Esonero contributivo parziale per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all’INPS – L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021) e DM 17.5.2021

Esonero contributivoPREMESSA

La L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021) ha introdotto un esonero contributivo in favore dei lavoratori autonomi e professionisti (sia iscritti all’INPS che alle Casse previdenziali private), nonché dei medici, infermieri e altri professionisti e operatori di cui alla L. 11.1.2018 n. 3 (in quiescenza e assunti per l’emergenza COVID-19). Non erano compresi nell’ambito dell’esonero i premi INAIL. La misura è stata attuata con il DM 17.5.2021 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e resa operativa, per i lavoratori iscritti alle Gestioni previdenziali INPS, con la circ. 6.8.2021 n. 124 e il messaggio 20.8.2021 n. 2909.
Le domande dovevano essere presentate entro il 30.9.2021; le stesse erano reperibili all’interno dell’apposito Cassetto previdenziale dal lavoratore, al seguente percorso:
– “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti”, “Esonero contributivo art. 1, co 20-22 bis L.178/2020”;
– “Cassetto previdenziale Autonomi in Agricoltura”, “Comunicazione bidirezionale”;
– “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti”, “Domande Telematiche”, “Esonero contributivo L. 178/2020”.
Con il messaggio 15.11.2021 n. 3974, l’INPS ha poi reso note le date relative:
– alla comunicazione degli esiti;
– al versamento della contribuzione eccedente l’esonero.

2 COMUNICAZIONE DEGLI ESITI

Il lavoratore autonomo o professionista iscritto all’INPS ha la possibilità, accedendo al proprio Cassetto previdenziale di riferimento, di verificare l’esito delle verifiche preliminari effettuate dall’Istituto previdenziale e relative alla sussistenza di specifici requisiti, quali:
– iscrizione alla Gestione assicurativa previdenziale;
– assenza di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
– titolarità di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della L. 222/84, o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno, comunque esso sia denominato.
Avverso tale esito sarà possibile proporre istanza di riesame mediante apposita funzionalità il cui rilascio sarà comunicato con un apposito messaggio.

3 VERSAMENTO DELL’IMPORTO ECCEDENTE L’ESONERO

Il lavoratore autonomo o il professionista iscritto all’INPS è tenuto al versamento dell’importo della contribuzione dovuta per l’anno 2021, con termini di versamento entro il 31.12.2021, eccedenti l’importo concesso a titolo di esonero, entro il 29.12.2021.
Il versamento entro tale data non comporterà il pagamento di sanzioni o interessi. Diversamente, decorso tale termine, la differenza sarà gravata delle sanzioni civili calcolate ai sensi dell’art. 116
co. 8 lett a) della L. 23.12.2000 n. 388 a decorrere dal 29.12.2021.

Versamento della contribuzione in scadenza a novembre e dicembre 2021

L’INPS ribadisce quanto già dettato con la circ. 6.8.2021 n. 124 (§ 6), con la quale aveva precisato che i contribuenti aventi i requisiti per fruire dell’esonero, e che avessero presentato la relativa istanza, avrebbero potuto non effettuare il versamento della contribuzione alle scadenze che sarebbero intervenute successivamente alla pubblicazione della circolare (quindi dal 6.8.2021).
Pertanto, nel caso di:
– esito positivo delle verifiche, con accoglimento anche parziale della domanda, i contribuenti che sono in attesa di conoscere l’importo autorizzato possono effettuare i versamenti relativi
alla contribuzione dell’anno 2021 entro il 29.12.2021;
– esito negativo delle verifiche, sulla contribuzione omessa saranno dovute le sanzioni civili

4 MODALITÀ DI FRUIZIONE DELL’ESONERO

L’INPS detta poi le istruzioni per la fruizione dell’esonero e il relativo versamento della contribuzione eccedente con riferimento alle singole categorie di lavoratori interessati.
Gli importi già versati e non dovuti per effetto dell’applicazione dell’esonero saranno rimborsati dalle Strutture territoriali INPS competenti una volta completate tutte le verifiche di sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa in materia.

