CONTRIBUTI

Tassazione agevolata al 10%, in luogo dell’aliquota IRPEF, per le somme corrisposte ai dipendenti relative a premi e partecipazione agli utili.

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dipendenti

1 PREMESSA

La L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) e il DM 25.3.2016 disciplinano la possibilità di:
• assoggettare ad una tassazione agevolata (imposta sostitutiva del 10%) le somme erogate ai lavoratori dipendenti privati, sulla base della contrattazione collettiva di secondo livello, sotto forma di:
– premi di risultato di ammontare variabile legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione;
– partecipazione agli utili dell’impresa;
• sostituire la corresponsione delle predette somme con “welfare aziendale”, sostanziantesi nell’attribuzione di beni, servizi, nonché, in alcuni casi, di somme sostitutive (c.d. “benefit”), connotati da rilevanza sociale ed esclusi, nel rispetto dei previsti limiti, da qualsiasi forma di tassazione.

2 QUADRO NORMATIVO

L’applicabilità di un regime fiscale agevolato a determinate componenti della retribuzione dei lavoratori dipendenti del settore privato correlate ad incrementi della produttività:
• è stata introdotta, in via sperimentale, nel 2008;
• è stata prorogata, di anno in anno, sempre con disposizioni caratterizzate dalla temporaneità, dal 2009 al 2014;
• è stata sospesa, nel 2015, per mancanza di fondi.

Ora, con la L. 208/2015, attuata con il DM 25.3.2016, la misura è stata reintrodotta e messa a regime, divenendo, quindi, dal 2016, una misura strutturale del sistema. Rispetto al passato:
• trovano conferma gli aspetti della disciplina concernenti la tipologia, l’entità e il meccanismo applicativo dell’agevolazione;
• sono state introdotte innovazioni con riguardo ai limiti reddituali entro cui il beneficio può essere riconosciuto, all’ambito di applicazione oggettivo del medesimo, nonché, come accennato, alla possibilità di fruizione degli emolumenti premiali sotto forma di benefit detassati.

L’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Ministero del Lavoro, ha fornito indicazioni per l’applicazione delle nuove disposizioni con la circ. 15.6.2016 n. 28.

3 TASSAZIONE AGEVOLATA PER PREMI DI RISULTATO E PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Alla luce dei chiarimenti resi dalla predetta circolare, di seguito ci soffermeremo sui principali aspetti del regime di tassazione agevolata dei premi di risultato e delle somme derivanti dalla partecipazione agli utili, tralasciando, invece, per il momento, l’esame della fruibilità, in alternativa, di beni e servizi di welfare.

3.1 Agevolazione riconosciuta

L’agevolazione consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva pari al 10%, in luogo dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali.
Sia per la natura sostitutiva che per il livello dell’aliquota, essa risulta, dunque, analoga a quelle previste (fino al 2014 in via sperimentale) dalle precedenti disposizioni di favore in materia.

3.2 Ambito soggettivo di applicazione

Come in passato, l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione risulta definito dalle caratteristiche: • del datore di lavoro, che deve appartenere al settore privato;
• dei lavoratori, in capo ai quali è richiesta la sussistenza di due requisiti:
– uno di natura qualitativa, dato dalla titolarità di redditi di lavoro dipendente;
– uno di natura quantitativa, dato dall’aver conseguito, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolate, un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000,00 euro.

3.2.1 Precisazioni sui soggetti ammessi all’agevolazione

Dalla previsione dell’applicabilità dell’agevolazione:
• al settore privato – individuato, per esclusione, nei datori di lavoro non rientranti tra le Pubbliche Amministrazioni di cui al DLgs. 30.3.2001 n. 165 – deriva:
– l’esclusione dall’ambito applicativo in esame dei dipendenti delle suddette Pubbliche Amministrazioni;
– la possibilità di ricomprendere nel medesimo i dipendenti degli enti pubblici economici, dei professionisti e delle Agenzie di somministrazione;
• ai titolari di redditi di lavoro dipendente deriva:
– l’esclusione dall’ambito applicativo in esame di altre categorie di soggetti, quali i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 co. 1 lett. c-bis) del TUIR (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi);
– la possibilità di ricomprendere nel medesimo i lavoratori impiegati con qualsiasi contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato.

3.2.2 Requisito reddituale per l’accesso all’agevolazione

Per quanto concerne il limite reddituale, si segnala che, nella precedente edizione della detassazione (relativa al 2014, ex DPCM 19.2.2014), tale limite era pari a 40.000,00 euro. La L. 208/2015, disponendone l’innalzamento a 50.000,00 euro, ha, quindi, ampliato la platea dei lavoratori che potenzialmente possono accedere al beneficio.
Ai fini della verifica del limite in esame, occorre considerare:
• tutti i redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR (comprese le pensioni e gli assegni ad esse equiparati di cui al co. 2 di tale articolo), percepiti nell’anno precedente a quello di applicazione dell’agevolazione (per la detassazione nell’anno 2016, il riferimento è all’anno 2015, con estensione al 12.1.2016 in virtù del principio di “cassa allargata”):
– soggetti a tassazione ordinaria, con esclusione, quindi, dei redditi di lavoro dipendente soggetti a tassazione separata, ma con inclusione della c.d. “Q.u.I.R.” (ossia la quota maturanda di TFR liquidata, su richiesta del lavoratore, in busta paga), in quanto tassata ordinariamente;
– anche se derivanti da più rapporti di lavoro;
– anche se derivanti da attività lavorativa svolta all’estero (indipendentemente dalla tassazione in Italia);
• nonché i redditi di lavoro dipendente assoggettati, nel medesimo anno, all’imposta sostitutiva del 10%.
Resteranno, invece, esclusi dal computo della soglia reddituale gli emolumenti premiali assoggettabili alla suddetta imposta che il dipendente, in forza di quanto previsto dalla L. 208/2015, sceglierà di sostituire con le prestazioni di welfare escluse, nei rispetto dei previsti limiti, dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Sono ammessi al regime fiscale di favore i lavoratori che:
• nell’anno precedente:
– non abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o non abbiano conseguito alcun reddito;
– abbiano superato il limite di 50.000,00 euro per effetto della sommatoria di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, compresi i redditi assimilati;
• superino i 50.000,00 euro di reddito di lavoro dipendente nell’anno di applicazione dell’agevolazione.

(segue)

Articolo a cura dello studio Batini Colombo Saottini

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