Dal 2007 grazie ad un accordo tra ABI e associazioni dei consumatori, il mutuo può essere estinto anticipatamente senza dover pagare penali da capogiro.

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Il 2 maggio 2007 l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) ha stipulato un accordo con le associazioni dei consumatori più rappresentative a livello nazionale. Grazie a questo accordo è ora possibile estinguere anticipatamente i contratti di mutuo pagando penali contenute.

Segnatamente, i tassi di penale massimi concordati sono i seguenti:

– per i mutui stipulati prima dell’1 gennaio 2001, sia a tasso fisso, sia a tasso variabile, sia a tasso misto, la penale concordata massima è dello 0,50%, ma se il mutuo sta per scadere, nel terzultimo anno è dello 0,20% e per gli ultimi 2 anni, invece, non è prevista alcuna penale. Inoltre, per i mutui che già prevedono una penale inferiore allo 0,50% è stata concordata un’ulteriore riduzione dello 0,20%, se sono a tasso fisso e zero se sono a tasso variabile; 

– per i mutui stipulati successivamente all’1 gennaio 2001, sia a tasso variabile, sia a tasso misto, la penale concordata è uguale a quella prevista per i contratti stipulati prima dell’1 gennaio 2001; per quelli a tasso fisso, invece, è stata concordata una penale massima dell’1,90% se l’estinzione del mutuo si verifica nella prima metà di durata prevista e dell’1,50% nella seconda metà; per questi mutui, inoltre, è prevista una penale dello 0,20% per il terzultimo anno precedente alla scadenza e dello 0% per gli ultimi due anni. Infine, solo per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati dopo il 2000 e che prevedevano una penale uguale o maggiore dell’1,25% la clausola di salvaguardia prevede una diminuzione dello 0,25%, mentre per quelli con penale già più bassa dell’1,25% la clausola di salvaguardia prevede una diminuzione dello 0,15%.

L’accordo raggiunto tra l’A.B.I. e le associazioni dei consumatori, inoltre, prevede l’istituzione di un comitato per verificare l’effettiva corretta applicazione dell’accordo stesso.

Il comitato, infine, ha la facoltà, dopo un anno, di revisionare le condizioni stabile con l’accorso del 2 maggio 2007.

Infine, è stata prevista l’automatica applicazione delle clausole dell’accordo: coloro che hanno stipulato un contratto di mutuo, infatti, non dovranno richiederne esplicitamente l’applicazione.

Mutui stipulati dopo il 2 febbraio 2007 

Per tutti i contratti di mutuo stipulati dopo l’entrata in vigore del Decreto Bersani, in caso di estinzione anticipata del mutuo non si pagherà più nessuna penale.

Articolo a cura dell’Avv. Alessandra Messa

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