 come “negoziazione per conto proprio”, “esecuzione di ordini per conto dei clienti” e “ricezione e trasmissione di ordini”, a esclusione delle attività consistenti nel mettere in contatto due o più investitori (e, per semplicità, nel complesso “gli intermediari finanziari”). Inoltre, sono responsabili del versamento del tributo, relativamente ai trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi e alle operazioni su derivati e altri valori mobiliari:

  • i soggetti abilitati a prestare servizi di gestione collettiva del risparmio o di gestione, di portafoglio (anche mediante intestazione fiduciaria), compresi quelli, comunque denominati, non residenti nel territorio dello Stato autorizzati nel Paese d’origine all’esercizio delle attività assimilabili a quelle indicate nel Dlgs 58/1998 come “gestione di portafogli” e “gestione collettiva del risparmio, per le operazioni effettuate nell’ambito di queste attività, sempreché tali soggetti non si avvalgano di altro responsabile d’imposta per l’esecuzione degli ordini di negoziazione (e, per semplicità, nel complesso “i gestori”).
  • le società fiduciarie comprese quelle non residenti nel territorio dello Stato, comunque denominate, autorizzate nel Paese di origine all’esercizio di attività assimilabili all’amministrazione di beni per conto terzi (articolo 1 della legge 23 novembre 1939 n. 1966), per le operazioni effettuate nell’ambito di intestazioni a proprio nome e per conto dei fiducianti di strumenti finanziari, sempreché la società fiduciaria non si avvalga di altro responsabile d’imposta per l’esecuzione degli ordini di negoziazione, ovvero il fiduciante attesti che l’imposta relativa a tale operazione sia stata già applicata (e, per semplicità, nel complesso “i fiduciari”).
  • i notai e gli altri soggetti che intervengono nelle operazioni effettuate tramite la formazione o l’autentica di atti, compresi quelli esercenti l’attività fuori dal territorio dello Stato, sempreché il contribuente non attesti che l’imposta sia stata già applicata. Per le operazioni effettuate tramite atti formati o autenticati all’estero e oggetto di deposito presso un notaio esercente in Italia, l’imposta deve essere versata da quest’ultimo, sempreché il contribuente non attesti che l’imposta sia stata già applicata (e, per semplicità, nel complesso “i notai”).

Per le operazioni soggette all’imposta effettuate senza l’intervento dei responsabili indicati sopra, l’imposta è versata dal contribuente. Gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono nell’operazione non sono tenuti al versamento dell’imposta nel caso in cui il contribuente attesti che l’operazione rientra tra le ipotesi di esclusione o esenzione. L’attestazione consiste nella dichiarazione in forma scritta, da parte del contribuente, del ricorrere dei presupposti per le esenzioni o esclusioni. L’attestazione può non essere richiesta, quando i presupposti di esclusione o esenzione siano verificabili sulla base della natura tecnica delle operazioni o sulla base di informazioni pubblicamente disponibili, o di cui i responsabili del versamento dispongono in adempimento degli obblighi in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. Resta fermo, in questi casi, la responsabilità degli intermediari e degli altri soggetti che intervengono nell’operazione, in caso di negligenza, imperizia o imprudenza. Qualora nell’esecuzione dell’operazione intervengano più intermediari finanziari, il pagamento del tributo spetta a colui che riceve direttamente dall’acquirente o dalla controparte finale l’ordine dell’esecuzione. L’acquirente o la controparte finale, che sia un intermediario finanziario localizzato in Stati o territori con i quali sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero dei crediti (individuati con i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° marzo 2013 e del 29 marzo 2013), provvede direttamente al versamento dell’imposta. L’intermediario finanziario, non localizzato in uno di questi Stati o territori, che a qualsiasi titolo intervenga nell’esecuzione dell’operazione, si considera, ai fini delle regole di versamento, obblighi strumentali e dichiarativi, acquirente o controparte finale dell’ordine di esecuzione. Rimane tuttavia fermo che il saldo netto deve essere sempre calcolato considerando la posizione del contribuente.

Articolo tratto dal sito dell’Agenzia delle Entrate