I contribuenti che ne abbiano necessità possono richiedere, sulla base di quanto disposto dal Ministero delle Finanze, all’amministrazione finanziaria di esprimersi in merito a quesiti sottoposti alla sua attenzione.

Tali questioni devono, innanzitutto, essere poste in presenza di “obiettive condizioni di incertezza” nell’interpretazione normativa da parte del contribuente e devono riguardare casi concreti e personali.

Per quanto concerne le specifiche modalità di attuazione del diritto d’interpello è possibile fare riferimento al decreto del Ministero delle finanze n. 209 del 26 aprile 2001.

L’interpello può essere oltre che a carattere generale, regolato dallo Statuto del contribuente, di tipi diversi:
1) Consulenza giuridica per le Associazioni: in questo caso il quesito è posto da associazioni sindacali e di categoria, ordini professionali, enti pubblici o privati che rappresentano interessi non personali, ma di rilevanza generale.
2) Interpello di cui all’art. 21 della legge 30 dicembre 1991 n. 413: limitato ad alcune materie societarie, quali le trasformazioni, le fusioni, ecc.
3) Istanza per l’applicazione delle norme antielusione.

Trattiamo ora l’interpello che può essere presentato dal singolo contribuente.
In questo caso, è prevista la presentazione di un’istanza in merito all’interpretazione di una norma primaria e secondaria, con esclusione degli atti privi di contenuto normativo, circolari, risoluzioni, ecc, .., sulla quale il contribuente ha difficoltà di comprensione e applicazione.

In particolare, le richieste possono riguardare:
o le imposte sui redditi
o l’imposta sul valore aggiunto
o la Dual Income Tax (DIT)
o l’imposta di registro
o l’imposta sulle successioni e donazioni
o l’imposta di bollo
o le tasse sulle concessioni governative
o l’imposta sugli intrattenimenti
o altri tributi minori.

Il soggetto autorizzato alla presentazione dell’interpello è il contribuente interessato oppure il genitore per conto del figlio minore. In caso di quesiti su norme che disciplinano l’effettuazione delle ritenute alla fonte e gli obblighi consequenziali, possono presentare l’istanza anche i responsabili d’imposta, ed esempio i notai e i coobligati al pagamento delle imposte.

L’istanza d’interpello deve essere presentata alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente: Nel caso di contribuenti con particolari condizioni, quali enti pubblici e amministrazioni centrali dello Stato, questi devono rivolgersi alla Direzione centrale normativa e contenzioso dell’Agenzia delle entrate.

E’ importatane che l’istanza sia presentata prima dell’applicazione della norma sulla quale si chiede il chiarimento, in quanto la presentazione della domanda non influisce sulle scadenze previste dalle norme tributarie.

Non è, infatti, possibile per il contribuente rinviare adempimenti periodici previste per legge, al momento in cui l’Agenzia risponderà all’interpello.

La richiesta d’interpello deve contenere, in allegato, tutti i documenti necessari alla soluzione del quesito e deve indicare quelli già in possesso dell’amministrazione finanziaria, utili alla risoluzione da parte dell’amministrazione finanziaria.

Ai fini di una valida richiesta, il contribuente deve indicare il comportamento e la soluzione che intende adottare in merito all’interpretazione normativa oggetto d’interpello, motivandoli sulla base dell’interpretazione da lui messa in atto.

Entro 120 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza del contribuente, l’amministrazione deve fornire anche per via telematica o via e-mail, una risposta al quesito corredata di motivazioni.

In caso contrario, si desume dal comportamento dell’amministrazione l’assenso alla soluzione presentata dal contribuente, il quale può applicarla senza incorrere in nessuna sanzione.

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