4.1 ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Ai sensi dell’art. 2 co. 2 del DM 17.5.2021, l’esonero ha ad oggetto i contributi sul minimale di competenza per l’anno 2021, con scadenza entro il 31.12.2021, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero.
Sono, pertanto, comprese la prima, la seconda e la terza rata della tariffazione 2021, purché il relativo termine di pagamento abbia scadenza entro il 31.12.2021 e limitatamente agli importi dovuti per l’anno 2021.

Se l’importo dell’esonero risulta in misura inferiore rispetto all’importo delle prime tre rate dei contributi minimi 2021, il lavoratore autonomo deve:
– calcolare la differenza dovuta, imputando l’importo di esonero autorizzato alle rate in ordine cronologico, dalla prima alla terza rata;
– effettuare il versamento della differenza entro il 29.12.2021.
Per la predisposizione della codeline per effettuare il versamento con il modello F24 dovrà essere utilizzata l’applicazione “Calcolo codeline”, utilizzando:
– l’importo residuo da versare per la singola rata;
– la causale AF o CF;
– il numero della rata;
– l’anno di imposizione 2021;
il “periodo dal/periodo al”, da impostare rispettivamente “01/2021” e “12/2021”.
Se l’importo dovuto per la rata da versare corrisponde a quanto dovuto originariamente con le rate predisposte con l’imposizione contributiva di maggio 2021, possono essere utilizzati i modelli F24 già predisposti e disponibili sul cassetto nella sezione “Posizione assicurativa – Dati del modello F24”.

Iscritti alla Gestione artigiani e commercianti che non versano sul minimale

L’esonero ha ad oggetto i contributi previdenziali e assistenziali complessivamente dovuti a titolo di acconti 2021 con scadenza entro il 31.12.2021, calcolati ai sensi dell’art. 1 co. 3 della L. 233/90 (art. 2 co. 3 del DM 17.5.2021).
In caso di contribuzione eccedente l’esonero, il contribuente deve quantificare l’importo residuo sottraendo l’importo dell’esonero concesso dalla contribuzione dovuta a titolo di acconto dell’anno 2021.
Il titolare della posizione aziendale, qualora sia anche tenuto al versamento della contribuzione relativa ai coadiuvanti/coadiutori iscritti, deve:
– attribuire l’importo dell’esonero autorizzato proporzionalmente ai singoli soggetti in rapporto agli importi dovuti singolarmente;
– effettuare il versamento della somma residua entro il 29.12.2021, utilizzando le codeline predisposte con l’imposizione contributiva di maggio 2021 che identificano i singoli componenti il nucleo aziendale.

4.2 PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Ai sensi dell’art. 2 co. 3 del DM 17.5.2021, l’esonero si applica sui contributi previdenziali complessivi, calcolati sul reddito prodotto e dovuti a titolo di acconti 2021, in scadenza entro il 31.12.2021 e calcolati sull’aliquota complessiva del:
– 25,98%, per i non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
– 24%, per gli iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie.
In caso di contribuzione eccedente l’importo dell’esonero, il versamento può essere effettuato – entro il 29.12.2021 – con le stesse modalità previste per il pagamento della contribuzione, quindi inserendo nel modello F24, sezione INPS, il codice tributo:
– PXX, per i professionisti non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
– P10, per i professionisti iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie

L’esito:
– verrà inviato tramite mail;
– sarà esposto nel “Cassetto previdenziale Gestione separata liberi professionisti, Esonero legge 178/2020.
Con successivo messaggio saranno poi date indicazioni per la compensazione o il rimborso di eventuali somme versate in eccedenza.
In caso di versamento effettuato, le eccedenze riferite alle prime tre rate dell’emissione dell’anno 2021 saranno riportate automaticamente in compensazione nei limiti della capienza delle quattro
rate dell’emissione 2021. Le eventuali eccedenze di versamento rispetto alla capienza potranno essere compensate con la contribuzione da versare alle scadenze future, secondo le consuete modalità.

Articolo a cura dello Studio BCS – www.studio-bcs.com