Circolare 72 INPS – chiarimenti sull’iscrizione alla gestione separata INPS e Inarcassa

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Spese-Fiscalità-Compilazione-Unico-ImcI soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, le attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53, co. 1 del TUIR, sono destinatari dell’obbligo contributivo alla gestione separata INPS nel caso in cui svolgano attività che non prevedano l’iscrizione ad apposito albo professionale, oppure nel caso in cui il reddito prodotto non risulti assoggettato a contribuzione previdenziale obbligatoria presso l’Ente previdenziale di categoria secondo il rispettivo statuto o regolamento.

Per gli iscritti agli albi degli architetti ed ingegneri, la normativa che disciplina l’iscrizione ad INARCASSA è contenuta nell’art. 21, comma 5 della Legge n. 6/1981 e nell’art. 7 dello Statuto. Secondo tali norme devono iscriversi ad INARCASSA gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità, essendo contestualmente:

– iscritti all’Albo professionale;
– titolari della partita I.V.A.;
– non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata.

Secondo i più recenti orientamenti, la Suprema Corte ritiene che nel concetto di esercizio della professione deve essere compreso non solo l’espletamento di prestazioni tipicamente professionali, ma anche “l’esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un “nesso” con l’attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell’esercizio dell’attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo, logicamente propria della sua professione”.

Nella Circolare in esame l’INPS dopo una breve ricostruzione normativa propone, a titolo esemplificativo, una tabella nella quale sono individuate le attività che sono attratte alla professione di ingegnere ed architetto, anche qualora svolte in virtù di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di un contratto a progetto.

Articolo a cura di:

Studio BATINI COLOMBO SAOTTINI

Dottori Commercialisti / Avvocati / Consulenti del Lavoro

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