delle Entrate autorizza i fornitori italiani di beni e servizi a fatturare ai partecipanti stranieri all’Expo 2015 senza IVA in regime non imponibile.

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L’art. 10, comma 5, dell’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Bureau International des Expositions ratificato con legge n. 3 del 14 gennaio 2013, dispone un’agevolazione in materia di IVA con riferimento agli acquisti di beni e servizi nonché alle importazioni effettuate per le attività ufficiali da parte dei Commissariati Generali di Sezione.

un-mazzo-di-cubi-con-il-simbolo-di-percentuale-su-di-essiLa norma in esame prevede che  gli acquisti di beni e servizi, nonché le importazioni di beni di importo rilevante concernenti le loro attività ufficiali da parte dei Commissariati Generali di Sezione non sono imponibili ai fini dell’IVA. Quindi l’espressione “acquisto e/o importazioni di importo rilevante” si applicherà agli acquisti di beni e servizi e/o importazioni di beni di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia.” Con riferimento al limite d’importo per individuare le operazioni non imponibili, ai fini dell’applicazione del citato articolo 10 dell’Accordo, vale quanto stabilito dall’articolo 72, comma 2, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633; pertanto, il limite è individuato in euro 300,00 (trecento). I Commissariati Generali possono chiedere ai propri fornitori di beni o servizi l’immediata applicazione della non imponibilità IVA, rilasciando loro la dichiarazione scritta secondo il modello allegato, nella quale sia specificata la finalità dell’acquisto e il riferimento alla norma che dispone l’agevolazione (art. 10, comma 5, dell’Accordo). Con tale dichiarazione, i Commissariati Generali, sotto la propria responsabilità, effettuano acquisti di beni e servizi, analiticamente individuati, per finalità legate alla partecipazione ad Expo 2015. Il documento sarà emesso in due copie, una delle quali sarà consegnata al fornitore e l’altra conservata dal Commissariato Generale. I fornitori che ricevono tale attestazione potranno agevolmente individuare le operazioni da qualificare come “non imponibili”, in quanto relative all’attività ufficiale dei Commissariati Generali dell’Expo 2015. Per quanto riguarda le operazioni effettuate prima delle presenti indicazioni, qualora sia stata erroneamente addebitata ai Commissariati Generali l’imposta sul valore aggiunto, i fornitori possono procedere, entro un anno dalla effettuazione dell’operazione stessa, ad una variazione in diminuzione, emettendo una “nota di credito” a favore dell’acquirente (art. 26, commi 2 e 3, del DPR n. 633 del 1972) e recuperare tale importo attraverso il meccanismo della detrazione.

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